Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21451 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli Avvocati

Paolo Piva, Enrico Gaz, Enrico Minnei e Luigi Manzi, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri,

n. 5;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Mancini, Nicola De

Giorgi e Guido Crapanzano, con domicilio eletto in Roma, via

Nazionale, n. 91;

– controricorrente –

e nei confronti di:

BANCA ANNIA (già BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO BCC soc.

coop. a r.l.);

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma, n.

6182/2016, pubblicato in data 30 giugno 2016.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Paolo Piva, Enrico Minnei e Guido Crapanzano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A seguito del provvedimento in data 11 marzo 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze di commissariamento, ex art. 70, comma 1, lett. a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (d’ora in poi, anche TUB), dell'(allora) Banca di credito cooperativo del Veneziano BCC soc. coop. a r.l. (oggi assorbita nella Banca Annia), il Direttorio della Banca d’Italia, con provvedimento 3 dicembre 2013, n. 590, in accoglimento delle proposte del Servizio competente, ha inflitto sanzioni pecuniarie agli ex componenti del consiglio di amministrazione della banca P.A. ed altri nella misura di Euro 36.500 ovvero di Euro 32.500 ciascuno per carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi di credito e operativi, nonchè agli ex componenti del collegio sindacale R.D. ed altri nella misura di Euro 32.500 ciascuno per carenze nei controlli.

Avverso il provvedimento sanzionatorio, gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per poi riassumere il giudizio, a seguito di sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del TAR, dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

La Banca d’Italia si è costituita in giudizio, resistendo.

2. – La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 30 giugno 2016, ha respinto l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale ha in primo luogo rigettato i motivi pregiudiziali, attinenti alle dedotte violazioni del diritto di difesa, del contraddittorio, alla tardività del provvedimento, alla invalidità dello stesso per mancata distinzione tra funzione istruttoria e funzione decisoria della Banca d’Italia, alla mancata individuazione delle singole condotte rispettivamente contestate agli opponenti.

Nel merito, la Corte capitolina, esaminando dapprima i motivi di merito attinenti alla condotta dei consiglieri di amministrazione, ha sottolineato, in particolare, le numerose criticità di gestione emerse dall’ispezione svolta dalla Banca d’Italia tra il 3 settembre 2012 e il 14 dicembre 2012, attinenti al progressivo scadimento qualitativo del portafoglio prestiti, alle lacune nella pianificazione strategica, al crescente costo del rischio di credito e alle carenze nel processo del credito, allo scarso rigore per gli anticipi e sconti su fatture, al mancato esame approfondito delle garanzie immobiliari, allo scarso controllo sui crediti problematici e, quindi, allo scarso controllo sulla capacità del cliente di rientrare rispetto all’affidamento concesso. La Corte distrettuale ha poi affermato che gli opponenti non hanno censurato negli atti di causa gli specifici rilievi ispettivi, limitandosi a richiamare talune comunicazioni tra la Banca di credito cooperativo e la Banca d’Italia aventi ad oggetto alcuni passaggi di tali operazioni, comunicazioni che tuttavia appaiono lacunose e parziali, non rientrando nella esposizione di un piano ragionato di gestione di tali rapporti problematici.

Quanto alla sanzione irrogata ai sindaci, la Corte d’appello, dopo avere evidenziato il ruolo del collegio sindacale nelle società esercenti attività bancaria, ha affermato che le condotte contestate ai tre sindaci opponenti – omessa valutazione delle carenze istruttorie nella gestione delle esposizioni creditizie; omesso rilievo dell’erroneità delle segnalazioni alla Banca d’Italia; omessa segnalazione a quest’ultima delle irregolarità di gestione; violazione delle disposizioni antiriciclaggio e di trasparenza – devono ritenersi sussistenti. Infatti, i controlli e le verifiche poste in essere sono stati scarsamente incisivi e del tutto formali, poichè ad essi non ha fatto seguito alcuna iniziativa concreta, neppure con riferimento alle criticità più rilevanti riscontrate in sede ispettiva.

3. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello P.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 febbraio 2017, sulla base di undici motivi.

La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione di legge; violazione del principio del favor rei e della retroattività dello ius superveniens più favorevole; violazione della direttiva n. 36/2013/UE, in particolare artt. 70-72; violazione del D.Lgs. n. 72 del 1995; eccezione di incostituzionalità; violazione della direttiva 59/14/UE. Ingiustizia manifesta) i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia ritenuto il procedimento di opposizione di cui è causa retto dall’art. 145 del TUB nella sua formulazione applicabile ratione temporis, precedente cioè rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 72 del 2015, il quale è applicabile alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ex art. 145-quater del TUB. I ricorrenti deducono che sarebbero state in tal modo sanzionate condotte che in base allo ius novum superveniens non avrebbero più potuto essere sanzionate o avrebbero dovuto essere sanzionate in modo alternativo rispetto alla pena pecuniaria (cfr. art. 144-bis e art. 144-ter, comma 2, del TUB) o in forma più lieve o solo dopo un rigoroso scrutinio dei criteri di cui all’art. 144-quater. La disciplina più favorevole discenderebbe dalla direttiva 2013/36/UE, attuata con il D.Lgs. n. 72 del 2015, il quale, a tal fine, ha novellato il TUB. I ricorrenti sostengono che il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, là dove nega in radice la retroattività della lex mitior, sarebbe, nello stesso tempo, illegittimo rispetto al diritto comunitario, e come tale disapplicabile, e incostituzionale per violazione della legge di delega, fungente da parametro interposto. Soggiungono i ricorrenti che, a rigore, non si porrebbe neppure una questione di ius superveniens, giacchè la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, attuata con il D.Lgs. n. 72 del 2015, è entrata in vigore il 17 luglio 2013 e aveva come termine ultimo di recepimento il 31 dicembre 2013, quindi, in concomitanza con le condotte in contestazione e comunque ben prima dell’inizio dell’ispezione e dello svolgimento del procedimento sanzionatorio e della sua conclusione. Trattandosi di norme sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, esse avrebbero dovuto trovare applicazione sin da subito, previa disapplicazione del TUB contrastante con esse.

1.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha affermato in via preliminare, in punto di disciplina applicabile, che il procedimento è retto dall’art. 145 del TUB nella sua formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 72 del 2015, il quale è applicabile alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145-quater del TUB.

La statuizione della Corte territoriale si sottrae alle censure sollevate dai ricorrenti, essendo puntualmente ed esattamente ricognitiva della pertinente disciplina applicabile.

Va infatti richiamato, al riguardo, il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, il quale, nel recare disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del D.Lgs. n. 385 del 1993, prevede:

– che le modifiche apportate al titolo VIII del D.Lgs. n. 385 del 1993 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 145-quater dello stesso decreto legislativo;

che alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del D.Lgs. n. 385 del 1993 vigenti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 72 del 2015.

L’affermazione della Corte capitolina in punto di disciplina applicabile è altresì aderente ai principi enunciati da questa Corte.

Con specifico riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 72 del 2015, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4114; Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20688) ha chiarito che le modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dall’Autorità di vigilanza, sicchè non è possibile ritenere l’applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del tempus regit actum.

Si tratta di una impostazione confortata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale con la sentenza n. 193 del 2016, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 1, impugnato, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 117 Cost., comma 1, artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati – non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. A tal fine, il Giudice delle leggi ha osservato che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale; ha rilevato che nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative; e ha sottolineato che non sussiste un analogo vincolo costituzionale, poichè rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore, rilevando che il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 preleggi) (sul tema, cfr., altresì, Corte Cost., sentenza n. 43 del 2017).

Sempre in questo quadro, occorre considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019, pubblicata il 21 marzo 2019. Con tale sentenza, la Corte costituzionale non ha fatto cadere l’intero D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis del TUF (abuso di informazioni privilegiate), nonchè nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter del TUF (manipolazione del mercato). A tale esito il giudice delle leggi è pervenuto sul rilievo che le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 187-bis e 187-ter hanno natura punitiva, e soggiacciono pertanto alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior. Ha affermato la Corte costituzionale che laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura “punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; nè per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo “vaglio positivo di ragionevolezza”, al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale.

Tali considerazioni consentono di affermare che – in ragione della esclusione della natura penale delle sanzioni che vengono qui in esame (le quali non presentano i caratteri enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo per l’individuazione delle “accuse penali” alle quali si applicano le pertinenti garanzie stabilite dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai ricorrenti con riguardo al citato D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, anche sotto il profilo del vizio di eccesso di delega. E’ bensì esatto, al riguardo, che la L. n. 154 del 2014, art. 3, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea (Legge di delegazione Europea 2013 – secondo semestre), ha previsto (al comma 1, lett. m, n. 1), tra i principi e i criteri direttivi, quello di “valutare”, con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) e l), “l’estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione”. E tuttavia occorre considerare che la citata disposizione della legge delega ha affidato al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all’opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella, valutazione che però, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva a rime obbligate la sua attuazione (così Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20688, cit.).

E’ inoltre da escludere il prospettato contrasto della disciplina interna con il diritto comunitario, giacchè nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/36/UE, che abroga la direttiva 2006/48/CE, non è previsto alcun obbligo per gli Stati membri di mitigare, per le persone fisiche, il sistema sanzionatorio dettato per la violazione delle disposizioni che regolamento l’attività creditizia.

D’altra parte, non è neppure pertinente il richiamo all’art. 2, comma 2, del regolamento CE del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, il quale prevede che “In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose”. Tale regolamento, infatti, disciplina – non le sanzioni per violazioni sull’esercizio dell’attività degli enti creditizi – ma le sanzioni per “violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”.

2. – Il secondo motivo censura “omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione di legge; sulla illegittimità del commissariamento”. I ricorrenti lamentano che nel decreto sia stato affermato che il provvedimento opposto è dotato di totale autonomia rispetto al commissariamento e che la legittimità del provvedimento con cui è stata disposta l’amministrazione straordinaria della BCC costituisce cosa giudicata. In realtà, questa seconda affermazione non sarebbe veritiera, considerato che la decisione del Consiglio di Stato sul commissariamento è stata impugnata con ricorso per cassazione ed è tuttora pendente (R.G.N. 29424 del 2015). Quanto al primo assunto, i ricorrenti deducono che le sanzioni sarebbero la conseguenza del commis-sariamento, fondato quasi esclusivamente sul “caso G.”. Ad avviso dei ricorrenti, il commissariamento sarebbe illegittimo: (a) perchè sarebbe stato totalmente negato il contraddittorio in violazione del regolamento comunitario; (b) perchè il fallimento “Enerambiente- G.” sarebbe stato nelle more revocato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione. Il giudice civile non potrebbe addivenire alla conclusione della sanzionabilità degli odierni ricorrenti in assenza del presupposto sul quale le sanzioni si fondano e sull’imputabilità dei fatti contestati agli odierni ricorrenti.

2.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Occorre premettere che, tra i motivi di opposizione fatti valere dinanzi alla Corte territoriale, gli odierni ricorrenti hanno prospettato la nullità del provvedimento sanzionatorio per illegittimità derivata dal provvedimento di “commissariamento” della Banca di credito cooperativo del Veneziano, ossia dal provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2013 con il quale, ai sensi dell’art. 70 del TUB, gli organi di amministrazione e di controllo della BCC sono stati sciolti e la Banca è stata posta in amministrazione straordinaria.

La Corte d’appello ha respinto il motivo di opposizione, rilevando che il provvedimento sanzionatorio opposto è dotato di totale autonomia rispetto a quello ministeriale. Ad abundantiam (“per completezza”), la stessa Corte di merito ha osservato che anche l’opposizione avverso il provvedimento di amministrazione straordinaria è stata integralmente respinta dal TAR e dal Consiglio di Stato.

La decisione impugnata della Corte capitolina si sottrae alle censure che ad essa vengono mosse.

Per un verso, l’affermata autonomia del provvedimento sanziona-torio esprime e riflette la differente natura e finalità dei due procedimenti, quello sanzionatorio a carico degli esponenti aziendali, ai sensi dell’art. 144 del TUB, e quello di amministrazione straordinaria di cui all’art. 70 del medesimo decreto legislativo, fermo restando che ben possono verificarsi delle situazioni in cui le stesse irregolarità e carenze gestionali integrano, per un verso, la fattispecie di illecito amministrativo con riferimento agli esponenti aziendali di esse responsabili, e, per altro verso, i presupposti per l’adozione di una misura straordinaria di carattere gestionale nei confronti della banca ai sensi dell’art. 70 del TUB.

D’altra parte, va considerato che nella specie non è configurabile la prospettata illegittimità derivata, posto che il giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto da P.A. ed altri avverso il decreto 11 marzo 2013 con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo della Banca del Veneziano (v. Consiglio di Stato 8 maggio 2015, n. 2328), così confermando la legittimità del provvedimento impugnato, e le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 21 marzo 2017, n. 7157) hanno dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto contro la pronuncia del Consiglio di Stato.

3. – Con il terzo mezzo (omessa pronuncia; violazione/falsa applicazione di legge; sulla illegittimità del commissariamento; sul principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie) i ricorrenti lamentano che il Direttorio della Banca d’Italia avrebbe violato il principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, là dove ha ritenuto che “gli interventi richiamati dai deducenti sono già stati vagliati nel corso degli accertamenti ispettivi e ritenuti inidonei a risolvere le diffuse problematiche aziendali, come del resto risulta evidente dagli esiti sfavorevoli del sopralluogo”. L’autorità decisoria avrebbe effettuato un’indebita commistione con la funzione ispettiva, e tale motivo sarebbe di per sè sufficiente a determinare l’illegittimità della sanzione. Sostengono i ricorrenti che la proposta di sanzione pertiene al processo deliberativo-decisorio che deve garantire un’autonomia totale rispetto a quello istruttorio, autonomia che qui sarebbe negata in radice, posto che colui che ha deliberato avrebbe fatto proprie argomentazioni istruttorie-ispettive “identificandosi” con l’istruttore-ispettore.

3.1. – La censura è infondata.

Correttamente la Corte d’appello ha escluso che la denunciata assenza di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie possa inferirsi dalla mera circostanza che l’organo decisionale della Banca d’Italia abbia fatto propria la valutazione in precedenza espressa in sede ispettiva.

Invero, il principio di distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, espresso dalla L. n. 262 del 2005, art. 24, preclude che il medesimo organo possa svolgere entrambe le funzioni, vietando al Direttorio della Banca d’Italia di svolgere l’attività istruttoria e agli organi istruttori dell’Autorità di vigilanza di adottare atti a contenuto decisorio, ma non osta, ovviamente, a che l’organo decisionale della Banca d’Italia condivida la valutazione compiuta in sede ispettiva (nella specie, circa la non idoneità degli interventi effettuati dagli esponenti aziendali della BCC del Veneziano a risolvere le diffuse problematiche e criticità in quella sede riscontrate).

4. – Il quarto motivo denuncia “omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione di legge; sulla genericità delle contestazioni”. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe in modo apodittico ritenuto che la specifica individuazione di condotte rispettivamente ascrivibili ai componenti del consiglio di amministrazione e ai sindaci è contenuta nel provvedimento sanzionatorio. A smentire tale conclusione basterebbero: (a) il rinvio alla c.d. descrizione delle irregolarità nell’atto di contestazione formale del procedimento sanzionatorio: un mero elenco anonimo di singole disposizioni e un rinvio ad interi corpi normativi, peraltro di natura eterogenea; (b) il confronto del predetto elenco con una più estesa ma sempre impersonale illustrazione delle contestazioni contenuta nell’atto di irrogazione della sanzione. Si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di contestazioni generiche, senza specifica indicazione nè della pretesa norma violata nè delle responsabilità soggettive.

4.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, nel disattendere il vizio di legittimità del provvedimento sanzionatorio per genericità delle contestazioni, ha affermato che nel provvedimento sanzionatorio è contenuta la specifica individuazione delle condotte rispettivamente ascrivibili ai componenti del consiglio di amministrazione e ai sindaci.

I ricorrenti censurano questo esito decisorio, rilevando che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe apodittica e non terrebbe conto della circostanza che, nell’atto di contestazione, la descrizione delle irregolarità sarebbe “un mero elenco anonimo di singole disposizioni e rinvio ad interi corpi normativi” e non considererebbe che l’atto di irrogazione della sanzione recherebbe una “impersonale illustrazione delle contestazioni”.

La doglianza non coglie nel segno, giacchè, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, il provvedimento sanzionatorio reca l’individuazione completa e dettagliata sìa dei fatti addebitati che dei precetti violati. Esso, infatti, contiene la specifica indicazione delle condotte irregolari riscontrate (carenze nella gestione, governo e controllo dei rischi di credito e operativi da parte dei componenti del disciolto consiglio di amministrazione e dell’ex direttore generale; carenze nei controlli da parte dei componenti del disciolto collegio sindacale), ponendole in diretta relazione con le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e con le norme in materia di vigilanza ritenute violate (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b e d; titolo IV, cap. 11, istr. vig. banche – circ. 229/99; tit. I, cap. 1, parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – circ. 263/06; disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche). Il provvedimento sanzionatorio, inoltre, fa seguito alle lettere di contestazione notificate agli incolpati, le quali contengono la precisa indicazione dei fatti addebitati all’esito dei rilievi ispettivi.

5. – Con il quinto motivo (omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione di legge; sulla tardività dell’azione) si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto del tutto generica l’eccezione di tardività del provvedimento. Secondo i ricorrenti, non sarebbe corretto far decorrere il termine di 90 giorni dalla chiusura della seconda ispezione del 2012: infatti, con riferimento alle contestate violazioni sulla posizione G., gli organi della BCC avevano ragguagliato nel minimo dettaglio la Banca d’Italia, di talchè, “quando a novembre 2011, la Banca d’Italia, palesemente ‘imboccatà dalla Procura, se ne esce con una nuova richiesta di istruttoria sulla questione G., cerca di riaprirsi i termini indebitamente, avendo già perso ogni potere san-zionatorio al riguardo”. Con riguardo, poi, specificamente, alle cessioni del credito verso Enerambiente, esse erano ben note alla Banca d’Italia fin dalla prima ispezione del 2010.

5.1. – La censura è infondata.

La Corte del merito ha ritenuto “del tutto generica l’eccezione di tardività del provvedimento, anche perchè è collegata alla pretesa conoscenza, da parte della Banca d’Italia, delle vicende della cessione del credito di BCC verso Enerambiente s.p.a., mentre il contenuto del provvedimento sanzionatorio non si riferisce solo a tale vicenda, bensì abbraccia un ampio spettro di condotte imputate rispettivamente ad amministratori e sindaci della banca”.

Non sussiste innanzitutto il vizio di omessa pronuncia, perchè la Corte d’appello si è pronunciata sull’eccezione di tardività del provvedimento sanzionatorio, disattendendo la doglianza degli opponenti con un’espressa statuizione.

Va inoltre ricordato che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all’interessato, stabilito, a pena di decadenza, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate; dovendosi, in particolare, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento, successivo alla conclusione delle verifiche, in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, perchè è da tale momento che deve farsi decorrere il termine per la contestazione (da ultimo, Cass., Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 3734).

In nessun modo ponendosi in contrasto con tale regula iuris governante la fattispecie, la Corte distrettuale ha esaminato la questione rilevando la genericità dell’eccezione di tardività e comunque sottolineando che il provvedimento sanzionatorio abbraccia un ampio spettro di condotte, non esaurendosi nella vicenda della cessione del credito della BCC verso la società Enerambiente.

Sotto questo profilo il ricorso per un verso difetta di specificità, perchè, ai fini di superare il rilievo di genericità dell’eccezione di tardività rispetto all’ampio spettro di condotte imputate rispettivamente ad amministratori e sindaci della Banca di credito cooperativo del Veneziano, non si dà cura di riportare precisamente il tenore dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione in sede di merito sul punto. Per l’altro verso la censura, sotto la formale deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, finisce per contrapporre, alla valutazione operata dalla Corte del merito, inammissibili alternative puramente fattuali, limitandosi a prospettare che il decorso dei termini dovrebbe risalire al momento delle informazioni fornite alla Banca d’Italia da parte degli organi dell’intermediario.

6. – Sotto la rubrica “omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione di legge; sulla esimente putativa”, il sesto mezzo lamenta che la Corte d’appello abbia escluso l’esistenza di una esimente putativa, dai ricorrenti invocata sul convincimento dell’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza del loro operato. La decisione dei giudici del merito sarebbe errata, perchè avrebbe dovuto essere accompagnata alla dimostrazione – che, nel caso di specie, sarebbe mancata – del perchè le comunicazioni degli organi aziendali alla Banca d’Italia sarebbero state lacunose e parziali o di quali sarebbero i fatti omessi e successivamente accertati in sede ispettiva.

6.1. – La doglianza è infondata.

La Corte capitolina ha escluso “in radice qualsivoglia esimente putativa invocata dagli opponenti”: rilevando, per un verso, che le comunicazioni effettuate dalla BCC alla Banca d’Italia appaiono “lacunose e parziali”, “cioè non rientrano nell’esposizione di un piano ragionato di gestione” dei rapporti problematici e delle criticità emerse, e “in ogni caso non costituiscono nè un avallo, nè un’esimente per l’organo gestorio della banca”; ed affermando, per l’altro verso, che “le scelte gestionali ed il merito delle stesse costituiscono… prerogativa esclusiva dell’impresa bancaria”.

Ora, è bensì esatto che, in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 3 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione; e tuttavia, va altresì considerato che qualora l’interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass., Sez. II, 9 giugno 2008, n. 15195).

Ponendosi lungo la traiettoria di questo indirizzo giurisprudenziale, la Corte territoriale ha escluso – con una penetrante e motivata indagine in punto di fatto, priva di mende logiche e giuridiche, e pertanto qui non ulteriormente sindacabile – che dalle comunicazioni, lacunose e parziali, effettuate dalla Banca di credito cooperativo all’Autorità di vigilanza possa derivare un qualche avallo dell’operato degli amministratori e sindaci della stessa Banca, tanto più che le scelte gestionali e il merito delle stesse sono interamente rimesse all’autonomia e alla responsabilità imprenditoriale degli intermediari creditizi.

7. – Con il settimo motivo si denunciano: “omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione di legge; sulle asserite violazioni antirici-claggio e di trasparenza”. In tema di riciclaggio, i ricorrenti rilevano: che non sarebbero state individuate con precisione le norme violate; che la stessa Banca d’Italia avrebbe ammesso che il D.Lgs. n. 231 del 2007, menzionato nella lettera di contestazione degli addebiti, non fosse applicabile al caso di specie; che la violazione non sarebbe imputabile ad amministratori e sindaci, ma soltanto a funzionari e operativi. Con riguardo, poi, alla violazione in tema di trasparenza, i ricorrenti censurano il silenzio serbato dal giudice del merito rispetto ai rilievi da essi formulati. Sarebbe mancato un qualsivoglia giudizio sulla rilevanza delle infrazioni, dovendosi ritenere l’impossibilità della sanzione in assenza del provvedimento della Banca d’Italia atto a precisare il carattere rilevante delle pretese infrazioni, giacchè la norma primaria ammetterebbe la sanzionabilità solo in presenza di normativa ad hoc di precisazione.

7.1. – La doglianza è inammissibile.

Occorre premettere che, con riguardo all’addebito di omessa dotazione dei necessari presidi antiriciclaggio, la Corte d’appello – dopo avere messo in luce che sono state evidenziate 14 operazioni sospette, alcune delle quali riferite a soggetti coinvolti in indagini penali, oltre alla mancata acquisizione dei questionari informativi per numerosissimi rapporti – ha sottolineato che, a tale riguardo, gli opponenti hanno sostanzialmente rinviato alle osservazioni del sindaco prof. Z. in sede amministrativa (pag. 28 e ss. dell’opposizione), e che da esse si ricava tuttavia solo un elenco di attività svolte, la cui concreta efficacia non è dato apprezzare, visti gli esiti dell’ispezione. La Corte territoriale ha anche posto in luce che l’attività degli amministratori e sindaci, per essere esente da censure, non può limitarsi ad un elenco di condotte, poichè da esse deve essere possibile enucleare ed apprezzare, rispettivamente, la concreta buona gestione e l’effettivo controllo sulla stessa (così il decreto impugnato, a pag. 10).

Con riferimento, poi, alla sanzione per le violazioni in materia di trasparenza, la Corte d’appello ha osservato (sempre a pag. 10 del decreto) che gli addebiti si ricollegano alla mancata acquisizione di questionari informativi per la verifica di n. 16033 rapporti e alla mancata identificazione del titolare effettivo per 462 rapporti aperti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2007, e ha affermato – per giungere al rigetto dell’opposizione – che tali fatti neppure sono stati chiaramente smentiti dagli opponenti (avuto riguardo alle deduzioni formulate dagli opponenti alle pag. 39 e ss. del loro atto introduttivo).

La Corte romana ha inoltre ritenuto sussistenti tali violazioni anche con riguardo ai sindaci (così a pag. 15 del decreto impugnato), evidenziando come i controlli e le verifiche da essi effettuati sono stati scarsamente incisivi e del tutto formali, poichè ad essi non ha fatto seguito alcuna iniziativa concreta, neppure con riferimento alle criticità più rilevanti riscontrate in sede ispettiva.

Tanto premesso, i ricorrenti censurano il decreto della Corte d’appello per non avere “spe(so) una parola per confutare i dirimenti argomenti che i ricorrenti avevano opposto e che si erano fatti valere nel corso del giudizio”, e così pure per non avere considerato “i rilievi dei ricorrenti relativamente alle asserite violazioni in tema di trasparenza bancaria”, ma omettono di indicare – non riproducendo nel ricorso per cassazione il testo del motivo di opposizione così come articolato nell’atto introduttivo del giudizio di merito – come la corrispondente doglianza, assuntivamente non esaminata dalla Corte territoriale, sia stata specificamente posta dinanzi ad essa.

8. – Con l’ottavo motivo (omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione di legge; sulla violazione del principio del ne bis in idem) ci si duole che la Corte d’appello non abbia compreso che le operazioni contestate relativamente al caso G. erano anteriori al 2010, con l’aggravante dell’intima contraddizione data dal fatto che al momento del sopralluogo del 2012 le stesse anomalie, prima non segnalate come di particolare gravità, erano completamente esaurite. Secondo i ricorrenti, non sarebbe legittimo contestare due volte gli stessi fatti ed irrogare una duplice sanzione (dopo l’ispezione del 2010, agli amministratori e sindaci è stata irrogata una sanzione di 18.000 Euro). La Corte d’appello solo apparentemente avrebbe superato l’eccezione affermando che dall’ispezione svolta dalla Banca d’Italia tra il 3 settembre 2012 e il 14 dicembre 2012 erano emerse numerose criticità di gestione (scadimento qualitativo del portafoglio prestiti; lacune nella pianificazione energetica; crescente costo del rischio di credito; carenze nel processo di credito; mancato esame approfondito delle garanzie immobiliari), per così affermare che il provvedimento sanzionatorio non si baserebbe unicamente sul caso G.. In realtà – si sostiene nel ricorso – gli opponenti si erano diffusamente soffermati a dimostrare la contraddittorietà dei rilievi ispettivi del 2012, dai quali unicamente la Corte d’appello deriva le suddette criticità. I ricorrenti espongono le obiezioni che erano state sollevate; sottolineano le censure mosse con riguardo ad alcune specifiche posizioni (sofferenze R.G., T.S., gruppo B.R., Virus Corporation s.n.c., e incaglio Logistica Portuale s.r.l.); e alla luce di ciò escludono che si possa affermare – come si rileva a pagina 9 del decreto impugnato – che “le difese contenute nell’opposizione sono state generiche”: sarebbe piuttosto vero che tutte le difese non avrebbero avuto la benchè minima considerazione.

8.1. – Il motivo è infondato.

8.2. – La Corte d’appello ha rilevato (a pag. 12 del decreto) che i fatti oggetto dell’ispezione, i quali sono rifluiti nel provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnazione, non coincidono con quelli oggetto della precedente ispezione, e su questa base ha dichiarato non fondato il motivo di opposizione basato sul divieto di bis in idem.

Si tratta di un esito decisorio corretto in punto di diritto.

Infatti, il principio del ne bis in idem vieta di assoggettare lo stesso fatto ad una duplice sanzione amministrativa, ma non viene affatto in rilievo a fronte della reiterazione di comportamenti illegittimi già in precedenza sanzionati, dovendo escludersi che la semplice circostanza che la Banca d’Italia abbia irrogato, all’esito di ispezione a carico di un intermediario creditizio, le pertinenti sanzioni, valga a rappresentare, per gli esponenti aziendali che quelle sanzioni abbiano pagato, una sorta di lasciapassare per successive violazioni poste in essere con nuove azioni od omissioni.

Va inoltre considerato la Corte territoriale ha evidenziato che, rispetto alle numerose criticità di gestione emerse nel corso dell’ispezione svolta tra il 3 settembre 2012 e il 14 dicembre 2012 (criticità attinenti al progressivo scadimento qualitativo del portafoglio prestiti, a lacune nella pianificazione strategica, al crescente costo del rischio di credito, a carenze nel processo di credito, allo scarso rigore per gli anticipi e gli sconti su fatture, al mancato esame approfondito delle garanzie immobiliari, allo scarso controllo sui crediti problematici e sulla capacità del cliente di rientrare rispetto all’affidamento concesso), le difese contenute nell’opposizione sono risultate generiche.

Nell’evidenziare ciò, la Corte capitolina ha sottolineato in particolare, sulla base dei rilievi ispettivi dell’Autorità di vigilanza, che connotata da numerose criticità è stata la gestione dei rapporti con la s.p.a. Enerambiente, principale affidata del gruppo G. (sino ad Euro 15 milioni e, quindi, principale posizione di rischio aziendale); e a tal fine ha messo in luce i seguenti episodi:

il prezzo di cessione in favore della società Enerambiente di crediti della Banca verso la s.p.a. Sirma (società del gruppo G., dichiarata fallita nel 2011) è stato pagato dalla cessionaria utilizzando due operazioni di anticipo su fatture reso disponibile dalla BCC, poi scaricate come insolute (il che – evidenzia il decreto impugnato – dimostra che “la Banca ha finanziato il debitore affinchè pagasse il proprio debito verso la Banca stessa”); l’affidata Enerambiente s.p.a. aveva ceduto una serie di crediti vantati nei confronti di Asia Napoli s.p.a. e di vari Comuni campani e pugliesi; tuttavia Asia Napoli s.p.a. aveva comunicato nell’ottobre 2010 la risoluzione dell’appalto con l’affidata, relativo allo smaltimento dei rifiuti nel napoletano, a causa della informativa antimafia della Prefettura di Venezia per acclarati rapporti di dubbia natura tra G.S. e Zi.An., legato quest’ultimo al crimine organizzato, condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso ed arrestato nell’ambito di un’operazione condotta dalla DIA di Palermo;

nelle more il G. aveva comunicato di voler porre in liquidazione Enerambiente s.p.a. e di chiedere l’ammissione al concordato preventivo con offerta ai creditori chirografari della percentuale di pagamento di 1/5 dell’originario credito;

– il 3 marzo 2011 la BCC ha revocato i fidi ed ha costituito in mora Enerambiente s.p.a. ed i garanti, ma non ha assunto alcuna iniziativa, autorizzando anzi il 14 marzo 2011 due operazioni per ridurre l’esposizione verso Enerambiente s.p.a., prevedendo tempi molto dilatati, fino a dieci anni, per i pagamenti (sennonchè, fermandosi alla prima operazione, in seguito ad essa – ha osservato la Corte d’appello – è stato sostituito il debitore con la società a r.l. Enertech, senza valutarne la capacità di subentro negli appalti conferiti, capacità effettivamente insussistente);

come accertato dal GIP di Catanzaro nel procedimento n. r.g. 336/2011, Enertech s.r.l. era priva della autorizzazione integrata ambientale, oltre ad essere gravata da numerosi debiti tributari;

in siffatto contesto, la BCC aveva inoltre ceduto pro soluto i propri crediti per sei milioni di Euro verso Enerambiente s.p.a. in favore di due società del medesimo Gruppo G., Serfin d.o.o. di diritto croato ed Enertech s.r.l., senza idonee informazioni circa la solvibilità del cessionario quanto al corrispettivo della cessione, mentre il residuo credito della BCC, per Euro 1,7 milioni, era garantito da un immobile sito in Brindisi, il cui valore, inizialmente stimato in Euro 4,3 milioni, era risultato pari a Euro 754.000 circa e come tale indicato dalla debitrice in occasione della proposta concordataria;

la stessa Banca, nel proprio verbale consiliare del 10 dicembre 2012, aveva stimato quale perdita integrale il proprio credito verso Enerambiente s.p.a.;

il debito verso Serfin d.o.o. è stato qualificato ad incaglio per Euro 3,8 milioni;

nel procedimento penale n. 31614/2010 è emerso che molte delle anticipazioni eseguite dalla Banca erano fondate su fatture relative ad operazioni inesistenti (e ciò – ha affermato la Corte d’appello – costituisce ulteriore riprova della concessione del credito senza eseguire le dovute attività prudenziali, in assenza di validi presidi interni che segnalassero l’anomalo prestito ed evitassero conseguenze pregiudizievoli per la Banca).

Ora, tali essendo le anomalie riscontrate, la Corte d’appello, lungi dall’avere omesso di statuire sui punti sui quali la sua attenzione era stata sollecitata, ha sottolineato che siffatti specifici rilievi non sono stati censurati dagli opponenti, essendosi essi limitati a richiamare talune comunicazioni tra la BCC e la Banca d’Italia aventi ad oggetto alcuni passaggi di tali operazioni, senza ricondurre a principi di sana e prudente gestione lo svolgimento dei suddetti rapporti.

8.3 – I ricorrenti criticano la conclusione alla quale è pervenuta la Corte d’appello.

Sennonchè, là dove si duole delle “gravi inesattezze”, delle “omissioni” e dei “travisamenti” con riguardo alla posizione G. (così a pag. 38), il motivo di ricorso – sotto l’indistinta e generica rubrica di “omessa pronuncia; violazione/falsa applicazione di legge; sulla violazione del principio del ne bis in idem” – tende, per il tramite della denuncia di presunti vizi di legittimità, a sollecitare la Corte di cassazione a riesaminare le risultanze istruttorie sulla cui base i giudici del merito, con apprezzamento logicamente motivato e in questa sede insindacabile, hanno definito la controversia.

I ricorrenti affermano anche di essersi “diffusamente soffermati a dimostrare la contraddittorietà dei rilievi ispettivi del 2012” e lamentano la “carenza della motivazione” sul punto (così il ricorso, a pag, 32 e a pag. 33). La doglianza attinge il piano della sufficienza motivazionale del decreto impugnato, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., n. 5 novellato. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che:

il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

9. – Con il nono motivo (violazione o falsa applicazione di legge; sulla violazione del principio del divieto di integrazione postuma del provvedimento) ci si duole che il decreto sia del tutto erroneo e contraddittorio là dove fonderebbe la legittimità delle sanzioni su una mala gestio riferita ad ulteriori posizioni mai contestate e nemmeno mai menzionate nei relativi provvedimenti sanzionatori e dichiaratamente estranee – come dedotto dalla stessa Banca d’Italia – al procedimento sanzionatorio. In ogni caso, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero del tutto inconsistenti i nuovi rilievi; a tal fine, nel ricorso si rappresenta la posizione dei ricorrenti sui fatti non in contestazione (in particolare, sulla posizione Servizi Integrativi Cardiovascolari s.p.a. – SIC, e sulla posizione Black Lemon, Gem e Telesat Italia).

9.1. – Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

Il decreto impugnato, infatti, non ha basato il giudizio di legittimità della sanzione su circostanze di fatto diverse da quelle indicate nelle lettere di contestazione degli addebiti: le “ulteriori irregolarità gestionali” accertate, successivamente all’ispezione, dalla gestione commissariale sono infatti state considerate dalla Corte territoriale “formalmente estranee al presente procedimento”. La Corte d’appello (pag. 16 del decreto impugnato) le ha considerate unicamente come ulteriore prova della “gestione poco attenta e poco prudente circa i rilevanti segmenti dell’attività bancaria oggetto delle contestazioni, con particolare riguardo al processo del credito ed ai connessi controlli da parte dei sindaci”.

10. – Il decimo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di legge; sul principio di graduazione della pena”. I ricorrenti censurano che, nella quantificazione delle sanzioni, non si sia tenuto conto in alcun modo del criterio della collaborazione con l’autorità di vigilanza da parte del soggetto incolpato, come, invece, avrebbe dovuto avvenire a tenore delle stesse disposizioni di vigilanza in tema di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. I ricorrenti sottolineano, inoltre, che la Procura di Napoli ha chiamato a rispondere degli asseriti illeciti soggetti (il Dott. L., responsabile del servizio legale, e il rag. C., responsabile del credito ed attuale direttore generale della BCC) che la Banca d’Italia avrebbe, invece, totalmente ignorato.

10.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha rigettato il motivo di opposizione riguardante l’entità delle sanzioni, rilevando che esse, nel complesso più prossime al minimo edittale, sono state oggetto di attenta graduazione e sfuggono pertanto a censure di sorta.

Occorre considerare che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti da quest’ultima, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche (Cass., Sez. II, 2 aprile 2015, n. 6778).

Nel caso di specie il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha individuato i criteri sulla scorta dei quali ha reputato congrue le sanzioni inflitte (il fatto che esse siano più prossime al minimo edittale e siano state oggetto di attenta graduazione in relazione ai parametri di legge), ritenendo quindi implicitamente privi del carattere della decisività, ai fini che qui interessano, i diversi criteri che avrebbero potuto concorrere alla determinazione del quantum (Cass., Sez. II, 7 aprile 2017, n. 9126).

In particolare, priva di rilievo è la circostanza che la Procura di Napoli abbia chiamato a rispondere anche altri soggetti non sanzionati in via amministrativa dalla Banca d’Italia, dovendosi al riguardo considerare non solo l’autonomia di valutazioni ma anche le differenze di presupposti alla base della contestazione di illeciti penali e di illeciti amministrativi.

11. – L’undicesimo motivo è rubricato “violazione o falsa applicazione di legge; sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE”. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello non avrebbe compreso il senso dei quesiti proposti in sede di ricorso introduttivo, affermando il carattere “ultroneo” del richiamo all’art. 55 della direttiva n. 2006/48/CE; e avrebbe trascurato di considerare che, alla luce del nuovo regolamento sul sistema unico di sorveglianza, prima di prendere decisioni in materia di vigilanza, la Banca centrale Europea concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, essendo previsto che la BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite (art. 22 reg. UE 1024/2013).

11.1. – La censura è priva di fondamento.

L’art. 55 della direttiva 2006/48/CE prevede che “Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale”.

Nessun contrasto è configurabile con tale disposizione – e quindi manifestamente non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non potendo l’interpretazione della norma della direttiva rivestire carattere pregiudiziale per la definizione del presente giudizio – giacchè, come ha osservato la Corte d’appello, il diritto al ricorso giurisdizionale non è stato violato, essendo stato in concreto esercitato con l’opposizione in esame.

Lo stesso vale con riferimento all’art. 22 del regolamento 2013/1024/UE, il quale, nel contemplare le garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza, prevede: (a) che prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell’art. 4 e del capo III, sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite; (b) che la BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite; (c) che nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate, le quali hanno diritto d’accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali.

E’ assorbente considerare, nel senso dell’irrilevanza del quesito pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione di quest’ultima disposizione, che nel presente procedimento sanzionatorio sono stati assicurati il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, secondo le movenze già riconosciute dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3656).

12. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

13. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Banca d’Italia controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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