Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21452 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21426/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VIMAP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 438/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 13/06/08,

depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 21426/2009, il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Latina ha accolto l’appello incidentale della “VIMAP srl” e respinto quello principale dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 246/06/2005 della CTP di Frosinone che aveva in realtà già integralmente accolto il ricorso avverso avviso di liquidazione con cui la VIMAP (per come si desume dalla decisione di secondo grado) “veniva invitata a versare l’imposta INVIM relativa all’atto di compravendita di immobile a rogito notar Scardamaglia di Cassino” in considerazione del fatto che l’imposta non era stata versata dalla parte venditrice, in ottemperanza all’avviso di liquidazione a quest’ultima già notificato, sicchè era stato richiesto alla parte acquirente Garigliano srl (in cui la VIMAP era socia).

La sentenza impugnata ha motivato nel senso che doveva considerarsi illegittima la richiesta dell’Amministrazione, “senza prima avere tentato il recupero nei confronti del venditore”.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con unico motivo di impugnazione (rubricato come:

“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28 e 3, in relazione all’art. 360, n. 5″ assistito da idoneo quesito), l’Agenzia lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che l’esecuzione del privilegio sull’immobile oggetto di compravendita si dovesse anzitutto realizzare la preventiva escussione (infruttuosa) del venditore.

Il motivo di impugnazione merita accoglimento.

Infatti non è controverso il principio costantemente pronunciato da questa Corte secondo cui:” In tema di I.N.V.I.M., l’amministrazione finanziaria può fare valere il privilegio sull’immobile trasferito, al fine della realizzazione dei crediti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28, senza necessità della preventiva escussione dei soggetti passivi della stessa imposta indicati nell’art. 4 del D.P.R. da ultimo richiamato” (per tutte Cass. Sez. U., Sentenza n. 4021 del 08/05/1997).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a questi principi, merita quindi di essere cassata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti:

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, il ricorso va accolto.

che le spese di lite vanno regolate secondo la sccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente. Condanna la parte intimata a rifondere le spese di questo grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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