Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21456 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9235/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TURRISI MOTO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

liquidatore pro tempore Sig.ra G.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. GARAO Germano, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 18.12.08, depositata il

12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con sentenza depositata il 12.2.09 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Turrisi Moto srl in liquidazione avverso un avviso di accertamento IVA per l’anno 1995.

La Commissione Tributaria Regionale motivava la propria decisione in considerazione della sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale n. 81.34.08, di cui si condividono le motivazioni, che ha giudicato in ordine all’avviso di accertamento ai fini IRPEG-ILOR per lo stesso anno d’imposta riguardante la presente controversia.

Del resto l’Ufficio non ha fornito in appello elementi tali da modificare quanto già deciso.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, denunciando:

col primo motivo, la nullità della sentenza gravata (art. 360 c.p.c., n. 4) perchè motivata per relationem ad altra sentenza non passata in giudicato senza riportare e rivalutare criticamente le motivazioni della sentenza di riferimento;

col secondo motivo, la nullità della sentenza gravata (art. 360 c.p.c., n. 4) perchè dotata di motivazione meramente apparente;

col terzo motivo l’insufficienza della motivazione circa il punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) relativo alla circostanza che le somme fatturate dalla Turrisi Moto srl quale corrispettivo della vendita di veicoli erano inferiori al prezzo che per i medesimi veicoli risultava dichiarato dai relativi compratori nei contratti di finanziamento per l’acquisto.

La contribuente resiste con controricorso.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare: Per un verso – quanto alla possibilità che nel procedimento tributario, allorchè il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, la motivazione sia redatta per relationem rispetto ad altra sentenza – che tale possibilità sussiste solo a condizione che la motivazione per relationem non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa sub iudice, in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilita logico-giuridica dell’innesto motivazionale (SSUU 14814/2008).

Per altro verso, che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 – in base a cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la sufficiente esposizione dei motivi in fatto e diritto – nonchè ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato), l’esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e la motivazione in diritto devono rendere possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo; cosicchè non adempie il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato sia le censure proposte (ex multis, Cass. nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007).

Tanto premesso, si osserva che la parte motiva della sentenza gravata, sopra trascritta pressochè integralmente, si risolve in un mero rinvio ad altra sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale, non passata in giudicato, e non da conto nè dell’oggetto della controversia e del contenuto della sentenza di primo grado, nè delle doglianze dell’appellante, nè delle motivazioni, che si assumono condivise, della sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale n. 81.34.08, richiamata per relationem.

La sentenza va quindi giudicata nulla per difetto dei requisiti di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, nn. 2 e 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61) e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti;

che la società resistente si è costituita con controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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