Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21452 del 25/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10113/2015 proposto da:

R.A., B.V.M., RA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO PAPE’, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARIA ANTONIETTA TOSTO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

INCANNO’, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M., V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22514/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA TOSTO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ra.An., B.V.M. e R.A. hanno proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c., sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza di questa Corte n. 22514/2014, depositata in data 23 ottobre 2014.

Ha resistito con controricorso AXA Assicurazioni S.p.a..

V.M. e F.M. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che questa Corte avrebbe fondato “il giudizio di correttezza e precisione della ricostruzione operata dalla Corte di appello di Palermo con riferimento all’incidenza dell’omesso uso del casco – pervenendo alla statuizione d’infondatezza del terzo motivo del ricorso per cassazione collegato, quanto ad effetti, al quinto motivo riguardante il risarcimento in favore dei genitori in proprio – sul presupposto di una responsabilità complessiva a carico della giovane R.A. del 60 per cento (50% ex art. 2054 c.c., comma 2, + 10% ex art. 1227 c.c., comma 1)”.

Deducono altresì i ricorrenti che “l’aggravio del 10 per cento ex art. 1227 c.c., comma 1, richiamato dalla Corte e ascritto nella ricostruzione della vicenda processuale al Tribunale… non trova alcun riscontro negli atti di causa” (avendo il Tribunale ritenuto che la mancata adozione del casco comportasse, a carico di R.A., una percentuale di concorso nella causazione del danno pari al 60% in aggiunta alla percentuale presunta del 50%) e che tanto induce gli stessi “a ritenere che il rigetto del terzo motivo del ricorso (con cui i ricorrenti lamentavano violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e omessa motivazione sul punto relativo alla quantificazione dell’asserito concorso di colpa nel 60% anzichè in diversa e minore percentuale, aventi effetti sul risarcimento spettante ai congiunti) sia l’effetto di un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, art. 391 bis c.p.c., di rilevanza decisiva”.

Sostengono inoltre i ricorrenti che “l’aver ritenuto che il Tribunale e la Corte di Appello abbiano ridotto del 10 per cento il risarcimento spettante alla R. per il fatto di non avere indossato il casco al momento del sinistro si pone come premessa logica della decisione; “ove la Suprema Corte avesse percepito che la condotta omissiva aveva comportato, a carico di R.A. (e, di riflesso, dei genitori) un abbattimento 60% del risarcimento in aggiunta al 50%, la decisione avrebbe potuto essere diversa”.

1.1. Il motivo è inammissibile. In sostanza viene denunciato un errore nell’interpretazione delle sentenze di merito da parte della Suprema Corte e, quindi, in base alla stessa prospettazione dei ricorrenti, non sussiste l’errore di fatto della Corte di legittimità, trattandosi di errore valutativo e non percettivo.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell’ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicchè tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass., sez. un., ord., 23/01/2009, n. 1666); in particolare è stato pure affermato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. 14/11/2014, n. 24334). E nella specie neppure è stata dedotta la sussistenza del rapporto causale tra la pretesa svista e la decisione di questa Corte, essendosi invece i ricorrenti limitati a sostenere che “in assenza della suddetta erronea percezione delle risultanze processuali… non può escludersi che diversa avrebbe potuto essere la decisione” (v. ricorso p. 8; v. pure p. 6 del predetto atto).

A quanto precede va infine aggiunto che le sentenze di merito cui si fa riferimento in ricorso, con evidente difetto di specificità, neppure sono state riportate integralmente in ricorso, almeno nella loro parte motiva (essendo stato riportato ivi testualmente solo alcuni brani, estrapolati dal contesto, della sentenza di appello), nè sono state allegate allo stesso (v. ricorso p. 9).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 16.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA