Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21455 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21455 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 28265-2009 proposto da:
VETOR S.R.L.

01459060586,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PANARE) il, presso lo studio dell’avvocato
LUSTRI’ ELLIANA, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2260

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

SOCIALE, in persona del suo

DELLA PREVIDENZA

Presidente e legale

rappresentante pro tempore, in

proprio e quale

Data pubblicazione: 19/09/2013

mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORETTI

delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 7614/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/11/2007 r.g.n. 9957/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato LUSTRI’ ELLIANA;
udito l’Avvocato SORCI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 7614/07 del 22 novembre
2007, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società Vetor srl, nei confronti
dell’INPS, in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice
del lavoro, n. 19684 del 28 novembre 2003.
2. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta dalla
suddetta società avverso la cartella esattoriale con la quale era stato intimato ad essa
la complessiva somma di lire
opponente di pagare in favore dell’INPS
4.824.978.340 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo novembre 1991 giugno 1993, e somme aggiuntive, richiesti dall’Istituto per avere la predetta società
indebitamente fruito degli sgravi contributivi previsti in favore delle imprese di
navigazione operanti nel Mezzogiorno.
Affermava il Tribunale che gli sgravi in questione potevano essere
legittimamente fruiti solo dalla data del provvedimento di iscrizione delle navi da
essa società armate nella matricola del Compartimento di Napoli, giacchè, come
evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 457 del 1989, tale
provvedimento aveva carattere costitutivo, al fine in questione, ed era quindi
irrilevante che detta società avesse iniziato ad operare nel Compartimento anzidetto
impiegando personale marittimo proveniente dai compartimenti del Mezzogiorno sin
dal novembre 1991.
Nelle more del giudizio era stata acquisita documentazione, proveniente
dall’Istituto, da cui risultava che l’iscrizione dei natanti armati dalla società Vetor srl,
inizialmente fissata tra il mese di maggio e giugno 1993, era stata retrodatata al 7
dicembre 1991, e che, quindi, i contributi di cui alla cartella esattoriale, dovuti per il
periodo dal 7 dicembre 1991 al maggio 1993 non risultavano più dovuti, mentre la
pretesa dell’INPS persisteva per il mese di novembre 1991 in cui tale iscrizione non
era formalmente avvenuta.
3. La Corte d’Appello ribadiva il carattere costitutivo del provvedimento di
iscrizione delle imprese di navigazione in compartimento marittimo ubicato nei
territori del Mezzogiorno, al fine dell’ammissione agli sgravi contributivi di cui
all’art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6bis, del d.l. n. 277 del 1984 convertito dalla legge n. 430 del 1984.
Affermava, altresì che, spettando all’Amministrazione uno spatium
deliberandi di trenta giorni, di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990,
correttamente l’iscrizione era stata retrodatata al 7 dicembre 1991 e cioè alla
scadenza del suddetto termine previsto per provvedere sull’istanza della società.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società
Vetor srl, prospettando due motivi di ricorso, assistiti dal prescritto quesito di diritto.
4. L’INPS resiste con controricorso.
5. All’udienza pubblica la ricorrente ha depositato note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
dell’art. 137 del codice della navigazione, degli artt. 315 e 319 del regolamento per la
navigazione marittima, e dell’art. 97 Cost., in riferimento agli artt. 59 del dPR n. 218
del 1978 e all’art. 1, comma 6 bis, del d.l. n. 277 del 1984, come convertito dalla
legge n. 430 del 1984.
La ricorrente assume l’erroneità della sentenza atteso che, illegittimamente,
la Corte d’Appello richiamava il termine finale del trentesimo giorno ritenendolo
correttamente applicato alla intervenuta retrodatazione del provvedimento di
iscrizione che, invece, a proprio avviso, avrebbe dovuto essere effettuata

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contestualmente all’istanza, non solo in ragione delle disposizioni sul procedimento
amministrativo, ma anche in ragione della disciplina di settore, atteso che il
trasferimento della matricola da un ufficio ad un altro avviene a semplice domanda,
con una procedura di semplice attuazione, che l’Amministrazione non deve
aggravare.
1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
1.2. Va premesso che, come affermato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 457 del 1989, “la iscrizione della nave in matricola concreta un requisito
formale, di carattere obiettivo e ceno, al quale è connesso, innanzitutto l’acquisto al
bene della qualifica di mobile registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di
effetti, taluni dei quali collegati con la località dell’ iscrizione. È noto infatti che
l’inserzione nei registri è normalmente seguita da un’attività di presenza del bene sul
territorio di iscrizione, caratterizzata dalla richiesta di servizi e di altre prestazioni
connesse con l’esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo”. Il Giudice
delle Leggi ha, quindi, affermato che ” non è sfornita di razionalità la norma che
prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei compartimenti del
Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi contributivi”.
All’iscrizione in compartimenti marittimi ubicati in territori del Mezzogiorno,
che quindi assume carattere costitutivo, è dunque, legittimamente, connessa
l’applicabilità al settore dell’armamento delle agevolazioni previste dall’art. 59 del
dPR n. 218 del 1978.
1.3. Tanto premesso, ritiene questa Corte, con riguardo alla disciplina
contenuta nell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, che l’istanza è un atto di avvio del
procedimento amministrativo, per il quale la legge prevede un termine generale di
conclusione dello stesso (all’epoca dei fatti pari a trenta giorni). Entro tale termine,
l’Amministrazione può legittimamente emanare (o negare) il provvedimento
costitutivo richiesto di modo che non sussiste alcun presupposto perché l’efficacia di
detto provvedimento possa retroagire all’atto di presentazione dell’istanza.
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa
applicazione degli artt. 414 e 436 cpc, in relazione all’art. 111 del r.d.l. n. 1827 del
1935, come sostituito dagli artt. 23, comma 1, e 24, ultimo comma, della legge n. 218
del 1952, e succ. modifiche ed integrazioni.
La sentenza impugnata sarebbe, altresì, erronea, ad avviso della ricorrente, in
quanto condanna essa società al pagamento nei confronti dell’INPS delle somme
aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso e tardivo
pagamento dei contributi previdenziali.
Espone la società che l’Amministrazione non avrebbe quantificato tali somme
e non avrebbe indicato la normativa di riferimento.
Non sussisterebbe, altresì, l’obbligo di pagamento in capo ad essa società in
ragione della incertezza degli orientamenti amministrativi in ordine alla debenza dei
suddetti contributi previdenziali.
2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Al rigetto del primo motivo di ricorso, consegue la debenza dei contributi
oggetto della cartella esattoriale per il mese di novembre 1991.
Ciò premesso, rilevata la genericità dell’impugnazione quanto alla dedotta
mancata quantificazione delle somme pur in presenza di cartella esattoriale, che non
supera il requisito dell’autosufficienza, occorre considerare che le somme
aggiuntive, di cui si duole la ricorrente, trovano fondamento in disposizioni
normative.
Ed infatti, i sensi dell’art. 111 del r.d.l. n. 1827 del 1935, e succ. modifiche, in
ragione del mancato pagamento dei contributi entro il termine stabilito o nel caso di
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Il Presidente

versamento in misura minore rispetto al dovuto, il datore di lavoro è tenuto a pagare
i contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico, quanto per quella a carico
dell’assicurato e deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta ed è
punito con sanzione amministrativa.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di giudizio
che liquida in euro quattromila per compenso professionale, oltre euro cinquanta per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2013

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