Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21449 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8016-2015 proposto da:

M.N., rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIA DE CHIARA;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE ORTIGARA DI S S. & C SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO LA

MALFA;

– controricorrente –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Bologna, per quel che qui è ancora di rilievo, rigettò l’impugnazione di M.N., proposto avverso la sentenza definitiva di primo grado, che facendo seguito a quella non definitiva, la quale aveva dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., comma 2, per effetto della diffida inviata dall’attrice alla società appaltatrice, aveva ritenuto la s.a.s. Impresa edile Ortigara di S. S. C. e personalmente il suo legale rappresentante, S.S., responsabili delle opere eseguite non a regola d’arte, ma non anche per quelle “difformi dal progetto originario”, in quanto “correlate a differenti scelte progettuali effettuate dal DL architetto Se.” (pag. 5, sentenza d’appello), procedendo, indi, a compensare il credito da risarcimento della N., determinato sulla base dell’indicato criterio, con il credito da corrispettivo dell’appaltatrice, aveva condannato la committente N. a pagare la differenza, quantificata in Euro 503,13;

ritenuto che la N. ricorre, col supporto di quattro motivi, avverso la decisione d’appello, che gli intimati resistono con controricorso e che la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente deduce “nullità della sentenza o del procedimento” per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:

– gli appellati si erano costituiti nel giudizio di secondo grado con procura rilasciata all’avv. Dina Occhiali, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Annalisa Caligiuri;

– in data 29/11/2011 era stata depositata su foglio separato “nuova procura speciale”, con la quale gli appellati delegavano per la rappresentanza e la difesa sia l’avv. Occhiali, che l’avv. Cristina Zanella, anche disgiuntamente, mantenendo l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Caligiuri;

– vigente il testo dell’art. 83 c.p.c., anteriore alla riforma di cui alla L. n. 68 del 2009, art. 45 la procura in parola, non rilasciata nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, era da ritenersi “inesistente/inefficace”;

– alle udienze del 4/3/2008 e del 30/9/2008 l’avv. Zanella era comparsa in udienza in sostituzione della nominata procuratrice e all’udienza del 5/7/2013, senza nulla dichiarare, con conseguente nullità degli atti compiuti nella predetta udienza di discussione;

– da ciò derivava la nullità dell’emessa sentenza “sulla richiesta di porsi la causa in decisione da procuratore senza rappresentanza”;

– si era procurato un nocumento difensivo per la esponente, in quanto: “La presenza in udienza di difensore senza ius postulandi (…) ha comportato una determinata attività difensiva, sulla base anche dell’assunta posizione di detto procuratore senza poteri, quando l’udienza è risultata priva della presenza del legittimo procuratore costituito e quindi della manifestazione della relativa difesa per il proprio assistito in valido contraddittorio della controparte, non importa se ne fosse sortita una diversa discussione o questa non vi fosse proprio stata per l’assenza volontaria di detto legittimo procuratore”;

considerato che la doglianza è radicalmente destituita di giuridico fondamento, in quanto, anche a voler superare l’involuta e in parte oscura sintassi, la questione posta non ha rilievo giuridico:

a) è corretto affermare che la mancanza di procura produce l’inesistenza dell’attività compiuta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 16216, 16/06/2008; n. 15977, 18/12/2001), per cui l’attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente e la nullità della procura, in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata, è rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che la pronuncia possa censurarsi sotto il profilo del vizio dell’ultrapetizione;

b) nel caso di specie, tuttavia, il prospettato vizio non risulta essere stato foriero di conseguenze:

– all’udienza del 5/7/2013, siccome riporta la sentenza impugnata, “la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti davanti al Consigliere istruttore il 30/9/2008”, di conseguenza, acclarata la legittima rassegnazione delle conclusioni (la stessa ricorrente chiarisce che all’udienza di p.c. l’avvocato Zanella era comparsa in sostituzione dell’avvocato Occhiali), all’udienza di discussione, al fine di consentire la spedizione a sentenza era sufficiente l’impulso del procuratore della N.;

– non allegata attività alcuna, incidente sulla dialettica processuale, svolta dall’avvocato Zanella, nè, a maggior ragione, vulnus difensivo subito dalla N.;

b) peraltro, nell’ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata d’ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l’eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito (Sez. 3, n. 12597, 16/10/2001, Rv. 549661; conf. S.U., n. 15142, 5/7/2007, Rv. 598540; Sez. L., n. 29, 3/1/2005);

ritenuto che con il secondo, il terzo e il quarto motivo, tra loro osmotici, la ricorrente denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge, non meglio specificata, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendosi promiscuamente, in sintesi, che:

– la sentenza aveva reso motivazione illogica e contraddittoria nel confermare quella di primo grado, oltre che fondandosi su presupposto fallace, poichè non era vero che per contratto fosse stato assegnato al D.L. il potere di variare il progetto originario;

– la sentenza non aveva considerato che “il progetto è elaborato ben diverso da una semplice variante planimetrica del medesimo”;

– trattavasi solo di una diversa distribuzione interna dei vani, non incidente su aspetti strutturali;

– il contratto avrebbe dovuto essere interpretato valorizzando il contenuto complessivo delle clausole e nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. c.c., anche indagando la comune volontà delle parti;

– la sentenza era incorsa in evidente vizio motivazionale nell’escludere che la ricorrente avesse patito danno nel reperire abitazione e nel condividere l’opinione del CTU, secondo la quale sarebbero occorsi otto mesi per completare i lavori;

considerato che le riportate doglianze, nel loro insieme, non superano il vaglio d’ammissibilità per più convergenti e autonome ragioni:

a) in evidente contrasto con l’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, lungi dall’evidenziare un fatto storico primario o secondario, la censura è palesemente diretta ad un improprio riesame di merito (cfr., S.U. n. 8053, 7/4/2014), in presenza di motivazione niente affatto apparente a riguardo dei profili evidenziati (la Corte locale chiarisce che la committente aveva conferito al direttore dei lavori il potere di variare l’originario progetto e l’impresa appaltatrice, per contratto, era tenuta a dare esecuzione rispettando le indicazioni del direttore e a ciò s’era attenuta, sulla base delle emergenze di causa; il complessivo tenore del contratto induceva a ritenere che un previo accordo fosse occorrente nel solo caso di modifiche non disposte dal direttore dei lavori; spiega, inoltre, perchè l’acquisto di un nuovo immobile non potesse considerarsi fonte di danno e perchè non potesse correlarsi alcuna conseguenza negativa al maggior tempo occorso per il completamento dei lavori);

b) gli asserti impugnatori, apodittici e sommamente generici, risultano aspecifici, anche perchè non sorretti dalla necessaria autosufficienza allegativa;

c) la vicenda, in definitiva, resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime dell’art. 360 c.p.c., vecchio testo n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013);

c.1.) già sotto la vigenza del testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ante riforma del 2012, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, n. 24539, 20/11/2009, Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063);

– dopo la novella del 2012 all’art. 360 c.p.c., n. 5 lo spazio di critica, venuta meno la censurabilità della motivazione (salvo il caso dell’inesistenza o mera apparenza di essa), non può che risolversi solo ed esclusivamente nella puntuale e specifica denunzia della violazione di legge, il che impone, a fortiori, spiegare, come si è detto, in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati comma 2) nel caso di specie la Corte territoriale ha esplicitato (come si è visto), facendo uso degli strumenti ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. c.c., le ragioni che la inducevano a dissentire dalla opinione dell’appellante, i cui argomenti, ripresi in ricorso, lungi dall’addebitare alla sentenza impugnata l’applicazione d’un criterio ermeneutico non previsto dalla legge o, addirittura contrario alla legge, contestano il risultato dell’interpretazione, peraltro anche evocando documenti in questa sede non conoscibili;

d) resta inesplicata l’evocazione dell’art. 112 c.p.c.;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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