Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21456 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7472-2018 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso

lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALIN ANDREA;

– ricorrente –

contro

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1795/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osserva:

Z.P. otteneva dal Giudice di pace di Venezia, nei confronti della Veritas S.p.A., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune, un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’IVA indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, e sulla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c.d. TIA 2, da considerare non corrispettivi di servizi, ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta.

Il giudice di primo grado, pronunciandosi sull’opposizione dell’ingiunta, la rigettava, con sentenza confermata (sul punto) dal Tribunale di Venezia, che riteneva l’assimilabilità della c.d. TIA 1 con la c.d. TIA 2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l’indicazione legislativa contraria presente nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14, comma 33, del, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas S.p.A. formulando un motivo, avversato da controricorso dello Z..

La causa, chiamata una priva volta all’adunanza camerale della Sezione VI – 3, è stata, con ordinanza interlocutoria, rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, investite della questione relativa alla qualificazione o meno come tributo della cd. TIA 2.

A seguito dell’intervento della giurisprudenza nomofilattica la causa è stata nuovamente fissata.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la sola parte controricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 08631 del 07/05/2020 Rv. 657620 – 01) ha definitivamente chiarito la natura privatistica della tariffa di igiene Ambientale 2 (cd. TI.A2), affermando: “La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n., n. 633 del 1972, artt. 1 e 3, e art. 4, commi 2 e 3.” e, conseguentemente, il ricorso della Veneziana Risorse idriche Territorio e Ambiente Servizi S.p.a. deve essere accolto, ritenendo il Collegio che non sussistano ragioni per diversamente opinare, come chiarito anche assai di recente (Cass. nn. 18013, 18014 e 18015 del 28/08/2020, deliberate in adunanza non partecipata del 16/07/2020) senza che sia necessaria la rimessione in pubblica udienza.

Ciò in quanto la circostanza che altra causa, rubricata al n. di R. G. 7055 del 2018, sia stata fissata alla pubblica udienza del 28 settembre 2020 non comporta che questo ricorso debba essere a quello riunito, poichè in sede di legittimità non opera la riunione per connessione oggettiva e, in ogni caso, il rito introdotto nel 2016 garantisce ampiamente il dispiegarsi del contraddittorio e restando, comunque, del tutto discrezionale la rimessione alla pubblica udienza, dato che alla Corte è riservata un’amplissima discrezionalità nella scelta del rito da applicare (Sez. U n. 14434 del 05/06/2018, non massimata sul punto), stante l’equipollenza, ai fini della tutela del contraddittorio, delle due modalità disegnate dalla riforma di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197), entrambe conformi alla Costituzione e alla Carta EDU.

Si richiama anche su quest’ultimo punto, Cass. ord. 18012, 18014 e 18015 del 2020. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.

Conformemente al recente enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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