Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21453 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. II, 06/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19505/2019 proposto da:

O.A., alias N.O., rappresentato e difeso dall’Avv.

Chiara Bellini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. – Commissione

Territoriale competente per il riconoscimento della protezione

internazionale di Bologna – sez. Forlì – Cesena istituzionalmente

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

corrente ivi, via dei Portoghesi 12, ed elettivamente domiciliati ex

lege presso la sede di questa;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3120/2018 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. O.A., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale che ha confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuito da parte della Commissione Territoriale di Bologna – Sezione di Forlì-Cesena;

– il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo alla Corte di Appello di Bologna di riformare integralmente la decisione riconoscendo la protezione internazionale eventualmente anche nella forma più gradata;

– a sostegno della propria richiesta il sig. O. ha sostenuto che il concreto pericolo di essere ucciso dai creditori o di essere imprigionato per debiti in condizioni detentive disumane e senza giusto processo integra il diritto al rifugio e che il pericolo di subire condizioni disumane di detenzione, come quelle descritte nelle fonti internazionali a proposito delle carceri ghanesi, fonda il diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine al rilascio del permesso per protezione umanitaria;

– la Corte di Appello di Bologna ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 17/06/2019 ed affidato a tre motivi;

– l’intimato ministero si è costituito ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), (per la protezione umanitaria);

– ad avviso di parte ricorrente, la sentenza disattende il complesso sistema di protezione internazionale vigente nel nostro Paese, trascura il rigoroso potere/dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa cui sono investite le autorità chiamate a vagliare le domande di protezione internazionale e banalizza il vissuto del richiedente ritenendolo contraddittorio e generico;

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio del “non refoulemant” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra;

– ciò posto rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3;

– come infatti ripetutamente enunciato (cfr. Cass. Sez. Un. 22575/2019; Cass. 10072/2018), il ricorso deve indicare a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti;

– nel caso di specie, tale esposizione sommaria dei fatti di causa manca e, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero costituitosi solo ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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