Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21455 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 25/10/2016), n.21455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 175/2014 proposto da:

C.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASILINA 436, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA SAIARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GIUSEPPE PICCIRILLO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, FLIGHTING & DIVING SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 590/2012 del TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V. –

SEZIONE DISTACCATA di AVERSA, depositata il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MARIA CAMILLA SPENA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Aversa, con sentenza depositata in data 7 novembre 2012, ha dichiarato inammissibile, per mancato perfezionamento della rinotifica dell’atto di appello nei confronti della litisconsorte necessaria Flighting & Diving S.r.l., il gravame proposto da C.B. avverso la sentenza n. 1447/08 del Giudice di Pace di Aversa, emessa in relazione alla domanda – avanzata dalla predetta – di risarcimento dei danni da lei riportati nel sinistro avvenuto in data (OMISSIS), nel mare antistante la spiaggia, asseritamente per esclusiva colpa del conducente del natante di proprietà della Flighting & Diving S.r.l., assicurato con la Fondiaria SAI S.p.a..

Avverso tale decisione C.B. ha proposto ricorso, basato su tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, la ricorrente sostiene che nel caso all’esame “il procedimento di (ri)notificazione dell’atto di appello” ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sarebbe stato eseguito correttamente.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa valutazione di documentazione decisiva (art. 360 c.p.c., n. 5)”, C.B. lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nell’avviso di ricevimento dell’atto di rinotifica dell’atto di appello si sarebbe dato atto della “mancata consegna del plico a domicilio” per “temporanea assenza (mancanza) del destinatario”, della immissione di “avviso cassetta corris. dello stabile in indirizzo” della “spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n. (OMISSIS)”. Ad avviso della ricorrente, la rinotifica dell’atto di appello sarebbe stata correttamente effettuata e si sarebbe perfezionata alla scadenza del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata di avviso di ricevimento di cui all’art. 140 c.p.c..

3. Con il terzo motivo, deducendo “Insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, la C. si duole che il Tribunale abbia “evidenziato, con motivazione assolutamente generica, illogica e incoerente, che la notifica dell’atto non era comprensibile e che non erano state rispettate le formalità ex art. 140 c.p.c.”.

4. I motivi che precedono che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti. Va evidenziato che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha affermato che dalla relata non si “comprende, effettivamente, quale notifica sia stata effettuata, in quanto dal timbro dell’ufficiale giudiziario sembrerebbe (stante la non leggibilità dello stesso) risultare che sia stato effettuato deposito nella Casa Comunale” e, dopo aver ricordato che “la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. e il suo perfezionamento richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dall’art. 140 c.p.c.”, specificamente indicati in sentenza, ha concluso affermando che “tali formalità nella specie non si sono realizzate”.

Osserva il Collegio che effettivamente la relata in questione non è comprensibile, come rilevato dal Tribunale, risultando, in calce all’atto da notificare, impresso solo in parte un timbro che si rivela, così, inintelligibile, nè la ricostruzione operata dell’appellante chiarisce il tenore letterale – come già evidenziato – non comprensibile della relata in parola, facendo riferimento, peraltro, ad atti alla stessa ultronei. Inoltre, la ricorrente neppure coglie tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Va pure posto in rilievo che la C. ben avrebbe potuto chiedere a quel Giudice di essere rimessa in termini, atteso che la inintelligibilità della predetta relata dipendeva da fatto non imputabile alla parte ma evidentemente a tanto non ha provveduto, avendo il Tribunale evidenziato che l’appellante aveva chiesto la revoca dell’ordinanza del 6 ottobre 2009 senza tuttavia chiedere termine per l’ulteriore rinotifica dell’atto e nulla avendo, comunque, dedotto al riguardo in questa sede la ricorrente.

A quanto precede deve aggiungersi che sono inammissibili le doglianze relative ai vizi motivazionali lamentati con il terzo motivo, evidenziandosi che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 7 novembre 2012, – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – anomalia nella specie all’esame non sussistente -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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