Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21449 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21449 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 19170-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2039

BOSCHETTI BARBARA;
– intimata –

e sul ricorso 20352-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 19/09/2013

BOSCHETTI BARBARA, domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
N. 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO
SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 909/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/07/2007 R.G.N. 8223/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

contro

Il Funzionario Giudiziari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 909/07, accogliendo
l’impugnazione proposta da Boschetti Barbara nei confronti della società Poste
Italiane spa, in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma del 24 settembre 2003.
Dichiarava, quindi, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra
le suddette parti decorrente dal 1° giugno 1999 e, per l’effetto, che tra le parti
sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 1°
giugno 1999 e ancora in atto. Condannava Poste Italiane spa al pagamento in favore
di controparte, a titolo risarcitorio, di un importo pari alle retribuzioni maturate a far
tempo dalla data di costituzione in mora (5 agosto 2002) nei limiti del triennio
decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi fino al 30 ottobre 2002,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste Italiane spa nei
confronti di Boschetti Barbara, prospettando tre motivi di impugnazione assistiti dai
prescritti quesiti di diritto.
Resiste con controricorso Boschetti Barbara che ha, altresì, proposto ricorso
incidentale, esponendo due motivi di impugnazione in uno ai relativi quesiti di
diritto.
È stato depositato da Boschetti Barbara verbale di conciliazione in sede
sindacale, intervenuta in data 18 settembre 2008 tra essa lavoratrice e la società
Poste Italiane spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivazione semplificata.
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
I ricorsi sono inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti dì legge e
dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in
coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione
della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità dei
ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere
non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del
2006, Cass. n. 16341 del 2009).
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
PQM
La Corte riunisce í ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le
spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013

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