Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21448 del 19/09/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 21448 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 18819-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega In atti;
– ricorrente –
2013
contro
12016
COLUCCI
ANTONIA
CLCNTN54D41017tV,
elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D, (STUDIO
AVVOCATO FALLA TRELLA MARIA LUISA) presso lo studio
Data pubblicazione: 19/09/2013
degli avvocati RIOMMI MAURIZIO e MICHELI CARLO che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 798/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 04/03/2008 R.G.N.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Presidente e Relatore
Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
121/20006;
La Corte
Rilevato che la Corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il
4 marzo 2008, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto
la domanda avanzata nei confronti della società Poste Italiane da Antonia
al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo dal 2
ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, con la conversione del rapporto in quello
di lavoro a tempo indeterminato e la riammissione in servizio, nonché con la
condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate medio
tempo re;
che avverso la suddetta pronuncia la società soccombente ha
proposto ricorso per cassazione, poi illustrato con memoria;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata;
che dal verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la
predetta lavoratrice e depositato da Poste Italiane in prossimità dell’udienza
di discussione, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole
e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso
di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale;
che pertanto si deve ritenere la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto
di interesse delle parti a proseguire il processo;
Poste Italiane c. Colucei
Coluccci e diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto
che alla cessazione della materia del contendere consegue la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e
quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione,
formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre
2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341);
che in considerazione dell’intervenuta conciliazione anche con
riferimento alle spese processuali, si devono compensare quelle del giudizio di
legittimità;
P. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente fra le parti
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente