Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21454 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 25/10/2016), n.21454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8697/2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., T.S., D’EASS ASSICURAZIONI IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 504/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M. proponeva appello avverso la sentenza n. 429/03, depositata il 6 marzo 2003, con la quale il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda da lui proposta, volta alla condanna di T.S. e della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata L. n. 990 del 1969, ex art. 20, al risarcimento dei danni da lui subiti nel sinistro verificatosi il (OMISSIS) e condannato l’attore alle spese del giudizio.

L’appellante censurava la sentenza impugnata sostenendo, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il suo diritto si fosse prescritto, stante la richiesta di risarcimento del danno in data 28 marzo 1996, considerato che il fatto costituiva reato e che, quindi, il termine di prescrizione era di cinque anni e che l’eccezione era stata sollevata solo dalla D’Eass Assicurazioni in l.c.a. e non dalla Fondiaria S.p.a., la quale era rimasta contumace.

T.S. e la D’Eass Assicurazioni in lc.a. contestavano le censure mosse dall’appellante avverso la sentenza impugnata della quale chiedevano la conferma.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12 maggio 2008, non definitivamente pronunciando, rigettava la domanda avanzata dal R. nei confronti di T.S. e dichiarava insussistente il diritto dell’appellante nei confronti della D’Eass Assicurazioni in l.c.a. per intervenuta prescrizione, e con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria.

La medesima Corte d’appello, con sentenza del 3 aprile 2013, definitivamente pronunciando, condannava la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata L. n. 990 del 1969, ex art. 20, al pagamento, in favore di R.M., della somma di Euro 2.655,80, oltre interessi legali su tale somma, devalutata dalla data di pubblicazione di quella sentenza, e regolava le spese tra le parti.

Avverso le predette sentenze della Corte di merito UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria Sai S.p.a.), quale impresa designata dal F.G.V.S., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta “violazione dell’art. 111 c.p.c., L. n. 990 del 1969, artt. 25 e 29 (vigente ratione temporis) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Deduce la società ricorrente che la Corte di merito, con la sentenza non definitiva pure impugnata in questa sede, in relazione all’eccepita prescrizione, ha osservato che il fatto dedotto dal R. costituisce ipotesi di reato ma che, non essendo stata presentata querela, la prescrizione si compie in due anni, con decorrenza dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, e che nel caso all’esame il diritto del R. si è prescritto, in quanto, dopo la prima richiesta di danni di cui alla raccomandata del (OMISSIS), la successiva richiesta è intervenuta il 28 marzo 1996 e, quindi, tardivamente. Ha altresì ritenuto la Corte di merito che, essendo stata in primo grado l’eccezione di prescrizione proposta dal T. e dalla D’Eass Assicurazioni in 1.c.a. ma non dalla Fondiaria Assicurazioni S.p.a., rimasta contumace, la domanda risulta infondata solo nei confronti dei primi due, non essendo la predetta eccezione operante nei confronti della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., condebitore solidale con il T., mentre la D’Eass Assicurazioni in l.c.a. è mero litisconsorte necessario processuale, atteso che l’eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei condebitori solidali, aì sensi dell’art. 1310 c.c., non giova agli altri e, quindi, l’obbligo risarcitorio grava solo sulla Fondiaria Assicurazioni S.p.a.. La Corte di merito ha quindi ritenuto fondata nei predetti limiti la censura proposta dall’appellante, per aver il primo giudice erroneamente ritenuto il diritto azionato dal R. prescritto nei confronti di tutti i convenuti, e ha altresì, ritenuto di dover, in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda avanzata dal R. nei confronti del T. e dichiarare l’insussistenza del diritto neì confronti della D’Eass Assicurazioni in l.c.a..

Così decidendo, la Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, avrebbe erroneamente applicato le norme che disciplinano i rapporti tra l’impresa designata dal F.G.V.S. e l’impresa posta in l.c.a., indicate nella rubrica del mezzo all’esame, e, richiamando a supporto della sua tesi, alcune sentenze di legittimità, sostiene che: 1) l’impresa designata, in base alla L. n. 990 del 1969, art. 25, assume la veste di successore a titolo particolare dell’impresa posta in l.c.a., sicchè non sarebbe un terzo in senso proprio ma l’effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa e potendo, quindi, limitarsi a fare propri i motivi di appello e, in genere, le difese dell’impresa in l.c.a.; 2) l’art. 25 già richiamato prevede espressamente che l’impresa designata possa intervenire in appello, proponendo le istanze e le difese che ritenga di suo interesse, sicchè alcuna decadenza era intervenuta in relazione all’eccezione di prescrizione che, peraltro, la D’Eass in l.c.a. aveva ritualmente sollevato ed avendo la Fondiaria Sai, nella dedotta qualità, nel costituirsi dinanzi alla Corte di merito dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, formulato espressa riserva di ricorso per cassazione avverso detta sentenza; 3) se è pur vero che, come affermato nella sentenza non definitiva impugnata, la sentenza di condanna ha, nei confronti dell’impresa in l.c.a. valore di mero accertamento, gravando l’obbligo risarcitorio esclusivamente sull’impresa designata, comunque l’impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti del danneggiato verso l’impresa posta in l.c.a. e può, pertanto, inserire il relativo credito nella l.c.a. della compagnia assicuratrice originariamente obbligata al risarcimento nonchè ottenere il rimborso dal F.G.V.S. per il residuo non recuperato.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare – e tanto va ribadito in questa sede – che nell’ipotesi di impresa assicuratrice posta in l.c.a. le previsioni normative chiaramente individuano nell’impresa designata la figura di successore ex lege della società in l.c.a., che può intervenire volontariamente nel giudizio, anche in grado di appello, alla quale saranno opponibili le sentenze emesse nei giudizi cui non ha partecipato, se comunicatagli la pendenza della lite. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la posizione dell’impresa designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20, comma 4, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa è di successore ope legis di quest’ultima (v. Cass. 18 aprile 2003, n. 6282; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21744). L’impresa designata assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale (Cass. 1 agosto 2001, n. 10490 e Cass. 14 giugno 2012, n. 9727). Infatti, in virtù della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell’impresa designata rispetto all’impresa posta in l.c.a., la quale non può, però, essere estromessa dal giudizio (Cass. 25 luglio 1995, n. 8092; Cass. 26 giugno 1993, n. 7087; Cass. 14 gennaio 1989, n. 135; Cass. 4 luglio 1985, n. 4042). E’ vero che il comma 3, della citata L. n. 990 del 1969, art. 25, statuisce che: “L’impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche, in grado di appello, proponendo nella comparsa di costituzione, le istanze difese e prove che ritiene di suo interesse”. Sennonchè, detto intervento non è inquadrabile nella disciplina di cui agli artt. 105 e 344 c.p.c., una volta ritenuto che nella fattispecie si è verificata una successione a titolo particolare, bensì in quella di cui all’art. 111 c.p.c., comma 3. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo in base a quest’ultima norma, non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è l’effettivo titolare dei diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre quest’ultimo, sia pur sull’accordo delle parti, può anche essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla (Cass. 15 novembre 2013, n. 25746).

Da quanto precede deriva che, assumendo l’impresa designata la stessa posizione del suo dante causa (l’impresa in l.c.a.), per effetto della predetta successione a titolo particolare, ben può avvalersi dell’eccezione di prescrizione proposta dalla l.c.a., aderendo alla stessa.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

Le sentenze impugnate vanno cassate e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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