Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21453 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 21841/’15) proposto da:

C.D., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Bruno Fedeli ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Sabrina

Belmonte, in Roma, v. L. Pirandello, n. 67/A;

– ricorrente principale –

contro

IMMOBILIARE SOSTE di S.S., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Carmine Farace ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Marco Machetta, in Roma, v. degli Scipioni, n. 110;

– controricorrente –

e nei confronti di:

I.S.A., (C.F.: (OMISSIS)) e Z.C. (C.F.:

(OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale),

dall’Avv. Alfredo Aria ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Annalisa Pucillo, con studio in Roma, viale Mazzini n.

114/B;

– altri controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 732/2015,

depositata il 16 febbraio 2015 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza m. 855/2011 il Tribunale di Varese respingeva la domanda proposta dalla Immobiliare Soste nei confronti di C.D. (quale promittente venditore) e di I.S. e Z.C. (nella loro qualità di promissari acquirenti) diretta all’ottenimento del pagamento della provvigione ritenuta dovuta per la mediazione svolta nell’interesse dei convenuti in ordine alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS).

2. Interposto appello da parte dell’originaria attrice Immobiliare Soste e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 732/2015, accoglieva il gravame e condannava il C., per un verso, e I.S. e Z.C., per altro verso, al corrispondente pagamento della somma di Euro 5.700,00 (oltre iva ed interessi) a titolo di provvigione per l’accertata attività di mediazione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il C.D., affidandolo a due motivi, resistito con controricorso dalla Immobiliare Soste. Anche I.S. e Z.C. hanno formulato controricorso contenente ricorso incidentale riferito a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla valutazione dell’applicazione delle regole logico-giuridiche riguardanti l’apprezzamento delle prove con specifico riguardo al contenuto della proposta di acquisto dell’immobile in discussione.

2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente principale C.D. ha denunciato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. oltre che dell’art. 2702 c.c. avuto riguardo all’efficacia probatoria della scrittura privata recante la data del luglio 2010.

3. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale I.A. e Z.C. hanno prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’interpretazione delle “condizioni di pagamento” esposte nella proposta d’acquisto dell’immobile oggetto del contendere e alla condotta serbata dal mediatore nello svolgimento delle trattative.

4. Con il secondo motivo i suddetti ricorrenti incidentali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/falsa applicazione di norme di diritto (senza, tuttavia, specificare quali) in relazione alla validità/efficacia tra le parti della scrittura privata per la “risoluzione consensuale di contratto”.

5. Rileva il collegio che il primo motivo avanzato dal ricorrente principale è infondato e va respinto.

Ed invero, pur non avendo la Corte di appello incentrato la sua motivazione anche sulla natura giuridica della scrittura privata intercorsa tra le parti, la stessa ha accertato e, quindi, affermato che la proposta d’acquisto dell’immobile oggetto del contendere era stata accettata dal promittente venditore (ponendo riferimento ad un apposito documento prodotto dall’appellante idoneo a riscontrare la ravvisata emergenza fattuale) e che le parti avevano rispettivamente concordato con la società mediatrice la misura della provvigione. In particolare la Corte territoriale ha dato conto – sulla scorta delle produzioni documentali acquisite – di aver verificato come risultasse documentalmente comprovato che i promissari acquirenti ( I.S. e Z.C.) avessero concordato la provvigione del mediatore nella misura di Euro 5.700,00, oltre iva, e come lo stesso promittente venditore avesse, a sua volta, accettato di corrispondere al mediatore il 3% del corrispettivo della vendita dell’immobile, il cui prezzo, in un secondo momento, era stato fissato nella misura di Euro 190.000,00.

Con valutazione insindacabile di merito il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che tra le parti si fosse perfezionato l’accordo conseguente alla sottoscrizione della proposta irrevocabile d’acquisto e alla sua correlata accettazione, donde la configurazione del presupposto per l’insorgenza della società mediatrice a ricevere la provvigione, ai sensi dell’art. 1755 c.c. (cfr. Cass. n. 13260/2009 e Cass. n. 22273/2010, secondo la quale, in via generale, non ha alcun rilevanza a tal fine, che, successivamente, le parti stesse abbiano deciso concordemente di modificare i termini nell’accordo o di risolverlo consensualmente).

Pertanto, indipendentemente dalla non univoca interpretazione del contenuto dei documenti indicati in ricorso e sulla possibile sussistenza o meno di un contratto preliminare (o, piuttosto, di un preliminare di preliminare) in base alle condizioni pattuite tra le parti, è comunque da ritenersi che – tutt’al più si sia venuta a concretare una ipotesi di insufficienza motivazionale (ormai non più sindacabile alla stregua del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “ratione temporis” applicabile nelle fattispecie, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente all’11 settembre 2012: cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053-8054/2014 e, da ultimo, Cass. n. 23940/2017) e non propriamente il caso di un omesso esame di un fatto decisivo della controversia. E ciò senza trascurare che – secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte – va riconosciuto il diritto alla provvigione del mediatore anche in caso di attività compiuta per la stipula di un mero “preliminare di preliminare” (v. Cass. n. 24397/2015 e Cass. n. 923/2017).

6. Anche il secondo motivo del ricorso principale non coglie nel segno e deve essere rigettato perchè – indipendentemente dall’inefficacia probatoria sul piano documentale propriamente riconoscibile alla contestata scrittura privata del luglio 2010 – la Corte ambrosiana ha inferito dalla stessa, nel quadro della valutazione complessiva della vicenda contrattuale intercorsa tra le parti (nell’ambito della quale era emersa la circostanza dell’avvenuto trattenimento della caparra da parte del promittente venditore, presupponente l’inadempimento in capo ai promissari acquirenti), un ulteriore argomento di prova dal quale evincere la pregressa conclusione del contratto che, altrimenti, non avrebbe potuto costituire oggetto di risoluzione, fermo restando che – per quanto detto in risposta alla prima censura – il diritto alla provvigione spetta anche nel caso in cui il mediatore abbia esercitato la sua attività propedeutica all’incontro delle volontà delle parti strumentalmente finalizzata alla conclusione di un “preliminare di preliminare”.

7. Il primo motivo del ricorso incidentale dei sigg. I.- Z. è speculare alla prima censura del ricorso principale e, perciò, va rigettato per le stesse ragioni a quest’ultimo riferite, non ravvisandosi, in ogni caso, l’emergenza dell’omissione dell’esame di un fatto decisivo e risolutivo ai fini della controversia.

8. Il secondo motivo del ricorso incidentale è propriamente inammissibile perchè difetta, in assoluto, dell’indicazione delle norme asseritamente violate, le quali non risultano evincibili nemmeno dallo svolgimento della doglianza, donde la conseguente applicabilità della sanzione processuale prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

9. In definitiva, entrambi i ricorsi – quello principale e quello incidentale devono essere completamente rigettati, con la derivante condanna, in solido tra loro, del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti (principale ed incidentali) ed con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna, in solido fra loro, il ricorrente principale e quelli incidentali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali, con vincolo solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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