Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21447 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21447 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO.CA . s.r.1., in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 4, presso l’avv.
Stefano Cattarulla, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Granata e
Concetta Gambia°, giusta delega in atti;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sez. staccata di Salerno, n. 120/02/05, depositata il 29 settembre 2005.

Data pubblicazione: 10/10/2014

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La RO.CA . s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di
Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello
dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento
emessi, ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1995 e 1996, nei confronti della
contribuente, per la ritenuta emissione in suo favore, da parte di società
cartiere, di fatture per operazioni inesistenti.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, la società denuncia la nullità della
sentenza in relazione all’art. 40 del d.lgs. n. 546 del 1992, agli artt. 299,
301, 327 e 161 cod. proc. civ., agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 6 della
CEDU.
Espone che il procuratore della contribuente, costituito in primo grado, a
seguito di un malore era caduto in corna irreversibile pochi giorni dopo la
notificazione del ricorso in appello, avvenuta in data 19 maggio 2004, ed era
poi deceduto il 4 ottobre 2004: di detta notificazione, quindi, la ricorrente
non ha avuto notizia (se non nel 2007, a seguito della notifica della
consequenziale cartella di pagamento), e ciò ha determinato sia
l’impossibilità della costituzione nel giudizio d’appello, e dunque la sua
nullità, sia la mancata conoscenza del processo ai fini dell’ ammissibilità
della presente impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c.
Formula, pertanto, il quesito “se, nell’ipotesi in cui la morte del
procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente
grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione,
intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso del termine per la
costituzione in giudizio, si verifica l’interruzione del processo e la
prosecuzione dello stesso determina la nullità del procedimento e della
sentenza comunque emessa”; e se tale evento “consenta alla parte
2

….”‘

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MIMI

l’impugnazione della sentenza tesa a far valere l’eventuale nullità entro il
termine lungo decorrente dalla data di effettiva conoscenza del processo”.
2. Il motivo è infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso per
tardività (notifica avvenuta dopo oltre tre anni dal deposito della sentenza).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che,
nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si
sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato

decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione
dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso
che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di
informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel
momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione (Cass., sez.
un., n. 12060 del 1998, seguita da Cass. n. 17573 del 2004; cfr., anche,
Cass. nn. 6300 del 2003 e 24271 del 2013).
Costituisce, quindi, circostanza dirimente ai fini del verificarsi
dell’interruzione del processo il fatto che l’evento morte del procuratore,
costituito in primo grado e destinatario della notificazione dell’atto di
appello, si verifichi durante il termine per la costituzione in giudizio e per
l’eventuale proposizione di appello incidentale, e non dopo la sua scadenza,
solo in tal caso configurandosi un vuoto in cui il diritto di difesa non trova
spazio, non essendo possibile l’adempimento del dovere di informare la
parte dell’avvenuta impugnazione e della necessità od opportunità di
costituirsi in giudizio e proporre, se del caso, un’impugnazione incidentale.
Nella fattispecie, il decesso del procuratore è avvenuto, come riferisce la
stessa ricorrente e risulta dal certificato allegato, il 4 ottobre 2004, ben oltre,
quindi, il termine per la costituzione in giudizio, essendo stato l’appello
notificato nel maggio precedente; né è fornita alcuna prova del fatto —
eventualmente degno di considerazione — che il procuratore stesso sarebbe
caduto in corna irreversibile pochi giorni dopo tale notificazione.
In definitiva, da un lato deve escludersi che nella specie si sia verificata
alcuna interruzione del processo; dall’altro, e con valore assorbente, va
rilevato che la ricorrente non ha in ogni caso dimostrato la mancata
conoscenza del processo per effetto degli eventi suddetti, di per se stessi,
peraltro, non rientranti nel disposto letterale del secondo comma dell’art.
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l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del

I

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

327 cod. proc. civ., il quale, com’è noto, prevede la possibilità
dell’impugnazione tardiva allorché la mancata conoscenza del processo
derivi dalla “nullità della citazione o della notificazione”, presupposti qui
non ricorrenti.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
spese, che liquida in €. 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2014.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle

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