Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21454 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21454 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 30189-2008 proposto da:
BALLONI UGOLINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato
BOLOGNA GIULIANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SERGIO GIUNTOLI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2253

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
t

80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

Data pubblicazione: 19/09/2013

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

di FIRENZE, depositata il 01/04/2008 r.g.n. 1085/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato GOBBI LUISA per delega GIUNTOLI
SERGIO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PREDEN
SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 466/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Balloni Ugolino agiva nei confronti dell’INPS per il
risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalle
rassegnato le dimissioni dal lavoro nel convincimento di
avere raggiunto il requisito contributivo per accedere alla
pensione di anzianità.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 marzo
2008, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la
domanda, osservando che le informazioni erano state fornite a
mezzo di estratti-conto assicurativi, privi di
sottoscrizione, contenenti risultanze di archivio, rilasciati
a semplice richiesta dell’interessato, i quali non potevano
valere come atti certificativi della situazione contributiva
dell’assicurato, ma avevano un valore solo conoscitivo; che
sarebbe stato onere dell’interessato chiedere il rilascio di
una formale certificazione da parte dell’ente previdenziale;
che solo sulla base di quanto attestato e sottoscritto da un
funzionario in grado di rappresentare la volontà
dell’Istituto

il

Balloni

avrebbe

potuto,

con

tutta

ragionevolezza, assumere le proprie impegnative
determinazioni.
Osservava ulteriormente che l’errore era comunque
riconoscibile, riguardando periodi contributivi parzialmente
sovrapponibili; che sia l’assicurato, che era a conoscenza
della propria storia lavorativa, sia il patronato, soggetto
esperto e qualificato in materia, avrebbero potuto incrociare
i dati relativi ai periodi lavorativi risultanti dal libretto
di lavoro con quelli emergenti dall’archivio informativo
dell’INPS, riscontrando l’errore, e in caso di dubbio
R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/ioni Ugolino c/1NPS

-1.

errate informazioni fornite dall’INPS, sulla cui base aveva

richiedere all’INPS una formale certificazione dell’effettivo
stato contributivo; che, al contrario, l’appellato, dopo una
domanda esplorativa presentata tramite il patronato, non si
era preoccupato di acquisire più affidabili riscontri e si
raggiunto il requisito contributivo per la pensione di
anzianità.
Soggiungeva

che,

anche

a

volere

ravvisare

la

responsabilità dell’INPS, non poteva escludersi il concorso
di colpa dell’interessato, il quale aveva assunto
l’intempestiva determinazione di rassegnare le dimissioni
senza acquisire più tranquillizzanti e documentate certezze
sul perfezionamento del diritto.
Escludeva, infine, che il danno potesse essere costituito
dai ratei pensionistici maturati dal l ° aprile 1996 al 31
dicembre 1996, come ritenuto dal giudice di primo grado,
anziché dalle retribuzioni non percepite nello stesso
periodo: difatti, il Balloni, se avesse saputo della
sovrapposizione dei periodi contributivi che ritardavano a
fine anno 1996 il momento di maturazione del requisito
contributivo, avrebbe certamente continuato nell’attività
lavorativa fino al perfezionamento delle condizioni di
accesso al trattamento; di conseguenza il danno risarcibile
era costituito dal ristoro per la mancata percezione della
retribuzione nel periodo suindicato, con conseguente
versamento contributivo, destinato ad incidere sulla misura
del trattamento finale.
Per la cassazione di tale sentenza Balloni Ugolino propone
ricorso affidato ad un unico motivo ed illustrato con

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/ioni Ugolino c/INPS

-2-

era dimesso dal lavoro nell’errata convinzione di avere

memoria ex art.

378

cod.

proc.

civ..

Resiste con

controricorso l’INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, denunciando violazione di
R.D. n. 1422/1924 e art. 54 legge n. 88 del 1989, in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censura la
sentenza per avere trascurato di considerare che
anteriormente al 2004 l’INPS, per sua stessa ammissione, non
era in grado di rilasciare estratti conto certificativi e ciò
non poteva che avvalorare la tesi dell’impossibilità di
emettere una formale attestazione, valida agli stessi fini.
Inoltre, i documenti rilasciati dall’Istituto, provenendo da
un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a
ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa
l’esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi
che l’Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella
doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri
archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli
interessati.
Nel formulare il relativo quesito di diritto il ricorrente
chiede se, nell’impossibilità di rilasciare veri e propri
estratti conto certificativi da parte dell’INPS – o comunque
ed in ogni caso – possa essere attribuito valore
certificativo alle comunicazioni fornite dall’Istituto agli
assicurati sulla loro posizione contributiva e dunque alle
situazioni contributive da essi descritte così che le errate
informazioni in eccesso rese ai richiedenti circa il numero
dei contributi versati (solo apparentemente sufficienti al
riconoscimento della pensione di anzianità) possano
costituire per l’INPS, ai sensi dell’art. 54 legge n. 88 del

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/Ioni Ugolino c/INPS

-3-

legge in relazione agli artt. 1175 e 1176 cod. civ., art. 78

1989, fonte di responsabilità contrattuale, tale da potersi
ritenere che l’Istituto sia tenuto al risarcimento dei danni
causati all’interessato a seguito della interruzione del
rapporto di lavoro per dimissioni, conseguenti alle suddette
aveva riposto pieno affidamento circa l’insorgenza del
proprio diritto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini e nei
limiti che seguono.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v.
tra le più recenti, Cass. sent. 3195 del 2012 e 15083 del
2008; ex plurimis, Cass. sent. n. 19340 del 2003, n. 5002 del
2002, n. 6995 e 6867 del 2001, n. 14953 del 2000, n. 9776 del
1996), il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto
alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito
di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione
contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di
pensione di anzianità per insufficienza dei contributi
versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico
previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale.
Questa Corte già in altre occasioni ha avuto modo di
esaminare la questione di lavoratori che avevano rassegnato
le dimissioni sul presupposto, poi rivelatosi errato, di
avere maturato i requisiti di anzianità necessari per
beneficiare della pensione dopo avere esaminato gli estratti
conto provenienti dall’INPS attestanti il raggiungimento di
un numero di contributi utile a tal fine

(ex plurimis,

Cass.

n. 1104 del 2003; v pure Cass. n. 6995 del 2001 e n.5002 del
2002) ed ha affermato che il lavoratore indotto alle
dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS, che gli
abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Balloni Ugolino c/INPS

-4-

comunicazioni, sulla correttezza delle quali il lavoratore

requisito contributivo per il conseguimento della pensione di
anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo
commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data
della cessazione del rapporto di lavoro e quella
del completamento del periodo di contribuzione a tal fine
necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari,
da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.
Più recentemente, la sentenza 10 novembre 2008, n. 26925,
ha affermato che, in tema di erronea comunicazione al
lavoratore, da parte dell’Inps, della posizione contributiva
utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone
per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa
dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e
l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante
l’applicazione della normale diligenza.
Trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad
un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la
responsabilità per inosservanza della stessa è di natura
contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma
dell’art. 1218 cod. civ., colui che agisce in giudizio per
ottenere il risarcimento del danno conseguente
all’inadempimento di tale obbligazione ha l’onere di provare
unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la
circostanza dell’inadempimento o del non esatto adempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui
pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o
dell’impedimento rappresentato dalla impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

RG. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/ioni Ugolino c/INPS

-5-

dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza

La nozione di causa non imputabile al debitore che induce
l’impossibilità della prestazione o dell’esatta prestazione è
stata costantemente precisata in termini di fatto oggettivo
esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina
tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale
diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali. L’art. 1218
cod. civ. pone espressamente a carico del debitore la prova
che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento,
che ha reso impossibile la prestazione (Cass. n. 3294 del
2004). Ne deriva che, nell’ipotesi in cui l’INPS abbia
comunicato all’assicurato una indicazione erronea del numero
dei contributi versati, il danneggiato non ha l’onere di
provare la colpa o il dolo dell’autore dell’illecito.
Si è in particolare evidenziato l’obbligo che fa carico
all’Istituto, ai sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54,
di comunicare all’assicurato che ne faccia richiesta, i dati
relativi alla propria situazione previdenziale e
pensionistica (“è

fatto obbligo agli enti previdenziali di

comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi
ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai
sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria
situazione previdenziale e pensionistica”;

l’ultimo periodo

di questa norma dispone che: “La comunicazione da parte degli
enti ha valore certificativo della situazione in essa
descritta”).
Il Collegio non ignora il precedente di
(sent. n.

questa Corte

nel quale si afferma che

7683 del 2010)

nell’ipotesi in cui l’INPS abbia fornito all’assicurato una
R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/ioni Ugolino c/INPS

-6-

l’impossibilità della prestazione nonostante l’esaurimento di

erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi
versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione
di anzianità, va esclusa la responsabilità dell’INPS per il
danno sofferto dall’interessato a causa della successiva
versamento dei contributi, ove la situazione contributiva sia
stata comunicata dall’ente a prescindere da una domanda
dell’interessato, con la specificazione della provvisorietà
dei dati forniti e dell’eventuale presenza di errori, al fine
di verificare, con la collaborazione dell’assicurato, la sua
posizione contributiva. Nella fattispecie ivi esaminata,
l’interessato aveva agito per ottenere la condanna
dell’Istituto al risarcimento del danno cagionatogli
dall’erroneità delle indicazioni contenute negli estratti
contributivi inviati dall’Istituto, comunicati a titolo
puramente informativo e contenenti l’esplicito avvertimento
della possibilità di inesattezze. L’ipotesi è stata ritenuta
non riconducile alla fattispecie di certificazione rilasciata
a domanda dell’assicurato e sottoscritta dal funzionario
responsabile di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, cosicché
non poteva fondare una responsabilità dell’Inps per il danno
cagionato dalla inesattezza dei dati forniti (dimissioni dal
posto di lavoro nel presupposto di avere diritto alla
pensione di anzianità con una certa decorrenza), danno che
l’interessato avrebbe potuto evitare chiedendo la prevista
certificazione ai sensi di legge.
Muovendo dal rilievo che la norma di cui all’art. 54. cit.
“presuppone una specifica richiesta dell’interessato, e
proprio per la indicata funzione attribuita dalla legge alla
comunicazione cui l’ente previdenziale è tenuto in ordine
alla situazione previdenziale e pensionistica

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/Ioni Ugolino c/INPS

-7-

interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del

dell’assicurato”, è stato osservato che “legittimamente
costui fa affidamento sulla esattezza dei dati a lui
forniti”; “senza specifica richiesta, quindi, si versa fuori
della fattispecie prevista dalla legge” e “conformemente al
abbiano valenza certificativa (sent. cit., in motivazione).
Al riguardo, deve osservarsi che, seppure al caso in esame
(al pari di quello vagliato nel richiamato precedente) non
sia direttamente applicabile la L. n. 88 del 1989, art. 54,
che presuppone una specifica richiesta dell’interessato
diretta ad ottenere una certificazione dell’Istituto,
nondimeno merita tutela l’affidamento di un iscritto all’ente
previdenziale pubblico. Il principio della tutela del
legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti
rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti
dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni
limitandone l’attività legislativa e amministrativa (v., per
recenti applicazioni in materia tributaria, Cass. n. 21513
del 2006; Cass. n. 9308 del 17 aprile 2013). Esso trova la
sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei
cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.).
Come osservato da questa Corte nella sentenza n. 17576 del
2002, svariate pronunce dalla Corte costituzionale e della
Corte di Giustizia dell’U.E. indicano che la tutela del
legittimo affidamento costituisce un principio generale tanto
dell’ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e
dell’ordinamento comunitari. Anche il Giudice amministrativo
ha sempre considerato i principi della buona fede e del
legittimo affidamento tra i canoni regolatori ultimi dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione ed amministrati nelle
più diverse fattispecie.

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Balloni Ugolino c/INPS

-8-

dettato normativo” deve escludersi che le comunicazioni

Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento
si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale
risulti che l’amministrazione gli ha dato aspettative,
fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa
rispettare l’affidamento e l’attendibilità delle sue
dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali
di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.),
applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di
buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. In particolare, la
pubblica amministrazione è gravata dell’obbligo di non
frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi
indisponibili, fornendo informazioni errate o anche
dichiaratamente approssimative.
Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a
correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri
di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi
al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita,
come quelli garantiti dall’art. 38 Cost.
Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la
Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni
errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque,
pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata)
una vera propria certificazione ex art. 47 legge n. 88/89,
informazioni relative alla posizione di un assicurato siano
contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale
un estratto conto assicurativo.
Né vale ad escludere la responsabilità dell’Istituto la
circostanza dell’assenza di sottoscrizione dell’estratto
conto, cui fa cenno la sentenza impugnata. Al riguardo è
sufficiente osservare (cfr. Cass. 4297 del 1993) che gli

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Balloni Ugolino c/INPS

-9-

rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a

estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall’INPS
sono la riproduzione di un documento elettronico e come tali
non abbisognano, per spiegare i loro effetti, di alcuna
sottoscrizione, per cui, ancorché privi di firma del
prova dei fatti in essi rappresentati, ossia della
corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni
risultanti dagli archivi elettronici.
L’assenza di valore certificativo del documento, in quanto
non emesso all’esito di un procedimento amministrativo
all’uopo specificamente avviato su richiesta formale
dell’interessato, non costituisce dunque causa di esonero
dalla responsabilità gravante sull’INPS.
Secondo la tesi dell’Istituto, nei documenti informatici
si richiedeva esplicitamente la collaborazione
dell’assicurato per il riscontro del corretto versamento dei
contributi; la possibile presenza di errori nell’estratto
conto sollecitava un controllo del destinatario della
comunicazione.
In proposito, deve osservarsi che, benché sia da escludersi
in via generale che l’ordinamento imponga all’assicurato
l’obbligo di verificare l’esattezza dei dati forniti
dall’INPS – e dunque persistendo, in difetto di tale
adempimento, il nesso causale tra erroneità delle
comunicazioni e danno indotto dalle stesse, per avervi il
destinatario fatto affidamento ben può trovare
applicazione – in relazione alle circostanze del caso
concreto – il principio di cui al secondo comma dell’art.
1227 cod. civ., che impone l’onere di doverosa cooperazione
della parte creditrice per evitare l’aggravamento del danno
indotto dal comportamento inadempiente del debitore.

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Balloni Ugolino c/INPS

funzionario INPS che ne attesti la provenienza, fanno piena

In tema di risarcimento del danno da inadempimento,
l’art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione
della “inevitabilità”,

ex latere creditoris,

con l’uso

dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al
fronte all’altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice
astenersi dall’aggravare, con il fatto proprio, il
pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali
di correttezza e buona fede di cui all’art.1175 cod. civ.,
gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale
a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento,
dovendosi peraltro intendere ricomprese nell’ambito
dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle
attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi
notevoli e/o rilevanti sacrifici

(ex plurimis,

tra le più

recenti, Cass. n. 20684 del 2009, n. 6735 del 2005 e Cass.
n. 15231 del 2007).
Resta dunque da verificare in concreto l’eventualità prospettata dall’INPS nelle sue difese e non ancora vagliata
dal giudice di merito – che l’estratto contributivo recasse
espressioni tali da ingenerare nel destinatario un
ragionevole dubbio circa l’esattezza e/o la definitività dei
dati esposti, si che eventuali determinazioni da questi
assunte senza adeguate cautele possa rilevare ai fini di una
limitazione della responsabilità dell’Istituto per concorso
di colpa del soggetto creditore ex art. 1227, secondo comma,
cod. civ..
Spetterà al giudice di merito, in sede di riesame fattuale
dei documenti rilasciati all’assicurato, verificare il
contenuto dichiarativo dell’estratto conto assicurativo ai
.

suddetti fini, attenendosi ai seguenti principi di diritto.

R.G. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Balloni Ugolino c/INPS

creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di

La buona fede quale criterio di comportamento opera non
soltanto in rapporti obbligatori di diritto privato ma anche
in quelli tra pubblici poteri e cittadini. Essa infatti
esprime un principio costituzionale non scritto ma ricavato
a rispettare, così nell’esercizio dei poteri autoritativi
come nell’ambito dei rapporti contrattuali, l’affidamento e
l’attendibilità delle sue dichiarazioni. Sussiste perciò
l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di non frustrare la
fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, tra
l’altro fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente
approssimative. Queste ultime, in particolare, non sono
conformi a correttezza in quanto rese da enti pubblici dotati
di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su
interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali
della vita, come quelli garantiti dall’art. 38 Cost..
La provvisorietà o comunque incertezza dei dati raccolti
deve distogliere l’ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi
forma, fino al sollecito perfezionamento dei necessari
accertamenti.
Il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni
non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve
essere risarcito in misura diminuita ai sensi dell’art. 1227
cpv. cod. civ., qualora abbia trascurato le espressioni
cautelative usate dalla medesima e idonee a far dubitare
dell’esattezza dei dati esposti.
Per tali motivi, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa
composizione, che si pronuncerà anche sulle spese relative al
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

RG. n. 30189/08
Udienza del 20 giugno 2013
Ba/ioni Ugolino c/1NPS

-12-

dall’art. 3 cpv. Cost. e vincola la pubblica amministrazione

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze,
in diversa composizione.

Roma, 20 giugno 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA