Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21453 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.15/09/2017),  n. 21453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9369-2013 proposto da:

S.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO DI

PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE IMPERIO E

ALESANDRO SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA, in persona del Sindaco poro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2012 del TRIBUNALE di TARANTO SEZ.

DISTACCATA di MARTINA FRANCA, depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. con atto di citazione del 9 dicembre 2008 interponeva appello avverso la sentenza n. 814 del 2007 con la quale il Giudice di Pace di Martina Franca rigettava l’opposizione contro un verbale della locale Polizia Municipale di accertamento della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 4 e art. 11 (C.d.S.), quale presunto responsabile di un’affissione abusiva, pubblicizzante l’attività di una sala di ricevimenti sita in quel Comune denominata “(OMISSIS)”.

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 16 del 2012, rigettava l’appello, confermando la riconducibilità dell’abusiva affissione all’opponente, protestatosi del tutto estraneo all’illecito, sulla base delle risultanze degli atti secondo cui il medesimo era legale rappresentante di una associazione culturale, denominata “(OMISSIS)”, avente sede in (OMISSIS).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta S.G. con ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Martina Franca, intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= S.G. lamenta:

a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 2697 c.c. e art. 2700 c.c. con vizio di motivazione insufficiente ed inadeguata per erronea valutazione delle risultanze probatorie ed erronea e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con vizio di motivazione per inversione dell’onere della prova. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova che dovrebbero indurre ad identificare in S.G. l’autore della violazione contestata. Piuttosto, sarebbe stata comminata una sanzione amministrativa a S.G. indebitamente ed illegittimamente se è vero che la contestata collocazione di quei cartelloni pubblicitari sarebbe stata effettuata da un trasgressore rimasto ignoto e senza che fosse stata provata la sua qualità di responsabile e titolare della sala ricevimenti denominata (OMISSIS), oggetto della pubblicità.

La sentenza del Tribunale, sempre secondo il ricorrente, sarebbe viziata anche perchè si sarebbe attribuito alle dichiarazione dei verbalizzanti piena prova non tenendo conto che il valore fidefacente delle dichiarazioni dei verbalizzanti fino a querela di falso sarebbe circoscritto alla sola esistenza dei cartelloni e al fatto che i verbalizzanti avessero scattato delle foto dei cartelloni pubblicitari mentre non avrebbero affatto lo stesso valore le valutazioni compiute ed il giudizio espresso dai verbalizzanti agenti di PM nel verbale di accertamento impugnato laddove dichiaravano che S.G. sarebbe utilizzatore dei tabelloni nella sua qualità di responsabile della sala ricevimenti (OMISSIS). Epperò, la presunzione andava provata posto che non vi era nessun fatto certo da cui desumere tale presunzione, visto che sui tabelloni pubblicitari non hanno rinvenuto il nome del ricorrente, nè alcun collegamento con la sua persona nè con la sua residenza nè con la sua attività per altro inesistente, giacchè in pensione dal 2005. Nè l’Ente locale ha dato prova della asserita qualità in capo a S.G. di responsabile e/o titolare della struttura recettiva e sala ricevimento denominata (OMISSIS) con sede nel comune di (OMISSIS).

b) Con il secondo motivo, la violazione di legge L. n. 689 del 1981, ex art. 6 con vizio di omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che, erroneamente, il Tribunale avrebbe addebitato a S.G. l’obbligazione solidale del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l’infrazione commessa da un trasgressore rimasto ignoto, posto che non sarebbe stato dimostrato un collegamento tra l’opponente appellante e il trasgressore. Per altro, la solidarietà passiva presa in considerazione non è prevista tra le ipotesi indicate della L. n. 689 del 1981, art. 6. Senza dire che tale norma non è stata neppure indicata, nè dal Giudice di pace e nè dal Tribunale.

1.1. = Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente considerata l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono parzialmente fondati.

A ben vedere la motivazione, che valorizza un elemento che l’opponente aveva dedotto costituire soltanto una omonimia, non dà esaurientemente conto dell’accertato rapporto tra la sala di ristorazione pubblicizzata (sarebbe stato quantomeno opportuno accertare l’intestatario della relativa licenza di esercizio) e la suddetta associazione, risultando palesemente criptica nel suo generico richiamo alle risultanze fotografiche, relative alla “descrizione del soggetto pubblicizzato, nonchè l’indirizzo ed i recapiti telefonici” (non si chiarisce se del ristorante o dell’associazione tarantina o, addirittura, del S.).

Piuttosto, pur non ravvisandosi la violazione dell’art. 2700 c.c. (poichè ai fini della contestata identificazione il giudice di merito non si è richiamato al verbale, facente fede privilegiata soltanto in ordine al rilevato contenuto del cartello abusivo, ma ad altre assunte risultanze), nè quella della L. n. 689 del 1981, art. 6(dacchè, ove effettivamente sussistesse la contestata relazione tra ristorante e associazione, il S., in qualità di legale rappresentante di quest’ultima, dovrebbe rispondere dell’illecito quale mandante dell’affissione), si configurano tuttavia gli estremi della falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ insufficienza di motivazione sul fatto decisivo della controversia, costituito dal contestato legame tra l’associazione e l’attività pubblicizzata, ove accertato sulla base di un solo, non inequivoco, indizio, costituito dalla citata coincidenza di denominazioni, tra sue soggetti aventi sedi in diversi comuni, e risultando poco chiaro il contenuto di quelli rimanenti.

In definitiva, il ricorso va accolto per le ragioni di cui in motivazione la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si decide nel merito, annullando il verbale di accertamento per infrazione al C.d.S. n. (OMISSIS), impugnato, liquidando le spese di giudizio: a) per il primo giudizio Euro 300,00 (di cui Euro 150,00 per onorari e Euro 150,00 per diritti), oltre accessori come per legge; b) per il giudizio di appello, Euro 500,00 (di cui Euro 300,00 per onorario e Euro 200,00 per diritti), oltre accessori come per legge; c) per il presente giudizio di cassazione Euro 500, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, ed accessori, come per legge.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento impugnato e liquida le spese: a) per il primo giudizio Euro 300,00 (di cui Euro 150,00 per onorari e Euro 150,00 per diritti), oltre accessori come per legge; b) per il giudizio di appello, Euro 500,00 (di cui Euro 300,00 per onorario e Euro 200,00 per diritti), oltre accessori come per legge; c) per il presente giudizio di cassazione Euro 500, oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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