Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2145 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2145 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 1904-2012 proposto da:
CONSIGLIO

NOTARILE

DI

BOLOGNA

80070730371,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 112, presso lo studio dell’avvocato CUPITO’
MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato DIBARI
FRANCESCO PAOLO;
– ricorrente –

MORUZZI

LUIGI

MRZLGU38M18G3371,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso
lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, che lo

Data pubblicazione: 31/01/2014

1
rappresenta

e

unitamente

difende

all’avvocato

SCAGLIARINI GIANNI;
– controri corrente ricorrente incidentale
condizionato nonchè contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE BOLOGNA,
CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA 80070730371, ARCHIVIO

1

NOTARILE DISTRETTUALE BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE
REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO BOLOGNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2011 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il

5

/11/2011; (R. <5 2S1IM V.); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO; udito l'Avvocato Mauro CUPIT0', con delega depositata in udienza dell'Avvocato DIBARI Francesco Paolo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne chiede accoglimento; udito l'Avvocato Fabrizio IMBARDELLI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato SANTARONI Mario difensore del resistente che si riporta agli atti depositati e ne chiede accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento Li N del ricorso incidentale condizionato. Ritenuto in fatto 1. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 3 novembre 2011, accolse il reclamo proposto dal notaio Luigi Moruzzi contro la decisione pronunciata in data 20 aprile 2010 dalla Commissione amministrativa regionale di Disciplina dell'Emilia-Romagna su iniziativa responsabile della incolpazione di cui alla lettera b) dell'art. 147 della legge notarile, irrogandogli la sanzione della censura, per la ritenuta violazione del dovere di svolgere con correttezza e competenza la funzione di applicazione della legge in ogni manifestazione dell'attività professionale, come disposto dall'art. l, comma secondo, dei Principi di Deontologia Notarile elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato, richiamati dalla citata lettera b) dell'art. 147 Legge Notarile. La relativa contestazione era scaturita dal verbale di ispezione nei confronti del notaio per il biennio 2007-2008, trasmesso dall'Archivio Notarile con richiesta di avvio di altro procedimento disciplinare alla competente Commissione, che, già in data 2 febbraio 2010, aveva dichiarato il dott. Maruzzi responsabile degli addebiti contestati (in merito al rilascio di copie esecutive, alla conservazione e redazione di atti, a verbalizzazioni societarie, ad atti provenienti dall'estero, a clausole compromissorie societarie, alla percezione di onorari) con decisione impugnata dall'interessato e parzialmente riformata dalla Corte d'appello. Con riguardo all'addebito oggetto del presente procedimento, la Corte di merito, premesso che non sussisteva violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto il fatto contestato al notaio era diverso rispetto a quello contestato allo stesso nel precedente procedimento disciplinare, pur se le diverse condotte addebitate scaturivano da un identico verbale del Consiglio Notarile di Bologna, che aveva ritenuto il professionista ispettivo - in quanto il notaio avrebbe violato, attraverso le singole condotte precedentemente addebitategli e scaturenti dal predetto verbale, anche le regole di condotta poste a presidio di interessi coinvolgenti la vita pubblica e privata - , osservò che i singoli rilievi per i quali il notaio era già stato sottoposto a procedimento disciplinare non potevano contestati, esaminati e censurati. Secondo la Corte di merito, da un lato, la incolpazione di cui si tratta era diversa rispetto ai singoli rilievi oggetto del precedente procedimento disciplinare; dall'altro, essa era già stata oggetto di valutazione, con irrogazione di sanzione disciplinare. La nuova contestazione, avente ad oggetto la ripetuta violazione dei principi contenuti nel codice deontologico, sarebbe stata troppo generica per fondare la incolpazione di cui alla lettera b) dell'art. 147 Legge Notarile, tanto più che la stessa Commissione aveva escluso la violazione della lettera a) dello stesso art. 147 sotto il profilo della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consiglio Notarile di Bologna sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il notaio Moruzzi, che propone altresì ricorso incidentale condizionato. Considerato in diritto integrare anche la nuova violazione contestata, per essere già stati 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 147 della Legge Notarile nella formulazione risultante dalle modifiche di cui al D.lgs. n. 249 del 2006. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che la compromissione del decoro e del prestigio professionale (lettera a dell'invocato art. 147) sia condizione anche della punibilità della condotta di cui alla lettera b) (violazione non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio Nazionale del Notariato), laddove si tratterebbe di due diverse fattispecie. 4 £7 2. - La censura è priva di fondamento. Essa, al di là della formulazione di cui alla epigrafe, si risolve sostanzialmente in una critica al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito. Del resto, a ben vedere, il baricentro della statuizione impugnata secondo grado, e contestato dal ricorrente, tra le due fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 147 della Legge Notarile, quanto, piuttosto, nel rilievo - seguito alla considerazione della esclusione, già ritenuta dalla Commissione amministrativa di Disciplina, della configurabilità della fattispecie di cui alla lettera a) per avere le reiterate condotte contestate al notaio esplicato i loro effetti esclusivamente entro il circoscritto ambito notarile - della non rinvenibilità nel comportamento del notaio neanche della ipotesi sub b) dello stesso art. 147, avuto riguardo alla genericità della contestazione. A tal riguardo la Corte territoriale ha posto in luce la non specificità dei comportamenti addebitati al notaio Moruzzi. Ed ha richiamato in proposito alcune affermazioni contenute nella richiesta di promovimento dell'azione disciplinare, là dove si fa riferimento alla non ravvisabilità di , ma di , ed ancora si
sottolinea che .
Congruamente motivato risulta, dunque, l’apprezzamento della Corte di
merito in ordine alla mancanza di specificità delle contestazioni.
3. – Le esposte considerazioni danno conto altresì del rigetto del terzo
motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta appunto la omessa
5

consiste non tanto nell’inscindibile legame, affermato dal giudice di

o insufficiente motivazione in ordine all’affermazione svolta nella
sentenza impugnata relativa alla mancanza di specificità della
contestazione mossa al notaio.
4. – Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccezione di

merito, pur avendo escluso la violazione di detto principio, per essere
la incolpazione oggetto del procedimento che ne occupa diversa rispetto a
quelle contestate in precedenza, avrebbe poi contraddittoriamente
affermato che i singoli rilievi per i quali il notaio è già stato
giudicato non possono integrare anche la nuova violazione contestata. In
tal modo, essa avrebbe di fatto accolto la eccezione del notaio.
5. – La doglianza non coglie nel segno.
La Corte di merito ha, invero, rigettato la eccezione del notaio relativa
alla pretesa violazione del principio ne bis in idem.

La ragione della

assoluzione del notaio dall’addebito non è stata individuata quindi nella
esigenza di rispettare detto principio.
Né potrebbe la censura risolversi nella mera richiesta di emenda del
percorso argomentativo del giudice di merito.
6. Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale l’esame di quello
incidentale, condizionato.
7. – Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale,
dichiarato assorbito quello incidentale. Avuto riguardo alla peculiarità
della controversia e della particolare vicenda, sussistono giustificati
motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

6

violazione del principio ne bis in idem avanzata dal notaio. La Corte di

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello
incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione

civile della Corte Suprema di Cassazione, 1’8 gennaio 2013.

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