Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21451 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9606/2013 proposto da:

C.C., (OMISSIS), la quale agisce in proprio e, quale

procuratrice generale di P.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FANELLI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO DE LAURENTIIS giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FANELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11 maggio 2007 il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, accolse la domanda proposta da P.G. e C.C. di risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento, sito in (OMISSIS), a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante immobile di proprietà di Ch.Pa., accertate il (OMISSIS).

In accoglimento del gravame proposto dalla Ch., la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 20 febbraio 2012, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, sul rilievo che gli elementi probatori acquisiti al processo non consentivano di ritenere provata la certa riconducibilità causale dell’evento dannoso alla proprietà Ch.. Le spese di entrambi i gradi di giudizio venivano compensate tra le parti.

Contro la decisione C.C., in proprio e nella qualità di procuratrice generale di P.G., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso Ch.Pa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene che dalle indagini peritali espletate era emerso che le infiltrazioni provenivano dall’immobile della Ch., tenuto conto, in particolare, che: i grafici realizzati dimostravano il percorso delle infiltrazioni e la loro origine; la rottura di tubazioni dell’impianto termico comporta il lento stillicidio di piccole perdite che scorrono verso il basso senza interessare i muri; dai saggi effettuati (nel (OMISSIS), a fronte dell’allagamento verificatosi nel (OMISSIS)) era emerso che i tubi erano nuovi (tra i 5 e 10 anni, secondo il C.T.U.), sicchè essi potevano essere stati sostituiti dopo il fatto, come pure l’impianto idrico poteva essere stato chiuso prima dell’intervento dei vigili del fuoco.

Sulla base di tali elementi, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma “la probabile provenienza delle infiltrazioni dal sovrastante immobile non può costituire ragione di fondatezza della domanda, in difetto di esatta individuazione delle cause e di riscontro di perdite dagli impianti della Ch.. Si aggiunga che quel labile indizio è fortemente contestato dalla chiusura del sistema idrico (accertato dai vigili del fuoco) della proprietà Ch. al momento dell’allagamento e dall’assenza di tracce di infiltrazioni nella sua proprietà”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello, a fronte delle conclusioni formulate dai consulenti tecnici d’ufficio secondo cui le infiltrazioni provenivano dall’immobile di proprietà Ch., dopo aver rilevato che non era stata individuata la causa esatta del fenomeno, ha valorizzato – in senso difforme rispetto alle valutazioni peritali – le circostanze che, nell’immediatezza del fatto, gli agenti di polizia non rilevarono segni di umidità nell’abitazione della Ch. e che i vigili del fuoco constatarono la chiusura dell’impianto idrico dell’immobile suddetto.

La valenza probatoria di tali elementi, che appaiono incompatibili con la provenienza delle infiltrazioni dalla rottura delle tubazioni dell’impianto idrico in proprietà Ch., non può – in questa sede essere posta in discussione sulla base delle deduzioni svolte dalla ricorrente, le quali prospettano ipotesi alternative e non oggettivamente verificabili e tendono, in ogni caso, ad un riesame del merito della controversia. Poichè è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, resta sottratta al sindacato di legittimità la scelta, esente da vizi logici, della corte territoriale di privilegiare le sopra richiamate risultanze istruttorie rispetto alle valutazioni espresse dai consulenti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene la ricorrente che l’eventuale incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno determinerebbe comunque la responsabilità del custode a carico del quale rimarrebbe il fatto ignoto.

Il motivo è infondato.

Nel caso di incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, la responsabilità rimane a carico del custode, solo se risulta certo che il danno derivi dalla cosa (Cass., sez. 3, 10/10/2008, n. 25029). Poichè ciò è stato escluso dalla corte di merito, difetta, nella specie, il nesso causale tra cosa in custodia e danno.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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