Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21456 del 15/09/2017

Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.15/09/2017),  n. 21456

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25748 – 2012 R.G. proposto da:

F.A., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Ettore Ghelardi

ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n.

10, presso lo studio dell’avvocato Filippo Castellani.

– ricorrente –

contro

L.C., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Elisabetta Ferrero e dall’avvocato Mauro Buzio ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla piazza Prati degli Strozzi, n. 32, presso

lo studio dell’avvocato Maurizio Lanigra.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 239 dei 24.1/29.2.2012 della corte d’appello

di Genova;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Udito l’avvocato Maurizio Lanigra, per delega dell’avvocato Mauro

Buzio, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 29.2.2000 F.A. citava a comparire innanzi al tribunale di Savona L.G. e M.M., quali genitori esercenti la potestà sul minore L.C..

Esponeva che in data 28.10.1998 era deceduta in Savona sua sorella, F.S., ed ella attrice era l’unica chiamata secundum legem all’eredità della de cuius; che aveva appreso che il notaio L.F. di Savona aveva provveduto alla pubblicazione di un testamento olografo datato (OMISSIS) asseritamente di pugno ed a firma della sorella, testamento con cui la de cuius aveva istituito suo erede universale L.C., all’epoca minore di età.

Chiedeva, tra l’altro, che l’adito giudice dichiarasse la nullità del testamento, siccome apocrifo, ed a tal uopo proponeva querela di falso; in subordine, che ne pronunciasse l’annullamento, siccome redatto dalla testatrice in stato di incapacità di intendere e di volere; in ulteriore subordine, che ne dichiarasse l’invalidità, giacchè la data figurava apposta dopo la sottoscrizione.

Si costituivano L.G. e M.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore L.C..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda ed in riconvenzionale perchè fosse disposta la loro immissione nel possesso dei beni ereditari.

Escusso quale testimone il notaio L.F., con sentenza non definitiva n. 361/2005 il tribunale adito, tra l’altro, rigettava la querela di falso e le domande dell’attrice volte alla declaratoria di nullità ovvero all’annullamento del testamento olografo, accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l’effetto, condannava F.A. ad immettere L.C. nel possesso della quota indivisa di 1/2 degli immobili meglio descritti nella stessa sentenza nonchè a corrispondere a L.C. la metà dei frutti percepiti; disponeva come da separata ordinanza per l’ulteriore corso.

Interponeva appello F.A..

Resistevano L.G. e M.M., nella già precisata qualità.

Interrotto il giudizio a seguito del raggiungimento – in data 20.6.2005 – della maggiore età da parte di L.C., con atto di citazione notificato il 3.12.2007 l’appellante attendeva alla riassunzione.

Con comparsa del 20.3.2009 si costituiva L.C.; instava per il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 239 dei 24.1/29.2.2012 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Premetteva, la corte di merito, che era inammissibile siccome tardiva, in quanto sollevata per la prima volta in grado d’appello e, per giunta, nelle note di replica depositate in data 9.1.2012, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, l’eccezione di prescrizione del diritto di L.C. di accettare l’eredità di F.S.; al contempo, che era da escludere che l’eccezione potesse essere rilevata d’ufficio, che l’appellante aveva riconosciuto, con l’istanza esperita in estremo subordine, la qualità di erede in capo all’appellato, che la verifica della regolarità dell’accettazione dell’eredità da parte di L.C. fuoriusciva dall’oggetto del giudizio.

Indi esplicitava che, “alla luce della credibile testimonianza del notaio L.F., univocamente indicante che F.S. aveva redatto nel gennaio 1994 testamento olografo e che l'”originale” presentato al notaio L.F. per la pubblicazione dai genitori di L.C. nel 1998 corrispondeva all'”originale” consegnato nel gennaio 1994 a titolo di deposito fiduciario dalla F. allo stesso notaio, e dell’assenza di indicazione da parte dell’attrice di alcun concreto elemento che potesse giustificare sospetti sull’autografia del testamento olografo de quo” (così sentenza d’appello, pag. 8), non poteva che “confermarsi la valutazione del Tribunale reiettiva della impugnazione di falso dell’attrice e l’assenza di ragioni per dar corso all’attività istruttoria (ammissione di prova orale, espletamento di c.t.u.) chiesta dall’attrice/appellante” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Esplicitava infine che erano privi di fondamento anche i restanti motivi di gravame, “sostanzialmente reiterativi dei subordinati assunti attorei sull’incapacità di intendere e di volere della F. al momento di testare e sull’invalidità del testamento olografo in quanto in esso la data segue e non precede la sottoscrizione della testatrice” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso F.A.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia.

L.C. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 471,480 e 484 c.c. nonchè dell’art. 2938 c.c. e art. 2697 c.c., comma 1, “in correlazione con l’art. 416 c.p.c., comma 3, ed in rapporto all’art. 112 c.p.c.” (così ricorso, pag. 20).

Deduce che sia L.C., se del caso nel termine di cui all’art. 489 c.c., sia “i suoi genitori, L.G. e M.M., non hanno mai dedotto/dimostrato l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario” (così ricorso, pag. 25); che, raggiunta in data 20.6.2005 la maggiore età, L.C. “non ha compiuto nessun atto e/o tenuto alcun comportamento, nè espresso nè tacito, volto all’accettazione dell’eredità de qua (…), della quale non era in possesso” (così ricorso, pag. 28), nel rispetto del termine decennale di prescrizione a far data dal 28.10.1998, dì dell’apertura della successione; che del resto L.C. si è costituito nel processo d’appello con comparsa in data 20.3.2009, allorchè il termine di prescrizione era già venuto a compimento; che conseguentemente il difetto della prova della qualità di erede di L.C., prova il cui onere su costui indiscutibilmente incombeva, “comporta automaticamente (…) il difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento” (così ricorso, pag. 21).

Deduce in pari tempo che le formulate contestazioni della qualità di erede in capo a controparte “non rappresentano eccezioni in senso stretto paralizzate dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di mere argomentazioni difensive in quanto dirette a infirmare l’efficacia degli elementi costitutivi o presupposti della domanda dell’altra parte” (così ricorso, pag. 32); che per altro verso “il fatto della prescrizione del diritto (…) di accettazione dell’eredità si è potuto formalmente evidenziare in sede di precisazione delle conclusioni (…) anzi al termine del grado di appello” (così ricorso, pag. 33); che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, antecedentemente al 28.10.2008, dì del compimento del termine di prescrizione, “non poteva contestare assolutamente nulla” (così ricorso, pag. 39), perchè la prescrizione “non era ancora venuta temporalmente in essere” (così ricorso, pag. 41).

Deduce inoltre che, diversamente da quanto assunto dalla corte territoriale, aveva sollevato la questione della prescrizione di già con la citazione in riassunzione, con la formulazione delle conclusioni definitive e con la conclusionale d’appello, “soltanto approfondendo (…) l’argomento nelle successive note di replica del 5/1/2012” (così ricorso, pag. 45).

Deduce ancora che la rilevabilità d’ufficio si correla, oltre che al difetto di legittimazione, alla natura di mera deduzione difensiva della contestazione della veste di erede in capo al controricorrente ed alla valenza di ordine pubblico della disciplina di cui agli artt. 471 e 480 c.c..

Deduce ulteriormente che “la questione relativa all’accettazione dell’eredità e la sua prescrizione (…) è intimamente/strettamente legata (…) con la stessa questione della validità ed efficacia del testamento olografo impugnato” (così ricorso, pagg. 49 – 50).

Deduce infine che, contrariamente a quanto opinato dalla corte genovese, per il diritto potestativo di accettare l’eredità l’interruzione del corso della prescrizione può scaturire unicamente dal compimento dello specifico atto che ne costituisce a un tempo l’esercizio e la piena attuazione.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Non si disconosce, in verità, che l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c. (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi “intra vires hereditatis”); cosicchè l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c. (e, quindi, pur con la costituzione ovvero con l’intervento in giudizio: cfr. al riguardo Cass. 8.4.2013, n. 8529), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione (cfr. Cass. 1.2.2007, n. 2211; Cass. 9.4.1969, n. 1144).

E tuttavia questa Corte di legittimità da tempo spiega – e nulla osta a che tale insegnamento sia reiterato in questa sede – che, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede – giusta il disposto dell’art. 489 c.c. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 c.c. e ss. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (cfr. Cass. 23.4.1966, n. 1051; cfr. anche Cass. 23.8.1999, n. 8832, secondo cui, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.)).

Ebbene, alla luce dei summenzionati rilievi si specifica nel caso di specie quanto segue.

In primo luogo, che, allorchè L.G. e M.M., quali genitori esercenti la potestà sul minore L.C., ebbero in tale veste a costituirsi nel giudizio intrapreso da F.A., onde resistere alle pretese da costei azionate e spiegare domanda riconvenzionale, senza dubbio ebbero a porre in essere un atto avente astratta attitudine ad acquisir valenza di accettazione tacita di eredità.

In secondo luogo, che tale determinazione dei coniugi L. – M., ancorchè in origine inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico nei confronti del figlio minore, ha acquisito successivamente, alla scadenza – 20.6.2006 – dell’anno successivo al dì – 20.6.2005 – del raggiungimento della maggiore età da parte di L.C., valore, per costui, di accettazione pura e semplice appieno valida ed efficace (a motivo dell’omessa conformazione da parte del chiamato L.C. alle disposizioni degli artt. 484 c.c. e ss.).

In terzo luogo, che siffatta pura e semplice accettazione dell’eredità di F.S. da parte di L.C. è sopraggiunta in data 20.6.2006, abbondantemente prima che pervenisse a compimento il termine decennale di prescrizione ex art. 480 c.c., comma 1, a decorrere dal dì – 28.10.1998 – dell’apertura della successione.

Infine, che le argomentazioni testè premesse assorbono e rendono vane le ulteriori prospettazioni di parte ricorrente in ordine natura ed alla tempestività della eccezione / deduzione difensiva di prescrizione, in ordine alla sua rilevabilità ex officio ed in ordine alle modalità di interruzione del corso della medesima causa estintiva.

Diviene dunque superfluo pur il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua l’eccezione di prescrizione del diritto della controparte di accettare l’eredità, tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado dopo la chiusura dell’istruttoria e la rimessione della causa al collegio, è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ove proposta per la prima volta con l’atto di appello (cfr. Cass. 17.4.2009, n. 9303).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in rapporto all’art. 2697 c.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che le dichiarazioni rese in qualità di testimone dal notaio L.F. “si presentano in sè stesse del tutto contraddittorie” (così ricorso, pag. 54).

Deduce in particolare che dell’agenda che il notaio avrebbe consultato prima della sua deposizione non vi è traccia in giudizio; che non vi è certezza che la donna che ebbe a presentarsi al cospetto del notaio l.F., fosse F.S.; che della bozza di testamento che lo stesso notaio ebbe a predisporre ed a consegnare alla de cuius, non vi è traccia; che “il notaio avrebbe commesso l’eclatante errore di indicare la data di redazione dello scritto (…) dopo la firma della testatrice” (così ricorso, pag. 56); che “la teste avrebbe dovuto esibire la busta e il foglio (che si suppone) in essa contenuto al Giudice” (così ricorso, pag. 57).

Deduce quindi che “trattasi di una deposizione del tutto vuota di contenuti effettivi, perchè i documenti di riscontro (agenda, bozza predisposta del testamento, busta chiusa con testamento) non sono stati acquisiti al giudizio” (così ricorso, pag. 58).

Deduce da ultimo che a nulla vale affermare che la sua querela di falso non era supportata da alcun elemento indiziario; che invero la perizia di parte, di cui la corte d’appello ha rimarcato l’omessa produzione da parte sua, “non ha alcun valore probatorio e, per altro verso, diventa assurdo proporla nei confronti di documenti disponibili solo in fotocopia” (così ricorso, pag. 66); che d’altra parte si è al cospetto di una contraffazione totale, siccome emerge dal confronto con la scrittura di comparazione costituta dal “quaderno manoscritto della sig.ra F.S.”.

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Si premette che il motivo in disamina si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (si condivide la prospettazione del controricorrente secondo cui il motivo è diretto a “far valere una diversa valutazione dei fatti e delle prove”: così controricorso, pag. 22).

Occorre tener conto, da un lato, che F.A., col motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“la Corte (…), giudicata credibile la testimonianza del Notaio, L.F.S., ha deciso per l’autenticità del testamento impugnato e ha respinto le richieste istruttorie (prova orale ed espletamento di C.T.U.) (…)”: così ricorso, pag. 52).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta conseguentemente che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte territoriale, siccome si è in precedenza enunciato, ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito.

In ogni caso ed a rigore con il mezzo di impugnazione in esame la ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“il secondo giudice ha esaminato la deposizione del teste (…) L.F. in maniera preconcetta, trascurando infine di essa testificazione determinate articolazioni emerse in sede istruttoria, che invece ne testimoniano l’assoluta irrilevanza”: così ricorso, pag. 53; “il primo e il secondo Giudice (…) ne deducono la sua totale attendibilità, rinunciando ad ogni approfondimento critico oggettivo anche a fronte di contraddizioni/omissioni/incongruenze assolutamente imponenti”: così ricorso, pag. 61).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).

Da ultimo, in relazione alla prospettazione secondo cui “del testamento olografo 27/1/1994, oggetto di causa, è stata imprudentemente esclusa la perizia calligrafica” (così ricorso, pag. 55), sicchè “è rimasto, quale olografo, senza riscontro alcuno di autenticità sul piano probatorio” (così ricorso, pag. 55), si rimarca che, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (cfr. Cass. 1.3.2002, n. 3009).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna, così come da dispositivo, della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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