Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21454 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.15/09/2017),  n. 21454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12260-2013 proposto da:

V.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ONGARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO TONETTO;

– ricorrente –

contro

T.P., (OMISSIS), B.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO FINETTI;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1450/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

Con atto di citazione depositato il 12.02.2002 T.P. e B.F. convennero innanzi al Tribunale di Treviso V.N. per sentir accertare che gli attori avevano stipulato contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS) con il convenuto e che quest’ultimo, poco prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo, aveva comunicato recesso contrattuale, respinto dagli attori, ed emettere sentenza che tenesse luogo del mancato contratto.

Il convenuto resistette affermando che erano sopravvenute ragioni che avevano reso impossibile l’adempimento del preliminare e chiedeva in via riconvenzionale di accertare la legittimità del recesso con restituzione dell’importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.

A seguito dell’accertamento da parte del ctu di varie irregolarità edilizie nell’immobile in questione che impedivano l’emissione della sentenza richiesta, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, mutavano domanda chiedendo che venisse emessa sentenza ex art. 1453 c.c., comma 2.

Il Tribunale di Treviso dichiarò risolto il contratto e condannava il convenuto alla restituzione delle somme percepite, della differenza tra il valore attuale dell’immobile e i1 prezzo stabilito nel preliminare, delle spese sostenute dagli attori per procurarsi altra abitazione, del corrispettivo per il mancato godimento del bene, delle somme pagate dagli attori per aver perso il beneficio fiscale “prima casa” e delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Venezia rigettò l’appello affermando l’ammissibilità del mutamento della domanda formulata ex art. 2932 c.c. in domanda di risoluzione per inadempimento, la sussistenza dell’inadempimento contrattuale del promittente venditore e la correttezza del risarcimento così come disposto dal Giudice di prime cure e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello incidentale condannando V.N. al risarcimento del danno morale.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con quattro motivi il V..

T.P. e B.F. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato.

Successivamente le parti hanno depositato, rispettivamente, rinunzia al ricorso principale ed a quello incidentale e relativa accettazione.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio.

Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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