Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21452 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21452 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 12610-2010 proposto da:
AURELIA DI PIMPINELLI LORENO & C SAS 00624190534,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,
presso lo studio dell’avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo
rappresenta ‘_e difende unitamente all’avvocato MARIO
TAMBERI;
– ricorrente –

2015
contro

1724

PERUZZI

PAOLA

PRZPLA50S56C413W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAPINIANO 42, presso lo
studio

dell’avvocato

LAURA

GIULIANI,

che

la

Data pubblicazione: 21/10/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLORIA
MARTINI;
– controricorrenta nonchè contro

CITERNI DI SIENA GUIDO, CITERNI DI SIENA MICAELA;

avverso la sentenza n. 411/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’AvvocatoGIULTANI Laura,

difensore della

resistente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
raccoglimento I’ motivo, assorbiti i restanti motivi
del ricorso.

– intimati –

_

1.

/

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16.11.1994 la soc.
Aurelia conveniva in giudizio Paola Peruzzi, Guido e

gli del defunto Antonio di Siena Citerni, asserendo di
essere creditrice della residua somma di £ 21.954.845 e
chiedendo, pertanto, il pagamento di detta somma ai convenuti.
Si costituiva in giudizio Paola Peruzzi precisando che i
lavori per la cappella funeraria erano stati commissionati dai fratelli Antonio e Pietro Citerni di Siena e che,
per testamento, la cappella oggetto di causa era stata attribuita a Guido Citerni di Siena in comproprietà con
Pietro Citerni di Siena; assumeva, quindi, di essere estranea al contratto di appalto in questione.
Si costituivano anche Guido e Micaela Citerni affermando di avere corrisposto la quota di loro spettanza pari a £ 37.000.000 e chiedendo che il saldo fosse posto a
carico dell’altra erede di Antonio Citerni, Paola Peruzzi.
Assunta prova testimoniale ed espletata C.T.U. con cui
era determinata in £ 52.863.650, al netto di IVA, il costo della dell’opera , con sentenza del 4.10.2005 il Tribunale di Grosseto, sul presupposto che gli acconti corrisposto fossero stati tre e non due, rigettava la domanda
dell’attrice, dichiarando che gli eredi avevano già inte-

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Micaela Di Siena Citerni, rispettivamente moglie e fi-

gralmente adempiuto detta obbligazione e condannava
l’attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la soc. Aurelia proponeva appel-

ce nel ritenere la corresponsione di tre acconti anziché
due in ordine alle opere appaltate.
Con sentenza depositata il 23.3.2009 la Corte di Appello
di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, condannava, in solido, Citerni Di Siena Guido e
Citerni Di Siena Micaela al pagamento, in favore della
Aurelia s.a.s., della somma di £ 15.863.650 oltre interessi legali e pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava la Corte di merito che il giudice di prime cure aveva ritenuto interamente corrisposto il prezzo
dell’appalto conteggiando, per un evidente errore, due
volte lo stesso acconto di £ 17.750.000, quietanzato con
la fattura n. 10 del 30.1.1995, emessa contestualmente
alla successiva quietanza n. 1, relativa al secondo acconto di £ 19.250.000, sicché residuava un credito della
soc. Aurelia, nei confronti degli appellati Citerni di Siena Guido e Citerni di Siena Micaela, per £ 15.863.650,
pari alla differenza fra £ 52.863.650 (costo dei lavori
quantificato dal C.T.U.) e £ 37.000.00; rilevava il giudice di appello che,trattandosi di appalto nell’interesse

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lo denunciando l’errore in cui era incorso il primo giudi-

comune dei comproprietari, l’obbligazione per il pagamento del corrispettivo era solidale e che, quindi, legittimamente era stato richiesto il pagamento solo a due

valersi pro quota nei confronti dello zio, Citerni di Siena Pietro, contitolare della proprietà); “nulla era dovuto,
invece, da Peruzzi Paola, estranea all’appalto e non proprietaria né per diritto ereditario, né ad altro titolo, del
manufatto oggetto di causa?
Per la cassazione di tale sentenza la Aurelia s.a.s. di
Pimpinelli Loreno e C. formulando cinque motivi.
Resiste con controricorsc(‘Paola Peruzzi.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
1)nullità della sentenza ed error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte di merito,
pur avendo la società appellante censurato la sentenza, di
primo grado esclusivamente per l’erroneità del calcolo
degli acconti relativi al corrispettivo del contratto di appalto senza che gli eredi costituiti avessero impugnato
il capo della sentenza ( passato in giudicato) che aveva
dichiarato tutti gli eredi tenuto al pagamento di detto
corrispettivo,aveva dichiarato la Peruzzi estranea
all’appalto anziché condannare al pagamento del residuo prezzo dell’appalto tutti gli eredi convenuti in giu-

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dei committenti (salva la facoltà di questi ultimi di ri-

dizio;
2)nullità della sentenza ed “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte di Appello, violan-

nunciato, aveva mutato di ufficio la qualificazione della
domanda fatta dal primo giudice (che aveva ritenuto i
convenuti chiamati a rispondere dell’obbligazione oggetto di causa in quanto eredi di Citerni Antonio), affermando che nulla era dovuto da Peruzzi Paola, “estranea
all’appalto e non proprietaria né per diritto ereditario, è
ad altro titolo de £ manufatto”individuando altri diversi
profili posti a base della domanda, quali il diritto di proprietà ovvero il contratto di appalto;
3) nullità della sentenza ed error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia, laddove la Corte d’Appello aveva escluso
dall’obbligo di pagamento del corrispettivo dell’appalto
uno dei convenuti,prendendo in considerazione profili
diversi da quelli oggetto del giudizio( responsabilità dei
convenuti in qualità di eredi), nonostante la formazione
del giudicato sulla qualificazione della domanda fatta
dal giudice di primo grado che aveva ritenuto i convenuti eredi del committente dei lavori;
4)violazione dell’art. 752 c.c., attesa la qualità di eredi
di tutti i convenuti( circostanza pacifica), nella specie

4

do il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pro-

doveva applicarsi il disposto della norma cit., secondo
cui gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari e, conseguentemente, anche la Peruzzi avrebbe dovu-

per i debiti del de cuius, indipendentemente dal fatto che
la cappella funeraria fosse o meno rientrata nei bene ereditati dalla stessa;
5) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo del giudizio, per avere la Corte di merito escluso la Peruzzi dalla obbligazione di pagamento del corrispettivo dell’appalto senza adeguata motivazione, laddove aveva affermato che, deceduto il committente dei lavori, nell’appalto e nel diritto sulla tomba erano subentrati i figli del de cuius, mentre la moglie dello stesso
sarebbe stata estranea all’appalto e non proprietaria del
manufatto.
Deve, preliminarmente, essere disattesa l’eccezione
con cui si sostiene il difetto di interesse della ricorrente
all’impugnazione, per mancanza di una sua soccombenza e per l’integrale pagamento di quanto alla stessa dovuto. Rilevato che non vi è prova su quest’ultima circostanza, sussiste, comunque, l’interesse concreto ed attuale della ricorrente con riferimento, in particolare, al
quarto motivo di ricorso la cui fondatezza comporta
l’assorbimento delle altre censure.

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to essere condannata, in via solidale con gli altri eredi,

Erroneamente, infatti, la Corte di merito ha escluso Peruzzi Paola dal pagamento della somma richiesta dalla
soc. Aurelia in quanto “estranea all’appalto e non pro-

nufatto”. Sul punto va rammentato che, ai sensi
dell’art. 752 c.c., gli eredi sono tenuti al pagamento dei
debiti ereditari del de cuius al momento della sua morte,
posto che essi si trasmettono insieme con il suo patrimonio ai suoi successori; nella specie, é pacifica la qualità di erede di tutti i convenuti non rilevando che la
I

cappella funeraria faccia parte o meno dei beni ereditati da Peruzzi Paola.
E’, inoltre, applicabile il regime della solidarietà passiva per i debiti del de cuius, sicché è ininfluente, nei
confronti del creditore, che il Citerni abbia pagato parte
del corrispettivo dovuto.
Al riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui il fatto che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo,
ancorché corrispondente alle quote interne gravanti sul
debitore, non è sufficiente ad integrare una rinuncia alla
solidarietà, la cui presunzione si realizza solo ove il
creditore stesso rilasci quietanza al debitore per la sua
parte e senza riserve per il credito residuo ( Cass. n.
1453/2015; n, 9424/2001).

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prietaria, per diritto ereditario, né al altro titolo del ma-

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti
di conseguenza, gli altri motivi, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di

spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti
gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Firenze anche per le
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.7.2015

Appello di Firenze che dovrà provvedere anche sulle

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