Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21449 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 06/10/2020), n.21449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19797/2019 proposto da:

A.C., domiciliato in ROMA, piazza Cavour n. 1, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mario Novelli, del foro di Ancona;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2954/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento dell’11.06.2016, notificato il 06.07.2017, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione A.C., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 03.02.2018, notificata il 05.02.2018;

– in virtù di appello proposto dal medesimo A., la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 2954/2018, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado;

– la decisione di secondo grado evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la sostanziale stabilità della situazione nel Paese di origine del richiedente (Ghana, paese democratico e in grande espansione) e per non consentire il suo racconto (rappresentato dalla manifestata volontà di non accettare la carica di capo villaggio in quanto implicante un rito – previsto il sacrificio di animali e di persone;

– contrario alle sue radici cristiane) di desumere elementi da cui rilevare il fondato timore che il ricorrente potesse subire una persecuzione personale e diretta ovvero un danno grave alla sua persona ove tornasse in patria. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di specifica allegazione e dimostrazione di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali erano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, nè erano ravvisabili le condizioni di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 18;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione l’ A. affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno intimato ha depositato solo “atto di costituzione” per eventualmente partecipare alla discussione.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non essersi la corte distrettuale – nonostante il diverso enunciato – attenuta ai criteri stabiliti dalla normativa per la violazione della credibilità soggettiva e/o oggettiva delle dichiarazioni del richiedente e di fatto avrebbe disatteso il “rischio effettivo” del ricorrente di subire un “grave danno” nel caso di rientro nel Paese di origine, del tutto minimizzando il contesto generale di violazione dei diritti umani e gli abusi messi in atto dalle forze dell’ordine del Ghana, in assoluta violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sul giudice.

La censura non può trovare accoglimento.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, prescrive che il richiedente asilo sia “tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”; il successivo comma 3, alla lett. b), stabilisce poi che l’esame della domanda preveda la valutazione “della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente”.

In tesi di parte ricorrente il collegio dell’impugnazione, affermando che il migrante non aveva fornito in giudizio alcuna prova senza tuttavia fare menzione in alcun modo dei documenti prodotti all’interno della sentenza, avrebbe omesso di prendere in considerazione gli stessi al fine di valutare la credibilità del migrante, in violazione del disposto sopra richiamato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Un simile assunto difensivo non può essere condiviso, giacchè il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio.

Allo stesso modo la struttura lessicale della norma – che al comma 3 prevede che l’esame della domanda di protezione internazionale sia effettuato tramite la valutazione “della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente”, stabilendo poi, al comma 5, i criteri di procedimentalizzazione legale della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo – non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante all’esito della quale, soltanto nel caso in cui sia stata accertata l’inidoneità degli stessi a suffragare la domanda, vada apprezzata la credibilità in sè del narrato; al contrario il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, frutto del convergente impegno del migrante chiamato a fornire ogni elemento e documento disponibile a suffragio della propria domanda (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1) e a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la medesima (art. 3, comma 5, lett. a) – e suo personale, in adempimento del dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti attraverso l’espletamento di un’attività istruttoria ufficiosa secondo le modalità previste dalla legge.

L’obbligo di presentazione di tutti gli elementi e della documentazione necessari a motivare la domanda costituisce perciò un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui il migrante è tenuto nel momento in cui propone la domanda di protezione internazionale, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

Nel caso di specie il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto (a pag. 4 della sentenza impugnata) che il racconto, “basato su di una situazione soggettiva nel non voler accettare la carica di capo villaggio”, non riguardasse il Ghana, “paese democratico e in forte espansione”; nè le sue affermazioni – circa un rischio soggettivo – erano supportate da idonea documentazione per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante e dirimente ai fini della valutazione della domanda presentata, implicitamente ritenendo che le ulteriori risultanze disponibili, di cui si lamenta il mancato esame, non avessero valore probatorio tale da consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la corte territoriale concluso per l’inesistenza anche dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante il ricorrente non abbia chiesto alcuna protezione delle forze di polizia del suo Stato di origine proprio perchè non intenzionate a garantirla dal momento che i riti allegati costituiscono parte integrante della loro cultura da apparire ai loro occhi come normali.

Il secondo motivo è inammissibile.

La corte d’appello ha espresso un giudizio di non credibilità della narrazione proveniente dal ricorrente in ordine alla sua condizione di predestinato alla carica di capo villaggio, e ciò ha fatto sulla base di una motivazione, svolta alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, la quale ha posto l’accento sulla mancanza di elementi di riscontro, quantomeno intrinseci, del racconto concernente la necessità di riti contrari alla religione cristiana per assumere la carica definita ereditaria, neppure risultando sufficientemente chiarita la vicenda quanto agli animali da sacrificare e la conseguente persecuzione personale in ipotesi di non adempimento del rito sacrificale.

Ha affermato la Corte territoriale che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto “l’impossibilità di ravvisare nel racconto del richiedente elementi suscettibili di costituire valido presupposto per la tutela richiesta basata solo su motivi economici di carattere personale”. A fronte di tale accertamento di merito nulla rileva l’omessa considerazione della riferibilità dei riti allegati alla cultura del Ghana, ragione per la quale non avrebbe richiesto la protezione delle forze di polizia del suo Stato, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il mancato esame di un elemento di giudizio può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali siffatta circostanza trascurata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 28 settembre 2016 n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014 n. 25756). Indicazione che nel caso di specie manca, non avendo neanche chiarito la ragione per la quale non avrebbe potuto determinarsi ad una scelta diversa;

– con il terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere la corte di merito fatto alcun esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione del Ghana, senza procedere al reperimento di documentazione attuale ed aggiornata.

Il motivo è inammissibile perchè mira a rappresentare una situazione di fatto diversa, peraltro in forma assolutamente generica, rispetto a quella che risulta dall’esame del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello. In particolare la Corte non ha soltanto qualificato non credibili le vicende narrate ma ha anche chiarito che da fonti pubbliche risulta che il Ghana è un paese politicamente democratico e stabile, nel quale si sono svolte nell’anno 2016 sia elezioni presidenziali sia elezioni parlamentari, così ritenendo non integrata la condizione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (condizione detentiva inumana e degradante) e ha svolto un’indagine specifica sulle condizioni generali con riferimento alle criticità allegate;

– con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la situazione descritta dall’ A. doveva almeno condurre a riconoscere la tutela umanitaria proprio per la situazione del suo Paese che versa in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, dal momento che egli non ha più un lavoro e si troverebbe in una situazione socio-politica-economica generale molto compromessa. Come riferito nei report prodotti fin dal ricorso introduttivo, il Ghana è uno Stato con un insufficiente sistema giuriziario e dove le violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno. A tacere poi del fatto che il ricorrente – a differenza di quanto erroneamente affermato nella sentenza – è titolare di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con decorrenza dal 6 marzo 2018.

Parimenti inammissibili sono le allegazioni operate con il quarto motivo che ostendono, pur sotto l’apparente veste di un preteso errore di diritto, una critica puramente motivazionale, non più rappresentabile alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale idoneo vizio cassatorio, e sollecitano perciò una rivisitazione delle risultanze di fatto della vicenda e del giudizio riguardo ad esse enunciato dal giudice di merito, che ha inteso escludere, con ciò sottraendosi pure al denunciato vizio di motivazione apparente, le ragioni di concessione della misura richiesta dando, tra l’altro, atto insieme all’insussistenza di oggettivi fattori di rischio in caso di rimpatrio. Del resto il ricorrente ha provato di avere svolto un lavoro a tempo determinato di soli tre mesi (dal 02.01.2018 al 30.04.2018), per cui non può ritenersi neanche dimostrato un rilevante livello di integrazione e di autonomia nel nostro Paese, come correttamente rilevato dai giudici di merito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il Collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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