Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21446 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21392/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cu in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello di P.G. e Sa.Vi., rigettò, nel contraddittorio degli altri comproprietari, la domanda di usucapione di un fabbricato avanzata da S.M.;

ritenuto che avverso la predetta statuizione ricorre S.M., con un indistinto complesso censuratorio, che per assicurarne accettabile comprensione è necessario scomporre in quattro profili di doglianza, in larga parte promiscuamente assemblati:

a) violazione e falsa applicazione “delle norme e principi in materia di usucapione e dell’art. 1158 c.c., omesso esame circa più fatti decisi della controversia”, con il quale il ricorrente assume, in sintesi, che:

– la sentenza aveva omesso di valutare le risultanze della prova per testi;

– L. aveva dichiarato che “da oltre venti anni nessun altro individuo si è mai opposto al possesso esclusivo ed incondizionato”, soggiungendo di non aver mai visto sui luoghi gli altri comproprietari;

– B. aveva stipulato un contratto di locazione con Sa.Ad., dante causa del ricorrente;

– G. e B. avevano affermato che S.M. aveva il possesso da oltre vent’anni, soggiungendo, il B., di aver sempre visto Sa.Al., padre di Ad.;

– la sentenza avrebbe dovuto spiegare perchè il ricorrente aveva dato luogo ad atti meramente gestionali;

– l’animus tollerante degli altri comproprietari avrebbe dovuto essere dimostrato da costoro;

– il ricorrente aveva agito nel proprio esclusivo interesse, quale unico possessore, non costando che avesse ricevuto un mandato espresso da parte degli altri titolari;

b) “illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto storico. Violazione di norme in materia di usucapione. Evidente contraddittorietà: illogicità della motivazione”, con il quale il ricorrente assume che:

– la sentenza aveva erroneamente apprezzato, come atto confessorio, la richiesta scritta con la quale il ricorrente avrebbe domandato agli altri comproprietari il rimborso delle spese occorse per la rimozione di manufatti in amianto, in quanto che aveva, invece “comunicato ai soli convenuti nel pendente giudizio di usucapione di aver provveduto in ottemperanza all’ordinanza del Comune di (OMISSIS) a commissionare lavori di bonifica dell’amianto, riservandosi la richiesta di rimborso delle spese, ma solo nei confronti di coloro che avrebbero contestato la sua domanda di usucapione e non nei confronti di coloro che avrebbero riconosciuto la sua domanda di usucapione”;

– la sentenza aveva omesso di apprezzare il riconoscimento del di lui acquisto per usucapione da parte degli altri comproprietari, documentalmente provato;

– con il predetto riconoscimento era stata effettuata una piena ricognizione del diritto del ricorrente;

– la sentenza, infine, era illegittima per avere affermato di non avere rinvenuto l’atto di compravendita attraverso il quale Sa.Ad. aveva alienato i propri diritti sul bene al ricorrente;

c) “violazione dei principi in materia di usucapione”, con il quale:

– vengono riportate considerazioni generali in ordine ai presupposti del possesso ad usucapionem:

– lo stesso non viene meno in caso di spoglio al quale segua reintegra;

– deve assumersi provata signoria ininterrotta, non derivante da tolleranza, ove il possessore muti le serrature, recinga l’immobile, ne vieti l’accesso, paghi per intero, e non pro quota, tasse e bollette, compia lavori di straordinaria manutenzione senza acquisire il consenso degli altri comproprietari;

– concludendo che tutte le predette attività erano state svolte da Al. e, indi, Sa.Ad.;

d) viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto doveva ritenersi ingiusta la condanna alle spese del doppio grado poichè “gli appellanti hanno formulato una domanda di usucapione che non è stata accolta (…) per effetto del mancato accoglimento di tale domanda avrebbe dovuto disporsi quanto meno la compensazione, in quanto le appellanti sono rimaste soccombenti rispetto a tale domanda chiesta in via riconvenzionale”;

considerato che il ricorso non supera la soglia dell’ammissibilità per il concorrere di una pluralità di convergenti e autonome ragioni:

1. questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018);

1.1. nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s’è detto, i singoli passaggi decisionali della statuizione impugnata, sul modello dell’atto d’appello, presentando in intreccio inestricabile di pretese, nonchè di, largamente immotivate, violazioni, compenetrate con il fatto;

2. l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831);

2.1. il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica, peraltro sommaria e priva della necessaria specificità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza documentale, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile vaglio di merito; senza contare che sarebbe occorso dimostrare la decisività della concreta omissione (sulla necessità del requisito cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308);

3. il ricorso, oltre ad evocare fatti, circostanze e documenti, come si è detto, in questa sede non conoscibili e, in parte, neppure specificati, non coglie la ratio decidendi e ambisce ad un inammissibile riesame di merito, invero:

a) la Corte d’appello nega che vi sia stato possesso ad escludendum;

b) che un tale possesso sia stato provato in capo ad Sa.Al. e A.;

c) distingue, facendo corretta applicazione dei principi di diritto, la successione nel possesso dall’accessione (avendo il S. acquistato a titolo particolare), in conformità di quanto più volte affermato da questa Corte, la quale ha chiarito che chi intende avvalersi dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell’usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorchè invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Sez. 6, n. 22348, 26/10/2011, Rv. 619866);

ulteriormente specificandosi che oggetto di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto; con la conseguenza che detto contratto non può avere ad oggetto il trasferimento del possesso di un immobile in sè e per sè (non collegato, cioè, alla cessazione della proprietà dello stesso) e da esso, ove comunque posto in essere dalle parti, non possono derivare gli effetti dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, in quanto il possesso “unibile” ai sensi di detta norma è esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito (Sez. 2, n. 9884, 12/11/1996, Rv. 500494);

d) spiega puntualmente che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (trattasi dell’applicazione del consolidato principio espresso reiteratamente da questa Corte, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159).

e) il vaglio probatorio costituisce attività devoluta al giudice del merito e, comunque, gli stralci riportati sono inconcludenti e palesemente inammissibili, laddove assegnano al teste valutazioni e definizioni giuridiche, quale la qualificazione di una condotta materiale in possesso;

f) la Corte locale non ignora affatto il trasferimento della quota di Sa.Ad. al ricorrente, costituendo la base fattuale del ragionamento di cui alla precedente lett. c);

g) il dedotto riconoscimento di alcuni comproprietari dell’usucapione in favore del ricorrente non può avere refluenze sulla decisione e l’atto non può ritenersi ricognitivo di alcunchè, proprio perchè stipulato solo da alcuni dei comproprietari;

h) inconferente risulta il richiamo alla prova della tolleranza, stante che, stante il regime di comproprietà, costituisce onere del comproprietario che rivendica l’acquisto per usucapione dell’intiero dimostrare di avere esteso il proprio dominio fattuale in contrasto con gli altri comproprietari;

i) l’apprezzamento probatorio della condotta del ricorrente, il quale aveva acquistato alcune quote dei comproprietari e richiesto la restituzione dello speso per la bonifica, salvo che vi fosse stata “rinuncia ai rispettivi diritti da parte dei comproprietari”, come riporta la sentenza, si appartiene all’insindacabile apprezzamento di merito, non potendosi, tuttavia, sia pure in disparte, non osservare che la critica mossa col ricorso è priva di logica conducenza;

I) ovviamente, è appena il caso di soggiungere che la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

4. quanto alle spese la sentenza ha applicato correttamente il principio di soccombenza e, peraltro, non è dato sapere in cosa sia consistita la domanda riconvenzionale (che si asserisce d’usucapione) che la controparte avrebbe avanzato, secondo l’assunto del ricorrente;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non v’è luogo a regolamento del capo delle spese poichè le controparti sono rimaste intimate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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