Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21447 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21143-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato DI AMATO ASTOLFO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE RISI FABRIZIO

gusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 20/05/08, depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 30 luglio 2008 la commissione tributaria regionale di Milano ha accolto l’appello proposto da V.A. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, annullando gli avvisi ((OMISSIS)) di diniego delle istanze di condono avanzate dal contribuente della L. 289 del 2002, ex art. 9-bis. Ha motivato la decisione ritenendo che la sanatoria si fosse perfezionata con il semplice pagamento della prima rata e che gli omessi pagamenti successivi non potevano inficiare la definitività del condono, essendosi per questa via “novata” l’obbligazione tributaria.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle entrate; il contribuente si è costituito con controricorso.

Con unico motivo, autosufficiente e corredato da idoneo quesito, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 9-bis cit., per avere i giudici d’appello esteso ai condono specificamente previsto da tale disposizione, la diversa disciplina dettata per il condono ordinario di cui all’art. 16 della Legge medesima.

Il rilievo coglie nel segno e consente la delibazione della questione sul cd. “condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle sentenze 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust.

civ. Mass. 2010, 10) e 11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20).

Con la prima pronunzia si è affermato: “Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 de 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”.

Con la seconda pronunzia si è ribadito: “In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma”.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1200 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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