Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21448 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21448 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
BOISCILIO Luisa;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
169/04/07, depositata il 14 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso

Data pubblicazione: 10/10/2014

’me

Basile, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il
diritto di Luisa Boischio al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sul
trattamento di fine rapporto corrispostole dal datore di lavoro Alitalia s.p.a.

ritenuta del 12,50% e restituire al contribuente la differenza tra quanto
versato dal sostituto d’imposta e la citata ritenuta, riducendo la base
imponibile del 2% per ogni anno successivo al decimo”, in quanto la
fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 42, quarto comma, del TUIR, laddove
la capitalizzazione della previdenza non può essere equiparata al reddito di
lavoro dipendente soggetto a tassazione separata.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità
della sentenza per violazione, rispettivamente, degli artt. 132 c.p.c. e 36,
comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per mancanza assoluta di
motivazione, priva di qualsiasi riferimento alla concreta fattispecie decisa, e
dell’art. 112 cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
Risulta, infatti, dal testo della stessa sentenza impugnata che la
contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenutale sul
trattamento di fine rapporto corrisposto dall’Alitalia s.p.a. per errata
applicazione dell’art. 2 della legge n. 482 del 1985, sostenendo, in
particolare, che, ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare, non
dovevano essere calcolate la tredicesima mensilità e l’indennità operativa
maturate fino al maggio del 1982.
Appare evidente, pertanto, che la sentenza è affetta da nullità perché
tratta di questione — sopra riportata in narrativa — del tutto estranea al thema
decidendum.
2. Con il terzo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 14, terzo
comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 (nel testo sostituito dall’art. 2 della legge
2

Il giudice d’appello ha ritenuto che “l’amministrazione deve applicare la

n. 482 del 1985) e si chiede se tale nonna — secondo la quale “se per il
lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
297 del 1982 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a
base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi
del primo comma non si tiene conto dell’eccedenza” — vada interpretata “nel
senso che, con la locuzione , il

dodicesimo dell’intera retribuzione globale di fatto percepita nell’anno, e
non già a una mensilità della paga base riferita a un mese di retribuzione
(…), con la conseguenza che ogni elemento retributivo aggiuntivo
continuativo (come, nella fattispecie, le quote di tredicesima mensilità e
indennità operativa) deve essere inserito nella base di calcolo ai fini della
determinazione dell’aliquota d’imposizione”.
Il motivo è fondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte,
alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del
processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost.,
nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod.
proc. civ., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità della
sentenza impugnata, la Corte di cassazione, qualora sia posta, con altro
motivo di ricorso, una questione di mero diritto e non siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito,
attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo: allorché,
infatti, la questione sia stata ritualmente prospettata sia in primo che in
secondo grado, non solo non vi è stata alcuna limitazione del contraddittorio
e del diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito è
compensata dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di
cui al citato art. 111 Cost. (Cass. nn. 24914 del 2011, 5729 e 8622 del 2012;
cfr. anche Cass., sez. un., n. 13617 del 2012).
Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è
consolidata, dopo un iniziale contrasto, nel senso, che il Collegio condivide,
secondo cui, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 26 settembre 1985,
n. 482, nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di
3

legislatore si sia riferito a una quota pari a una mensilità, vale a dire a un

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRWIJTARIA
imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono da
computare la tredicesima mensilità e l’indennità operativa: a tal riguardo, per
mensilità della retribuzione annua si deve, infatti, intendere non la somma
percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di
quelle percepite non periodicamente nel corso dell’anno, ma il risultato della
divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della .retribuzione
aggiuntive e dell’indennità operativa (Cass. nn. 14206 del 2004, 13801 del
2005, 9000 del 2007, 26487 del 2009, 9575 del 2012).
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
4. La relativamente recente stabilizzazione della giurisprudenza, a fronte
dell’iniziale contrasto, induce a disporre la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2014.

annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette mensilità

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