Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21451 del 21/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 21451 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 18703-2008 proposto da:
MOSCATELLI ELETTRA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONFALCONE 3, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIALUISA NAVA
BOTTELLI;
– ricorrente –

2015
1723

contro

MOSCATELLI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato
ROMOLO REBOA, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 21/10/2015

all’avvocato CLAUDIO DELITALA;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 801/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
uditi gli Avvocati NAVA BOTTELLI Marialuisa, FORTUNA
Francesco Saverio, difensori della ricorrente che si
riportano agli atti depositati;
udito l’Avvocato DELITALA Claudio, difensore del
resisente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità in sub,rigetto del ricorso.

udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13.4.2006 Elettra Moscatelli proponeva appello avverso la sentenza 22.2.2006

da da lei proposta nei confronti delle zie,Iride e Raffaella Moscatelli, volta ad ottenere l’accertamento della falsità del testamento olografo pubblicato in data
18.2.2000,con atto per Notar Manetto Martino Fabroni ,
attribuito al testatore Giuseppe Moscatelli (rispettivamente zio dell’attrice e fratello delle convenute, deceduto il 24.12.1999), con cui le convenute erano state nominate eredi. L’attrice chiedeva,quindi, che fosse dichiarata erede del de cuius, per rappresentazione del proprio
padre Ezio Moscatelli( fratello del de cuius), nella misura di 1/3 dei beni caduti in successione.
Si costituiva in giudizio Raffaella Moscatelli anche nella qualità di erede della convenuta Iride Moscatelli, deceduta nelle more del giudizio, ribadendo la richiesta di
rigetto della domande dell’attrice e svolgendo appello
incidentale in relazione alla liquidazione delle spese di
causa in quanto determinate in misura inferiore ai minimi tariffari.
Con sentenza depositata il 6.5.2008 la Corte di Appello
di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo
grado limitatamente alla rideterminazione delle spese di

1

con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la doman-

causa e condannava Elettra Moscatelli a rifondere a Raffaella Moscatelli i 2/3 delle spese di primo grado, dichiarandole compensate per la residua parte; confermava nel

alla rifusione dei 2/3 delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio, la novità, ex art. 345 c.p.c., della
questione sollevata dall’appellante in ordine alla non
corrispondenza del testamento pubblicato a quello in
precedenza consegnato dal de cuius al Notaio, in deposito fiduciario; rilevava, comunque, la infondatezza della
questione stessa, avendo il notaio Manetto Fabroni, escusso come teste, confermato la corrispondenza di detti testamenti, tenuto conto, innanzitutto, della piena prova, fino a querela di falso, del verbale di pubblicazione
di testamento olografo redatto il 18.2.2000.
Per la cassazione di tale decisione Moscatelli Elettra
propone ricorso affidato a quattro motivi illustrati da
successiva memoria.
Resiste con controricorso Moscatelli Raffaella.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606
c.c., per avere entrambi i giudici di merito arbitrariamente qualificato la domanda giudiziale come azione di

2

resto la sentenza impugnata e condannava l’appellante

nullità di testamento olografo per difetto di autografia,
anziché come azione ,ex art. 221 c.c., diretta a far valere la falsità del testamento pubblicato in data 12.2.2000;

dovuto dichiarare, di ufficio, la nullità del procedimento
per il mancato intervento del Pubblico Ministero e perché
in primo grado il Collegio era intervento solo in fase di
decisione della causa mentre in precedenza il giudizio
era stato condotto da Giudici Unico in composizione
monocratica;
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.

viene sottoposto alla

Corte il quesito:”se il Giudice, pronunciando la sentenza,
può riqualificare l’azione proposta dalla parte ovvero
debba attenersi strettamente quando questa è formulata in
forma specifica”;
2) nullità assoluta dei procedimenti e della sentenze di
primo e di secondo grado per violazione degli artt. 50
bis 1° co. punto 1 c.p.c.-158 -221 u.co. e 225 c.p.c., per
il mancato intervento in causa in primo e secondo grado
del P.M. , vizio rilevabile di ufficio; peraltro in primo
grado il giudizio si era svolto innanzi al Giudice Unico
ed il Collegio era intervenuto solo al momento in cui la
causa era stata trattenuta in decisione in violazione
dell’art. 158 c.p.c.;
3)falsa applicazione dell’art. 214c.p.c., ultimo comma e

3

in relazione a quest’ultima azione il Collegio avrebbe

falsa interpretazione dell’art. 2702 c.c.; eccezione di incostituzionalità dell’art. 214 c.p.c., u.co.; i giudici di
primo e di secondo grado avevano impedito all’attrice di

re le scritture non autenticate riguardanti le scritture di
comparazione prodotte dalla convenuta, affermando che
“l’attrice/ appellante non può vantare la qualità di erede o avente causa del de cuius”, non tenendo conto che la
stessa aveva la qualità di erede ex lege dello zio Giuseppe Moscatelli. A conclusione della censura viene formulato il quesito di diritto: “se fra gli aventi causa del
de cuius possa ricomprendersi anche l’erede ex lege
che abbia impugnato di falso il testamento “che lo priva
della facoltà di ereditare, e quindi possa essere ammesso al disconoscimento delle scritture di comparazione
contro di lui prodotte al fine dell’accertamento della
falsità”; valuti la Corte, “in caso di risposta negativa ,
se l’art. 214 c.p.c., come formulato, non leda il diritto
di difesa e non sia in contrasto con gli artt. 24,2° co. e
111 2° co. della Costituzione e valutati ancora
l’opportunità di rimettere la questione avanti la Cofg Costituzionale”;
4) violazione degli artt. 118 disp. att. e 132 2° co. n. 4,
per omessa e/o insufficiente motivazione in punto di accoglimento delle conclusioni peritali; a fronte dei rilievi

4

avvalesi, ex art. 214 c.p.c., della facoltà di disconosce-

svolti dall’appellante sulla C.T.U., la Corte di Appello
si era limitata a condividere le argomentazioni del perito
di ufficio sull’attribuzione al defunto Giuseppe Mosca-

mutevolezza del tratto grafico, dallo stesso C.T.U. evidenziata tra le varie scritture poste in comparazione”,
negando la rinnovazione della perizia ed ignorando la richiesta di chiarimenti allo stesso.
11 ricorso è infondato.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in
quanto connessi, non colgono la ratio decidendi della
sentenza impugnata, laddove è stata rilevata la novità,oltreché l’infondatezza della domanda diretta a far valere
la non corrispondenza del testamento pubblicato a quello l in precedenza consegnato dal de cuius al notaio / in deposito fiduciario.
In ordine alla terza censura è sufficiente rilevare che la
sentenza impugnata ha affermato, con motivazione immune di vizi logico- giuridici, che l’attrice/appellante “non
può vantare la qualità di erede o di avente causa del defunto Giuseppe Moscatelli, che la legittimerebbe al disconoscimento delle scritture recanti la firma di
quest’ultimo ma (al pari di qualsiasi terzo), avrebbe dovuto contestarne l’autenticità mediante proposizione
dell’eccezione di falso ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c.”.

5

telli del testamento impugnato “nonostante la notevole

Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui in presenza di un testamento
che esclude l’attore dall’eredità, nella fase di controllo

ad un terzo e deve impugnare di falso dette scritture al
fine di escluderne la rilevanza( Cass. n. 1789/2007).
Le S.U. di questa Corte hanno, inoltre, affermato il principio secondo cui la parte che contesti l’autenticità del
testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava
su di essa l’onere della prova relativa, in base ai principi affermati

in tema di accertamento negativo( Cass.

S.U. n. 12307/2015).
11 quarto motivo è inammissibile in quanto investe una
valutazione di merito, laddove la Corte di appello ha
ritenuto di condividere le conclusioni del C.T.U. in ordine all’autografia della scheda testamentaria, evidenziando, inoltre, che il verbale di pubblicazione del testamento fa fede fino a querela di falso circa le dichiarazioni del Notaio, ”ratio decidendi n non attinta dalla
censura.
Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

6

delle scritture di comparazione, l’attore va equiparato

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C
3.500,00 per onorari oltre C 200,00 per esborsi ed oltre

Così deciso in Roma il 14.7.2015

accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA