Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21450 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 11/06/2021, dep. 27/07/2021), n.21450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1888/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

VEPI DI P.E. E C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante, P.E., V.M., tutti

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Rosa Caravelli, con domicilio eletto presso lo studio del

Notaio, Dott. B.T., in (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 2895/12/14 depositata in data 28 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 giugno

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, avendo riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e ritenendo il Modello Unico SP/2006 non conforme alle specifiche tecniche, notificò, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e art. 41, alla società Vepi di P.E. e C. s.a.s. ed ai soci, P.E. e V.M., distinti avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, recuperando maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e I.V.A..

2. La società ed i soci impugnarono gli atti impositivi, denunciando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e l’inesistenza di presupposti idonei a giustificare le riprese fiscali.

3. La Commissione tributaria provinciale di Lodi accolse parzialmente i ricorsi riuniti limitatamente al valore degli acquisti per l’anno 2006, determinato nell’importo di Euro 108.845,00.

La sentenza venne impugnata dall’Ufficio e dalle parti contribuenti con appello incidentale dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza in epigrafe indicata, confermò la sentenza di primo grado.

Osservò, in particolare, che la società contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni oggetto di accertamento, cosicché era legittima l’emissione degli avvisi di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e la definizione degli importi ottenuta dall’utilizzo di dati e notizie appurate dalle operazioni commerciali rilevate dagli elenchi “Clienti e Fornitori” presentati da diversi operatori economici. Condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado, ritenne che per la determinazione del reddito per l’anno d’imposta 2006 dovesse essere considerato “l’importo delle operazioni passive risultanti dalle comunicazioni dati I.V.A., pari ad Euro 108.845,00, trattandosi di dato certo”.

4. Contro la decisione d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società ed i soci resistono mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 156c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rileva che non è chiaro se la C.T.R. abbia inteso accogliere o respingere l’appello proposto dall’Ufficio, dal momento che, dopo avere affermato di condividere e confermare la sentenza di primo grado, ha, da un lato, riconosciuto la piena legittimità dei recuperi a tassazione operati “utilizzando dati e notizie appurate dalle operazioni commerciali, rilevate dagli elenchi “Clienti e Fornitori” presentati dai diversi operatori economici…” e, dall’altro, ha ribadito di condividere i dicta della sentenza di primo grado.

Aggiunge la ricorrente che, qualora si dovesse ritenere che, in realtà, i giudici di appello abbiano voluto respingere l’appello dell’Ufficio, la decisione sarebbe nulla per carenza di motivazione, poiché i giudici regionali avrebbero richiamato per relationem il contenuto della sentenza di primo grado, omettendo di riportarne gli elementi essenziali, senza dare conto di avere esaminato le censure formulate e senza spiegare l’iter logico seguito per pervenire al giudizio di infondatezza delle stesse censure. Avrebbero, inoltre, completamente disatteso di indicare le ragioni per le quali erano più attendibili i dati emergenti dalle comunicazioni dati Iva effettuate dalla contribuente, anziché quelli contenuti negli elenchi clienti/fornitori redatti da terzi estranei al giudizio, ed i motivi per i quali dovrebbe riconoscersi ai dati emergenti nelle comunicazioni il carattere della “certezza”, benché contenenti l’esposizione di fatture passive relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5, 56 e 109, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 39, comma 1, lett. c), e comma 2, e art. 41, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55, della Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 77/388/CE, art. 17, e della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 167 (come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essendo pacifica l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, il recupero a tassazione, ad avviso della ricorrente, deve qualificarsi come induttivo extracontabile, dato che il reddito d’impresa ed il volume d’affari ai fini I.V.A. sono stati determinati avendo riguardo, in relazione all’individuazione delle componenti positive, al contenuto della comunicazione I.V.A. presentata dalla società contribuente D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 8-bis, e, in relazione all’individuazione delle componenti cd. negative, al contenuto delle comunicazioni elenchi e fornitori presentate dai fornitori della stessa società, da cui emergevano operazioni passive per Euro 14.051,00 in luogo di Euro 108.845,00, come indicato nella comunicazione presentata dalla società; a fronte del disconoscimento dell’effettività dei costi contabilizzati dalla società (emergente dalla motivazione dell’atto impositivo) sarebbe stato onere di quest’ultima e dei soci dimostrarne l’esistenza e l’effettività e non già limitarsi a richiamare il contenuto della comunicazione.

3. In controricorso le parti contribuenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate per violazione degli artt. 366 e 366-bis c.p.c., sottolineando sia che le argomentazioni svolte dalla controparte, invece di indicare una chiara e sintetica rappresentazione dei motivi di impugnazione, costituiscono una mera riproduzione del contenuto dell’atto di appello, senza aggiungere una specifica nuova critica alla sentenza impugnata, sia che le censure svolte si risolvono in una denuncia di presunti vizi di motivazione della sentenza perché basata su errata valutazione del materiale probatorio acquisito. Sostengono che la C.T.R. ha ritenuto illegittimo il metodo di determinazione del reddito d’impresa relativo al 2006, attenendosi a quanto esposto negli avvisi di accertamento, nei quali non era stato contestato il disconoscimento dell’effettività dei costi in conseguenza della presenza di operazioni inesistenti.

4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa.

L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., sez. 5, 13/01/2021, n. 342).

Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass., sez. 5, 30/04/2020, n. 8425).

Nella specie, la parte ricorrente ha ritrascritto nel ricorso per cassazione la motivazione degli avvisi di accertamento, la sentenza di primo grado ed i motivi di gravame formulati in sede di appello, al solo fine di meglio illustrare la vicenda processuale e di porre in evidenza i punti controversi e le carenze della motivazione della decisione oggetto di impugnazione.

Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, ove si deduca, come nella fattispecie in esame, che la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Cass., sez. U, 20/03/2017, n. 7074).

Vanno, dunque, escluse le eccezioni dedotte dalle parti controricorrenti. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

5.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053) hanno letto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”.

5.2. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232), “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

Si ha, quindi, motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

5.3. La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale fosse la fattispecie oggetto di causa, quale la decisione del primo giudice e quali le censure mosse col ricorso in appello, esaurendosi la descrizione dei fatti di causa in espressioni assolutamente generiche, che, confermando la sentenza di primo grado, implicitamente fanno ritenere respinte le censure formulate dall’Ufficio con l’atto di appello.

Non solo, la motivazione d’appello si esaurisce in una affermazione di condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni adoperate dai giudici di primo grado, richiamate attraverso un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza alcuna trascrizione dei passi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessi attraverso il filtro delle censure dell’Ufficio, parte appellante in via principale; sicché rimangono del tutto oscure sia le ragioni che sorreggono la decisione e sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse col ricorso in appello.

Siffatta motivazione non può ritenersi legittimamente resa, poiché, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di primo grado il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, (cfr. Cass., sez. 6-5, 21/09/2017, n. 22022; Cass., sez. 5, 14/10/2015, n. 20648).

In assenza – come detto – di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, la decisione gravata si risolve in una acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi di impugnazione (tra le altre, Cass., sez. 1, 5/08/2019, n. 20883).

Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo.

6. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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