Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21455 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.15/09/2017),  n. 21455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11199-2013 proposto da:

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.

CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA TITONE

(Studio Avv. Patrizia Titone), rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO DI SALVO;

– ricorrente –

contro

L.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE

RAFFAELLI, FRANCESCO SANTA MARIA;

– c/ricorrenti e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3446/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 26 ottobre 2012 e notificata il 7 febbraio 2013, ha rigettato l’appello proposto da M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14410 del 2008, e nei confronti di L.E..

1.1. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da M.C., aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), per inadempimento del promissario acquirente Enzo Leone, che non aveva versato la caparra nei termini pattuiti, ed aveva condannato M.C. a restituire la somma di Euro 30 mila, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria.

2. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di M.C. di trattenimento dell’importo ricevuto a titolo di caparra, sul rilievo che il predetto aveva agito perchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto, con diritto di trattenere la caparra e riserva di agire per il residuo, mentre in seguito, con la memoria ex art. 183 c.p.c. e con l’atto di appello, aveva aggiunto aveva maggior danno, e che la successiva domanda di recesso, aveva chiesto – in aggiunta ed in alternativa – la domanda di recesso, che era quindi nuova e come tale inammissibile.

3. Per la cassazione della sentenza M.C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. L.E. resiste con controricorso, nel quale eccepisce l’improcedibilità -inammissibilità del ricorso, e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo. Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 380-bis, comma 1.

4. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza, poichè pone questioni di diritto che non presentano evidenza decisoria.

PQM

 

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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