Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21453 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18340/2009 proposto da:

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avv. GRECO Antonino, giusta Delib. Giunta

Municipale 30 aprile 2009, n. 157, e giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del procuratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di SIRACUSA del 3.12.08, depositata il

16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giancarla Branda (per delega

avv. Livia Salvini) che aderisce alle conclusioni del relatore.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Antefatto.

Nell’ambito di una controversia a suo tempo sorta tra l’Ufficio del Territorio di Siracusa ed ENEL spa in ordine alla determinazione della rendita catastale di una centrale termoelettrica (rendita proposta da ENEL spa, tramite procedura DOCFA, in L. 1.257.000.000 e ricaicolata dall’Ufficio in L. 2.880.450.000), la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza del 2.7.2001, in parziale accoglimento del ricorso presentato da ENEL spa avverso l’atto di attribuzione della rendita emesso dall’Ufficio, riduceva il saggio di fruttuosità dell’immobile dal 3 al 2 per cento e, rigettate le altre doglianze di ENEL spa, rideterminava la rendita catastale della centrale in L. 1.920.300.000. Tale sentenza, appellata soltanto da ENEL spa e dal suo successore a titolo particolare ENEL Produzione spa, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che annullava interamente l’atto dell’Ufficio di attribuzione della rendita. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva infine cassata dalla sentenza 20731/2006 della Corte di Cassazione, la quale, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettava il ricorso introduttivo avverso l’atto dell’Ufficio di attribuzione della rendita.

Fatto.

Nella pendenza del giudizio sopra richiamato, il Comune di Priolo Gargallo notificava ad ENEL Produzione spa un avviso di accertamento ICI 2003 con cui pretendeva il pagamento dell’imposta liquidata sulla base della rendita catastale di L. 2.880.450.000, originariamente determinata dall’Ufficio del Territorio. ENEL Produzione spa impugnava l’avviso di accertamento, assumendo che l’imposta si sarebbe dovuta liquidare sulla base della rendita di L. 1.920.300.000, determinata nella sentenza 2.7.01 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nel giudizio tra ENEL spa e l’ufficio del Territorio di Siracusa. Il ricorso di ENEL Produzione spa, respinto in primo grado dalla Commissione tributaria Provinciale di Siracusa, veniva invece accolto in grado d’appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza qui impugnata.

La sentenza gravata.

La sentenza gravata assume che l’ICI andrebbe calcolata sulla base della rendita accertata con la sentenza resa il 2.7.2001 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa nel giudizio tra ENEL spa e Ufficio del Territorio di Siracusa, in quanto tale sentenza, non essendo stata appellata dall’Ufficio, sarebbe passata in giudicato nella statuizione con cui riduceva dal 3 al 2 per cento il saggio di fruttuosità dell’immobile. Detta statuizione quindi, secondo la Commissione Tributaria Regionale, non risulterebbe travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione che, cassando la sentenza di secondo grado, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introdultivo di ENEL spa.

I motivi di ricorso per cassazione.

Il Comune di Priolo Gargallo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per due motivi:

1) Omessa e/o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 14.5.03 fosse passata in giudicato in quanto non impugnata dal Comune di Comune di Priolo Gargallo, trascurando che detto Comune non era parte del giudizio in cui detta sentenza fu pronunciata, svoltosi tra l’ENEL e l’Ufficio del Territorio di Siracusa.

2) Omessa e/o contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per aver ritenuto che la sentenza 20371/06 della Corte di Cassazione, annullando la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito per il rigetto del ricorso del contribuente, facesse rivivere la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, invece che travolgere tutte le censure proposte dal contribuente avverso l’atto di determinazione della rendita catastale emesso dall’Ufficio.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non formulati in conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti il primo motivo – che, per evidente lapsus calami, fa riferimento al passaggio in giudicato della sentenza 14.5.03 della Commissione Tributaria Regionale, laddove la sentenza impugnata fa riferimento al passaggio in giudicato (limitatamente al capo relativo al saggio di fruttuosità dell’immobile) della sentenza 2.7.01 della Commissione Tributaria Provinciale – censura un vizio motivazionale della sentenza gravata e va ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 5;

tale motivo non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; indicazione che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, deve essere contenuta in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), indicato in una parte del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sunto dei principi elaborati in proposito da questa Corte, si veda l’ordinanza 27680/2009). Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo discende poi dal rilievo che nemmeno nel corpo del medesimo vengono enunciate le ragioni della decisività del fatto che la controparte dell’ENEL, nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza 2.7.01 della Commissione Tributaria Provinciale (pacificamente impugnata solo da ENEL spa e dal suo successore a titolo particolare ENEL Produzione spa), fosse L’Ufficio del Territorio e non il Comune di Priolo Gargallo.

Il secondo motivo – che, ancorchè sia intitolato anche al vizio di omessa e/o o contraddittoria motivazione, sviluppa in effetti soltanto una censura di violazione di legge, lamentando in sostanza che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato la disciplina sulla formazione della cosa giudicata risultante dal combinato disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. – è a propria volta inammissibile perchè non corredato dal necessario quesito di diritto.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che Enel Produzione spa si è costituita in sede di legittimità con controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che, con riferimento al rilievo svolta dal ricorrente alla pag. 2, primo cpv, della memoria difensiva datata 9.9.11, si rende necessario chiarire che, a mente della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, l’abrogazione del quesito di diritto non opera con riferimento a tutti i ricorsi proposti dopo il 4.7.2009, ma soltanto con riferimento ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate dopo tale data;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi che lo sorreggono;

che le spese devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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