Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21446 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21446 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 24203-2009 proposto da:
ZAGARIA

CESAREA

ZGRCSR72S42C514D,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentata
e difesa dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1747

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587;
– intimato –

Data pubblicazione: 19/09/2013

nonchè contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

avvocati STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4625/2008 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 22/11/2008 R.G.N.
2564/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Cesarea Zagaria chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Bari,
che ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Foggia
aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell’INPS.
Con ordinanza interlocutoria, del 13 novembre 2012, depositata il 7 dicembre 2012,
questa S.C. dichiarò la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata da un
ufficiale giudiziario incompetente territorialmente, e ne ordinò la rinnovazione entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il provvedimento interlocutorio fu notificato il 17 dicembre 2012.
Il ricorso per cassazione è improcedibile perché non è stato rispettato il termine per il
deposito di venti giorni dalla scadenza dei trenta giorni fissati dalla ordinanza per la
rinnovazione della notificazione.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde
il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20
luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012) in favore dell’Istituto
il cui difensore ha discusso la causa in udienza.

PQM
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione
delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’INPS, liquidandole in 1.000,00
euro per compensi professionali, 50,00 euro per spese borsuali, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2013.

Ragioni della decisione

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