Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21450 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/09/2017, (ud. 11/01/2017, dep.15/09/2017),  n. 21450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15271-2013 proposto da:

SVEVA GEMS DI M.C. & C SAS, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE 101, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE VICINANZA;

– ricorrente –

contro

FLLI D. DI D.A. & C SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ACCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FELICE BELLONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2013 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

sezione distaccata di TORRE DEL GRECO, depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Sveva Gems s.a.s. di M.C. & C. ha proposto appello innanzi al giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza del giudice di pace di Torre del Greco n. 414/10, depositata il 12.3.2010, con la quale è stata rigettata opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/09 emesso il 30.3.09 dal medesimo giudice in favore della Fratelli D. s.a.s, in forza del quale era stato ingiunto alla appellante il pagamento della somma di Euro 2.250,00, oltre interessi e spese, a titolo di IVA portata dalla fattura n. (OMISSIS) relativa a mobili da porre in opera in un modulo del centro (OMISSIS), nella disponibilità della Sveva Gems s.a.s.

A sostegno del formulato gravame l’appellante ha dedotto la carenza di valore probatorio della mera fattura, in quanto contestata, e la circostanza che i mobili – più che esser consegnati – erano stati realizzati in loco senza alcuna accettazione, essendo anzi pendente giudizio di risoluzione per vizi e difformità di quanto posto in opera, instaurato successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo.

2. – Sulla resistenza della società appellata il giudice monocratico del tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 28.2.20.13, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

– sussistevano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., essendo il credito vantato dalla Fratelli D. s.a.s. fondato su fattura, titolo idoneo ai fini della “prova scritta del credito”;

– sussisteva altresì in capo alla Fratelli D. s.a.s. il credito per il pagamento dell’IVA, in relazione alla prestazione effettuata dalla medesima società in favore dell’appellante, essendo risultata, sulla scorta degli elementi acquisiti, l’effettiva consegna, in favore della Sveva Gems s.a.s., dei manufatti indicati in fattura; tale conclusione era stata suffragata dalla relazione espletata in sede di a.t.p., dalla quale si evinceva che i manufatti in questione si trovavano in un locale appartenente all’appellante, nonchè da quanto dedotto nell’ atto citazione della stessa Sveva Gems s.a.s., in relazione all’altro giudizio pendente tra le medesime parti, nella parte in cui si leggeva “in data 27.1.09, non avendo la soc. F.11i D. provveduto ad eliminare i vizi contestati, la stessa veniva invitata a ritirare i manufatti realizzati…”;

– il pagamento dell’IVA alla società appellata fornitrice era dovuto indipendentemente dall’esistenza o meno dei vizi o difformità contestati, oggetto dell’altro giudizio pendente tra le parti, non essendovi prova di un’intervenuta dichiarazione di risoluzione dell’operazione negoziale.

3. – Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Sveva Gems s.a.s. di M.C. & C., sulla base di due motivi. La Fratelli D. s.a.s. di D’Albenzio Antonio & C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi il tribunale pronunciato in maniera inadeguata sul motivo di appello, decisivo per il giudizio, che si riportava al principio giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alla fattura contabile, “se idonea all’emanazione del decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, essa, in seno ad un giudizio di opposizione, “non costituisce prova dell’esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”.

1.1 – Il motivo è inammissibile. Essendo stata la sentenza impugnata depositata il 28.2.2013, la parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012). In quest’ottica, la parte ricorrente non si sarebbe potuta limitare a denunciare la insufficienza o contraddittorietà della motivazione, bensì avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Invero, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), cit. attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che altri vizi di motivazione sopravvivano come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4 (Cass. n. 13928 del 2015).

Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento relativo al se l’esame del fatto sia avvenuto o sia stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della Motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano (ma non è il caso di specie) in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. n. 7983 del 2014). In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Va altresì ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel dedurre il vizio in questione il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Tali elementi – e in particolare il fatto storico, che non può consistere nella semplice indicazione della deduzione giuridica di cui al motivo d’appello asseritamente non adeguatamente esaminato – non sono stati indicati dalla parte ricorrente, ciò che costituisce autonoma e concorrente ragione di inammissibilità del motivo.

1.2. – L’inammissibilità del motivo già in base alle precedenti considerazioni esime questa corte dallo statuire se il “motivo stesso, imperniato su presunto vizio di motivazione, fosse idoneo a correlare l’affermazione censurata della sentenza impugnata a un contrasto con l’orientamento della giurisprudenza effettivamente fermo (v. ad es. Cass. n. 299 del 12/01/2016 e n. 15383 del 28/06/2010) nel ritenere che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.

2. – Con il secondo motivo che in effetti si compone di due separate censure – la ricorrente deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1477 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale, con riferimento al motivo di gravame concernente la mancanza di una vera e propria consegna degli arredi commissionati ex art. 1477 c.c., in quanto realizzati in loco su misura, aderito alla decisione del giudice di prime cure che tale consegna aveva ritenuto, senza considerare che alla locuzione “consegna” non andava attribuito il significato di “materiale ricezione”, ma ai sensi di detta norma quello di accettazione dei mobili nella sfera giuridica del committente, che non aveva accettato gli arredi stante la non conformità di quelli realizzati rispetto a quelli pattuiti; b) la insufficiente motivazione della sentenza, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver il tribunale omesso di indicare le ragioni della condivisione delle ragioni addotte dal giudice di pace.

2.1. – Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che “la sussistenza del credito per il pagamento dell’IVA, in relazione alla prestazione effettuata…” viene fatta derivare, ritenendosi pienamente “condivisibile la decisione del giudice di pace”, dall'”effettiva consegna… dei manufatti indicati in fattura”, fatto questo “suffragat(o) da… relazione espletata in sede di a.t.p…. dalla quale si evince… che i manufatti… si trovavano in un locale… appartenente all’appellante” nonchè dall'”atto di citazione della stessa Sveva Gems” relativo all’altro giudizio pendente, nella parte in cui si legge che “non avendo la soc. F.lli D. provveduto ad eliminare i vizi contestati, la stessa veniva invitata a ritirare i manufatti realizzati”. Altro elemento considerato nella sentenza, nel senso dell’esistenza del credito, sarebbe il pacificamente avvenuto pagamento delle opere; all’esistenza del credito non osterebbe la pendenza di giudizio per vizi o difformità, “non essendovi prova di un’intervenuta dichiarazione di risoluzione”.

2.2. – Quanto innanzi rende conto dell’infondatezza del profilo di Censura relativamente a vizi motivazionali, apparendo la sentenza intrinsecamente motivata e scevra da vizi logici.

2.3. – Resta da valutare il profilo di censura per violazione di norma di diritto sostanziale in riferimento all’art. 1477 c.c.. Al riguardo, deve ritenersi – come si evince sempre da quanto innanzi – che dal testo della sentenza impugnata nessuna violazione (intesa come errata individuazione) o falsa applicazione di norma di legge emerga. In tal senso, a ben vedere, sotto la veste di una censura per violazidne di legge, la Sveva Gems s.a.s. si limita, con il motivo in questione, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito, non consentita nella presente sede di legittimità. Infatti, la censura si risolve nella critica del convincimento, raggiunto dal giudice di merito, circa il fatto che l’effettiva prestazione in favore dell’allora appellante (sotto forma di effettiva consegna, in favore della Sveva Gems, dei manufatti indicati in fattura) fosse stata suffragata dalla relazione espletata in sede di a.t.p., dalla quale si evinceva che i manufatti in questione si trovavano in un locale appartenente all’appellante, nonchè da quanto dedotto nell’ atto citazione della stessa Sveva Gems, in relazione ad altro giudizio n. 711/09 pendente tra le medesime parti, nella parte in cui si leggerebbe che “in data 27.1.09, non avendo la soc. F.lli D. provveduto ad eliminare i vizi contestati, la stessa veniva invitata a ritirare i manufatti realizzati…”. Su tali basi, il giudice del merito ha fatto applicazione dell’art. 1477 c.c., con determinazione che il giudice di legittimità deve solo controllare sul piano logico-formale e, per quanto qui rileva, della correttezza giuridica, spettando solo allo stesso giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in decisione; coordinamento del materiale probatorio che il motivo, pertanto inammissibile, tende a mettere in discussione sotto il profilo fattuale.

3. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento, per cui le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ciglia ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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