Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21450 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 25/10/2016), n.21450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24472/2012 proposto da:

L.M.C., (OMISSIS), L.M.R.L. (OMISSIS),

L.M.M.G. (OMISSIS), L.M.N. (OMISSIS), L.M.R.

(OMISSIS), in proprio ed anche in qualità d’eredi legittimi della

defunta L.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FERRARI GIUSEPPE 35, presso lo studio dell’avvocato ANGELA CARMELA

DONATACCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELA LAMPASI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona dell’avv.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO MAMMOLITI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ENEL SPA, DITTA CET DI T.A., L.M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1249/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CARMELA DONATACCIO per delega;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel (OMISSIS) i germani L.M. convennero dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l’Enel s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’occupazione in parte qua di un fondo di loro proprietà, ove la società convenuta aveva allocato alcuni pali di cemento funzionali alla costruzione di un elettrodotto.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l’Enel al pagamento della somma di 26.398 e di 6870 Euro, a titolo, rispettivamente, di indennità di esproprio e di occupazione legittima, rigettandone la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva.

La corte di appello di Catanzaro, investita dell’impugnazione proposta dalla società, la accolse in parte, riducendo in misura significativa gli importi risarcitori e indennitari liquidati in prime cure agli attori.

Per la cassazione della sentenza della Corte calabrese i germani L.M. hanno proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura. Resiste l’Enel con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 123 e L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 6. Il motivo – con il quale si lamenta un preteso errore del CTU nella determinazione del valore del terreno asservito – è privo di pregio.

In disparte la considerazione (che verrà meglio esplicitata nel prosieguo) per la quale parte della normativa evocata come violata dalla Corte territoriale (e cioè la L. n. 875 del 1971, art. 16) è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza 181/2011, la censura in esame ne postula l’applicazione sull’erroneo presupposto di fatto del carattere abitativo dell’area occupata (che si trovava invece a tre chilometri di distanza dal centro abitato), e lamenta del tutto infondatamente un’erronea valutazione del valore della stessa da parte del CTU il quale, attenendosi ai criteri posti ex lege dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, del tutto correttamente ha quantificato il valore del terreno, quoad tempus, con riferimento ai verbali di immissione in possesso ed al tipo di colture in allora accertato, aumentandone il valore venale in considerazione proprio della vicinanza all’area abitata.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 123; carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 123, L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, e con i quali si lamenta (sulla base di argomenti desunti anche dalla giurisprudenza CEDU) l’incongruità per difetto del valore attribuito ai terreni asserviti dalle linee elettriche da parte del CTU nominato in sede di appello, non hanno giuridico fondamento.

Quanto alle pretese “possibilità edificatorie di tipo rurale”, esse risultano ad oggi poco più che un flatus vocis, non essendo indicato in alcun modo da quale atto/documento tali possibilità risultino deducibili, in contrasto con gli esiti peritali, dei quali non viene, peraltro, espressamente dedotta la contraddittorietà/illogicità.

Quanto alla pretesa erroneità della determinazione del valore del terreno, va osservato:

– da un canto, come l’indennità di asservimento di cui alla norma ex art. 123, non era mai stata oggetto di richiesta di determinazione ai sensi della L. n. 2359 del 1965, artt. 39 e 40, sino a tutta l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, celebratasi il (OMISSIS) – e cioè quando la sentenza della Corte costituzionale oggi invocata (dichiarativa dell’illegittimità della norma che non commisurava il valore delle aree agricole a quello di mercato, in contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, ritenuta applicabile ex art. 117 Cost.) era stata già pubblicata, con conseguente acquiescenza tacita al criterio ritenuto applicabile dalla Corte territoriale essendosi i ricorrenti limitati, dinanzi alla Corte calabrese, a contestare i criteri di valutazione del valore del terreno da parte del secondo CTU nominato in appello, indicando altri più remunerativi importi (Lire 6000 ovvero 5000 al mq., in luogo delle Lire 3000 considerate dal perito);

– dall’altro, che il CTU, nei propri elaborati peritali, aveva comunque tenuto conto di tutti gli elementi e di tutti i parametri indicati dal Giudice delle leggi, avendo egli applicato al valore agricolo (che costituì soltanto la base di partenza del successivo calcolo) un parametro migliorativo “al fine di determinare il più probabile valore venale dei terreni occupati dagli elettrodotti”, trattandosi di terreni in pianura e non in declivio, serviti da una strada comunale e prossimi al centro abitato (pp. 8-10 della CTU, opportunamente richiamati in controricorso al folio 22).

Con il quarto motivo, si denuncia, nuovamente, la violazione e falsa applicazione del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 123 e la carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia.

La doglianza – con la quale si lamenta l’erroneità del calcolo dell’indennizzo, sì come operata in relazione alla sola parte del fondo assoggettata a servitù quanto alla sua diminuzione di valore, e non anche all’intera area asservita – non può essere accolta.

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha correttamente recepito e applicato i criteri previsti dalla norma che si assume violata, facendo motivatamente proprie le conclusioni del CTU: il motivo appare, pertanto, irrimediabilmente destinato ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè esso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto genericamente rappresentata) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

I ricorrenti, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si volgono piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, quali quelle emergenti dalla CTU, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

I ricorrenti, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitano a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso del giudizio di appello, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai definito, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 800, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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