Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21451 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16574/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato CORONATI Rodolfo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLOMBO ALBERTO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 27/03/09, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 16574/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 32/03/2008 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente T. C. – ed ha così confermato l’avviso di liquidazione imposta di registro e liquidazione di sanzioni conseguente alla sentenza n. 6946/2006 del Tribunale di Milano nell’ambito della quale risultava espressamente enunciata una scrittura privata di riconoscimento di debito da parte di tale T.E. e contestuale dichiarazione di accollo da parte del marito di quella M.T., scrittura per la quale pure era stato preteso il pagamento dell’imposta di registro.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo di ravvisare la estraneità del contribuente “almeno in parte, alla debenza dell’imposta richiesta” ed ha ancora ritenuto che la sentenza della commissione di primo grado “non merita censura alcuna…non essendo emersi nuovi determinanti elementi”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (rubricato come:

“Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, assistito da idoneo quesito), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza di primo grado per essere stata questa redatta con integrale ed acritico riferimento alle ragioni della sentenza di primo grado, e per essere dunque completamente difettosa di autonome ragioni di decisione, donde si possa intendere l’escursus logico che ha condotto alla reiezione dell’appello.

Il motivo appare manifestamente fondato (con assorbimento dei residui motivi), alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte:

“il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835 del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).

Nella specie di causa, per di più, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante e manifesto dalla circostanza che nel riferire dei fatti di causa il giudice di appello ha dato atto che l’Agenzia appellante aveva proposto due diverse censure nei confronti della decisione di primo grado (quella fondata sull’avere il primo giudice annullato l’intero atto e non solo la tassazione del negozio enunciato, alla quale l’impugnazione si riferiva e quella fondata sull’essere il ricorso introduttivo del giudizio inammissibile per irregolare conferimento dell’incarico al difensore), censure che non sono state affatto riprese nella parte motiva, nella quale come si è detto – è fatto esclusivamente acritico richiamo del provvedimento di primo grado.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia. che provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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