Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21455 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TURRISI MOTO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GARAO GERMANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA dell’11/12/08,

depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Con sentenza depositata il 12.12.08 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Turrisi Moto srl in liquidazione avverso un avviso di accertamento IRPEG-ILOR per l’anno 1997. La Commissione Tributaria Regionale motivava la propria decisione – conforme a quelle pronunciate in relazione ad altri avvisi di accertamento notificati alla Turrisi Moto srl per IVA 1996 e IRPEG-ILOR 1995, tutti derivanti dal medesimo processo verbale di constatazione emesso il 28.5.99 dalla Guardia di Finanza all’esito di una verifica presso la sede della contribuente – argomentando che nell’atto di appello sarebbero mancate valide argomentazione idonee a dimostrare che le presunzioni poste alla base dell’accertamento impugnato fossero assistite dai requisiti (ritenuti insussistenti dai giudici di primo grado) di gravità, precisione e concordanza; e che, in particolare, non sarebbe stato dimostrato che la contribuente realizzasse una sistematica sottofatturazione mediante la mancata registrazione degli acconti versati dal compratori per l’acquisto di motoveicoli, non risultando verbalizzato nessun nominativo dei clienti che tali acconti avrebbero versato.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo, denunciando il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La contribuente resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del motivi di ricorso dell’Agenzia.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia censura l’insufficiente motivazione della statuizione con cui la Commissione Tributaria Regionale ha affermato non essere stata provata la sistematica sottofatturazione ascritta dall’Ufficio alla Turrisi Moto srl; in particolare la ricorrente lamenta come nella sentenza non si dia alcun conto della circostanza – risultante dal p.v. e. della Guardia di Finanza e dedotta nell’atto di appello (atto, quest’ultimo, debitamente trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione, in adempimento dell’onere di autosufficienza) – che le somme fatturate dalla Turrisi Moto srl quale corrispettivo della vendita di veicoli erano inferiori al prezzo che per i medesimi veicoli risultava dichiarato dai relativi compratori nei contratti di finanziamento per l’acquisto.

Il motivo, corredato da idoneo momento di sintesi, è ammissibile e manifestamente fondato.

Quanto all’ammissibilità, va disattesa l’eccezione del contro ricorrente secondo cui la censura dell’Agenzia delle Entrate si risolverebbe in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, del giudizio di fatto operato dal giudice di merito. La censura della difesa erariale si appunta infatti non contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice, bensì contro il vizio del percorso formativo di tale convincimento consistito nella mancanza di qualunque argomentazione in ordine alla sussistenza ed alla portata indiziaria di un fatto (lo scostamento, in relazione al prezzo dei veicoli venduti dalla Turrisi Moto srl, tra quanto indicato nelle fatture emesse dalla contribuente e quanto indicato nei contratti di finanziamento stipulati dagli acquirenti) dedotto dall’appellante e decisivo (ossia in un rapporto di causalità con la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che, se fosse stato considerato, avrebbe portato ad una decisione diversa; tra le tante, Cass. 14973/2006).

Quanto alla fondatezza, si rileva che la divergenza che emerge in ordine all’importo del prezzo dei veicoli venduti dal confronto tra i contratti di finanziamento conclusi dagli acquirenti dei veicoli e le scritture contabili della contribuente (registro fatture, libro giornale) costituisce un fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare – per valutarne la sussistenza storica e la concludenza indiziaria (anche solo, eventualmente, per negarle) nell’ambito del percorso argomentativo che lo ha condotto a ritenere che le presunzioni semplici su cui si basa l’impugnato avviso di accertamento non fossero sufficientemente gravi, precise e concordanti ai fini della prova del fatto che la contribuente realizzasse una sistematica sottofatturazione. Il mancato esame del suddetto fatto rende insufficiente la motivazione della sentenza gravata, che va pertanto cassata con rinvio. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei motivi del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti;

che la società resistente, costituita con controricorso, ha depositato memoria difensiva.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivìde le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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