Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21452 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21452 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 29903-2007 proposto da:
VITTORI GAETANO, gia’ elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PINEROLO 43, presso lo studio dell’avvocato
LATELLA STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta
delega

in atti e da ultimo

domiciliato presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2013
2143

nonchè contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI);
– intimata –

Data pubblicazione: 19/09/2013

sul ricorso 801-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI,
giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

VITTORI STEFANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5766/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/11/2006 R.G.N. ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato MASSIMO CAMMAROTA per delega LATELLA
STEFANO;
udito l’Avvocato ARNALDO CASAMASSIMA per delega
GERARDO VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto
dell’incidentale.

presso lo studio legale VESCI GERARDO & PARTNERS,

Motivi della decisione
5.- Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il
ricorso principale e quello incidentale.
6.- Con il ricorso principale sono dedotti due motivi.
6.1.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 18, c. 5,
della 1. 20.05.70 n. 300, rilevandosi che nel caso di specie il datore non
aveva reintegrato il lavoratore, ma aveva solo consentito che la
prestazione riprendesse di fatto ed in termini di precarietà e
temporaneità, il che contrasta con il dettato dell’art. 18, c. 5, il quale
pone l’alternativa tra la reintegra (come disposta in un provvedimento
giudiziale di accertamento dell’illegittimità del licenziamento) e
l’indennità e non anche tra questa e la ripresa di fatto della prestazione.
6.2.- Con il secondo motivo si lamenta carenza di motivazione,
sotto il duplice profilo: a) della omessa motivazione, non avendo la
Corte d’appello pronunziato su un formale motivo di impugnazione
concernente la carente formulazione dei motivi di appello di RFI s.p.a.
per mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici
di doglianza; b) del difetto di motivazione, ravvisandosi la mancata
illustrazione della ragione per cui, in caso di ripresa di fatto della
prestazione, la reintegrazione (intesa come ricostruzione ex tunc del
4. Vittori Gaetano c. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (r.g. 29903/07)
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c. Vittori Gaetano (r.g. 801/08)

-1-

Svolgimento del processo
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, Vittori Gaetano
esponeva che era stata dichiarato inefficace il licenziamento irrogatogli
da Ferrovie dello Stato s.p.a. e che egli aveva esercitato l’opzione per
l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione; in ragione di tale
titolo chiedeva pertanto decreto ingiuntivo nei confronti di Ferrovie
dello Stato s.p.a. per il pagamento della somma di € 27.459,31.
2.- Concesso il decreto e rigettata l’opposizione del datore di
lavoro, proposto appello da Rete Ferroviaria I aliana s.p.a. (RFI,
subentrata a Ferrovie dello Stato s.p.a.), la Corte d’appello di Roma
con sentenza 16.11.06 accoglieva l’impugnazione e rigettava la
domanda. La Corte d’appello rilevava che nel caso di specie il rapporto
era stato ripristinato in corso di causa, proseguendo anche dopo la
sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, per cui non
poteva essere riconosciuto il diritto del lavoratore all’indennità di cui
all’art. 18, c. 5, della 1. 20.05.70 n. 300, in quanto l’opzione ivi prevista
presuppone necessariamente il difetto di prestazione è non è possibile
quando il lavoratore abbia già ripreso il servizio, manifestando una
volontà incompatibile con la rinunzia alla prosecuzione del rapporto.
3.- Avverso questa sentenza Vittori propone ricorso per
cassazione, cui risponde RFT s.p.a. con controricorso, ricorso
incidentale e memoria.

4. Vittori Gaetano c. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (r.g. 29903/07)
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c. Vittori Gaetano (r.g. 801/08)

-2-

rapporto) sia impossibile, con conseguente cessazione dell’alternativa
tra reintegrazione e pagamento dell’indennità.
7.- Con il ricorso incidentale RFI s.p.a. deduce carenza di
motivazione a proposito del mancato accoglimento della domanda
riconvenzionale concernente l’indebita percezione delle retribuzioni
dei mesi di gennaio e febbraio 2002 da parte del Vittori, che
pacificamente aveva lasciato il lavoro per dimissioni in data 31.12.01. Il
giudice ne avrebbe ritenuto non provata la percezione senza avvedersi
della presenza in atti delle buste paga relative ai due mesi in questione.
8.- L’art. 18, c. 5. della 1. 20.05.70 a 300, nel testo applicabile
ratione temporis, prevede che, qualora il giudice abbia dichiarato
l’illegittimità del licenziamento ed abbia ordinato la reintegra nel posto
di lavoro, il lavoratore, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, può “chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto” (primo periodo) e che
‘`qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il
pagamento dell’indennità …, il rapporto di lavoro si intende risolto
allo spirare dei termini predetti” (secondo periodo).
9.- Il giudice di appello ha accertato che il lavoratore, licenziato
il 19.08.98, invitato dal datore, aveva ripreso il servizio in data 18.10.99
ed aveva lavorato ininterrottamente fino al 31.12.01, quando era già
intervenuta la sentenza del Tribunale del lavoro del 9.02.01, che aveva
dichiarato inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della 1. 15.07.66
n. 604 ed aveva disposto la reintegra.
Di fronte a questa situazione di fatto, lo stesso giudice ha
sostenuto che il lavoratore, pur dopo la declaratoria di illegittimità del
licenziamento ed all’emissione dell’ordine di reintegrazione, non
poteva chiedere l’indennità di cui al c. 5 dell’art. 18 in luogo della
reintegrazione, atteso che dopo il recesso egli aveva aderito all’invito
del datore di riprendere l’esecuzione della prestazione. Il giudice di
appello, rilevato che la norma in questione configura un’obbligazione
con facoltà alternativa a parte creditoris (il lavoratore) avente ad oggetto
la reintegrazione o la corresponsione dell’indennità, sostiene che nella
fattispecie sarebbe stata ontologicamente impossibile la reintegrazione
(intesa come ricostituzione ex nunc del rapporto), essendo stato il
rapporto stesso già ricostituito prima della sentenza recante l’ordine di
reintegra, con conseguente soppressione del rapporto di alternatività
postulato dalla norma.
10.- Passando all’esame dei due motivi del ricorso principale, da
trattare in unico contesto, deve premettersi che il giudice, esaminando

4. Vittori Gaetano c. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (r.g. 29903/07)
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. c. Vittori Gaetano (r.g. 801/08)

la questione della compatibilità dell’indennità con la ripresa dell’attività
lavorativa prima della pronunzia della sentenza che ha dichiarato
l’illegittimità del licenziamento, ha implicitamente dato per ammesso
che la richiesta dell’indennità stessa sia stata tempestivamente avanzata,
nel rispetto dei teunini previsti dall’art. 18, c. 5. Il datore di lavoro, che
aveva contestato la tempestività dell’esercizio dell’opzione, pur
proponendo ricorso incidentale, sul punto non ha proposto alcuna
impugnazione; pertanto, la tempestività non è sub iudice e deve darsi per
acclarato che la richiesta sia stata avanzata nei termini di legge.
11.- La Corte d’appello ha correttamente delineato la natura
giuridica dell’istituto dell’opzione in termini di obbligazione alternativa
che vede il lavoratore nella posizione di creditore; tuttavia, non ha
correttamente determinato il momento in cui l’obbligazione nasce.
L’obbligazione in questione è conseguenza dell’accertamento con
sentenza dell’illegittimità del licenziamento, di modo che prima della
sentenza stessa non sussiste per il lavoratore alcuna facoltà di scelta e,
conseguentemente, alcuna possibilità di esercizio dell’opzione.
L’emanazione dell’ordine di reintegra, contenuto nella sentenza che
dichiara l’illegittimità del licenziamento, costituisce quindi condizione
essenziale per la nascita del diritto di opzione.
Sul piano giuridico, la circostanza che il lavoratore abbia ripreso
il servizio dopo il recesso a seguito di invito del datore di lavoro può
influire su questo schema solo nel caso che la ripresa sia conseguenza
di un accordo raggiunto tra le parti per la revoca del licenziamento, e
quindi solo nel caso che l’invito del datore costituisca proposta
negoziale seguita dall’accettazione del lavoratore. Nel caso di specie
questa situazione non si è verificata, dato che l’invito a riprendere il
servizio, intervenuto dopo l’impugnazione del licenziamento, non ha
trovato il consenso del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro,
atteso questi ha coltivato la causa ed ha ottenuto la sentenza di primo
grado con cui è stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento ed è stato
emanato l’ordine di reintegra, sentenza poi passata in giudicato per
mancanza di impugnazione.
L’invito del datore, dunque, non può avere effetto anticipatorio
ed il comportamento del lavoratore, sarà dunque valutabile sotto altri
aspetti, pur rilevanti nell’ambito del contenzioso instaurato (ad
esempio ai fini della quantificazione del risarcimento del danno), ma
non ai fini dell’esercizio dell’opzione, che il lavoratore stesso potrà
effettuare solo in un momento successivo a quello della nascita
dell’obbligazione e dell’alternativa creata dalla legge.
I due motivi del ricorso principale sono, pertanto, fondati.
12.- E’, invece, infondato il ricorso incidentale. La Corte
d’appello ha rigettato la domanda di restituzione delle somme che Rete
-3-

fly

Per questi motivi
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale e rigetta
l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento
e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche
per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2013
Il Preside t

Ferroviaria ritiene indebitamente percepite dalla controparte (relative
alla retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2002, in cui la
prestazione era già cessata) ritenendo non provata l’effettiva
percezione delle somme da parte del lavoratore.
Con l’impugnazione incidentale la società datrice di lavoro
ribadisce di aver prodotto in giudizio a sostegno della sua domanda la
copia delle buste paga emesse per quel periodo a favore del lavoratore,
ma non sostiene che le stesse rechino la quietanza dello stesso o che da
esse possa in altro modo desumersi la prova dell’avvenuta percezione
delle somme ivi indicate. Nella sostanza il mezzo di impugnazione è
inidoneo a contrastare la statuizione della Corte d’appello al riguardo.
13.- In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e,
rigettato quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata
in relazione all’accoglimento, con rinvio al giudice indicato in
dispositivo il quale procederà a nuovo esame della causa facendo
applicazione del seguente principio di diritto: il lavoratore può
esercitare la facoltà di chiedere al datore l’indennità di cui all’art. 18, c.
5, della 1. 20.05.70 n. 300, solo dopo l’emanazione della sentenza che
dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel
posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo
all’invito del datore il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da
tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le
stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di ricostituzione del
rapporto di lavoro.
14.- Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle
spese del presente giudizio di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA