Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21457 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11703-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MATURI;

– ricorrente –

contro

G.P., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 731/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva.

 

Fatto

C.G. impugna per cassazione, con quattro motivi, tutti per n. 3 e uno anche per n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 00731 del 28/02/2019 che, secondo la prospettazione di cui al ricorso, avrebbe mal interpretato, come già fatto dal primo giudice, la domanda da ella stessa proposta davanti al Tribunale di Treviso, in quanto non avrebbero, i giudici di merito, compreso che ella intendeva ottenere il risarcimento del danno derivantele dal giuramento falso, da lei stessa deferito, ai germani G. con riferimento ad un’operazione societaria tra ella e i suddetti intercorsa.

G.G. e G.P. sono rimasti intimati.

La proposta di definizione redatta dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria per l’adunanza camerale non partecipata del 17/09/2020.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 185 e 371 c.p., dell’art. 2738 c.c., comma 2 e dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici di merito omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento danno conseguente al falso giuramento prestato da P. e G.G., pur rigettando la domanda mai formulata dalla C. di annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso. Il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e degli dell’art. 279c.p.c., n. 4 e dell’art. 356 c.p.c. avendo la Corte di Appello rigettato l’istanza di ammissione delle prove di primo grado.

Il terzo mezzo deduce violazione falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (in realtà è scritto c.p.p., ma trattasi di un evidente refuso) per avere la Corte di Appello omesso di valutare (come consentito da Cass. civile n. 2155 del 31/01/2014) ai fini dell’accertamento della falsità del giuramento, unitamente agli altri elementi indiziari, anche il documento prodotto dagli odierni ricorrenti in primo grado con il n. 27, di cui essa aveva il possesso solo in copia fotostatica e di cui i G. avevano l’originale, pur dichiarando, falsamente, di non possederlo.

Il quarto e ultimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello invertito l’onere della prova, incombente solo sui G., in ordine all’avvenuto pagamento delle quote sociali asseritamente loro cedute dalla C., escludendo da un lato l’ammissione della prova relativa al mancato passaggio di denaro o altro mezzo di pagamento dai fratelli G. alla C. avanti il notaio, in occasione della cessione (fittizia) delle quote sociali della S.r.l. G. Costruzioni e non tenendo conto che la prova dell’avvenuto pagamento avrebbe dovuto essere fornita dai G..

Deve premettersi che il primo ed il terzo motivo sono formulati avuto riguardo agli “odierni ricorrenti” ma, in realtà, la ricorrente è la sola C.G., non risultando ricorrente, nè intimato, G.A., parte nelle fasi di merito.

Il ricorso è inammissibile, per difetto di specificità per violazione del disposto del n. 6 dell’art. 366 c.p.c. in quanto, da un lato, i motivi, pur essendo quattro, si riducono a meno di una pagina, e, in gran parte sono meramente descrittivi di quanto riportato nella loro rubrica e rimanendo, altresì, del tutto oscuro quale fosse il testo del giuramento preteso falso e nulla venendo esplicato, in ricorso, circa le prove non valutate.

Il Collegio osserva, altresì, che l’illustrazione dei motivi si fonda su documenti e (o) atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica, se non in un caso (documento indicato in primo grado con il n. 27) la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio.

Il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto nulla di specifico allega con riguardo alla, soltanto enunciata, violazione in ordine alla valutazione degli elementi presuntivi, per inosservanza dei relativi principi (di cui a Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785 Rv. 647010 – 01).

Il riferimento a giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 02155 del 31/01/2014, non massimata ufficialmente) è del tutto irrilevante, in quanto la sentenza richiamata non trattava di alcun giuramento, ma di semplici dichiarazioni.

Infine, ma non con minore valenza negativa per la ricorrente, le deduzioni di cui al ricorso si risolvono, in gran parte in contestazioni fattuali, perciò solo precluse in sede di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite in quanto la controparte è rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, in relazione alla permanenza o meno dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020) di cui, giusta la documentazione in atti, ha fruito la C. nelle fasi di merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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