Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21449 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22100/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 30/06/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“A seguito del silenzio rifiuto formatosi su propria istanza, il Geom. L.M. ha adito con successo la CTP di Arezzo ottenendo il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000. L’Ufficio ha proposto appello, eccependo – tra l’altro – che il contribuente aveva aderito al condono ex L. n. 289 del 2002 (pag. 2). La CTR Toscana, in data 14 luglio 2008, ha respinto il gravame, trascurando la questione preliminare sul condono e pronunciando invece nel merito. Il 12 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione il contribuente non spiega attività difensiva.

Si osserva:

a. Con l’unico motivo del ricorso – inerente alla violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 – l’Agenzia fondatamente denuncia che la CTR erra nella sua decisione, poichè il contribuente, avendo pacificamente aderito alla sanatoria, non può aspirare al rimborso d’imposta.

b. Quanto alle condizioni preclusive del condono e alla denunciata violazione della L. n. 289 del 2002, art. 1, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP); il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinar, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cassazione civile sez. trib., 16 febbraio 2001, n. 3682).

c. Tale principio, enunciato non già sulla base della incompatibilità assoluta tra l’istanza di rimborso e la domanda di condono, ma sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP (art. 7, comma 13, ult. parte, e art. 9, comma 9, ultima parte, di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cassazione civile sez. trib., 03 dicembre 2007, n. 25240). Pertanto, dato il tenore identico delle previsioni riguardanti la L. n. 289 del 2002, art. 7 e art. 9, deve essere data continuità al principio enunciato non emergendo serie e contrarie argomentazioni, utili al suo superamento Cassazione civile sez. trib., 21 marzo 2008, n. 7729).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita; osservato che il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte contribuente il 15 ottobre 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 700,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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