Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21445 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21105-2015 proposto da:

S.A., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BIANCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO PIAZZA;

– ricorrenti –

contro

D.L.;

– intimata –

e contro

AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA

DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti con procura –

avverso la sentenza n. 3532/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale CAPASSO LUCIO chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto, ai fini che qui rilevano, opportuno ricordare della vicenda qui al vaglio quanto segue:

– S.A. e C. (padre e figlio) convenivano in giudizio l’Agenzia del demanio, l’avv. Matteo Cinque, in qualità di amministratore dei beni confiscati a seguito di misura di prevenzione e D.L., chiedendo che:

a) fosse dichiarata in capo ad S.A. la proprietà di un fondo rustico a lui pervenuto, per scrittura privata dell'(OMISSIS), da D.L., nonchè la proprietà della villa costruita, ai sensi dell’art. 934 c.c.;

b) accertarsi l’uso e il diritto d’abitazione in favore di S.C.;

c) in subordine disporsi il trasferimento del fondo ex art. 2932 c.c.;

– narravano gli attori che S.A. aveva trasferito il fondo solo per ragioni fiscali alla D. e la seconda aveva ritrasmesso il cespite con contro-scrittura, cespite che, tuttavia, era rimasto sempre nella disponibilità del S., il quale negli anni (OMISSIS) vi aveva edificato due villette abusive e, nel (OMISSIS), altra villetta, sempre abusiva, successivamente frazionando il fondo;

– con decreto n. 239 del 20/5/1995 il Tribunale penale di Napoli aveva disposto il sequestro dei predetti beni, applicando misura di prevenzione ai danni di S.C. (nato nel (OMISSIS), parente omonimo dell’attore e coniuge della D.);

– con decreto n. 7/1998 il medesimo Tribunale aveva revocato il sequestro limitatamente alle prime due villette, confermando la confisca per la terza;

– con citazione del 1997 i S., chiamavano in giudizio la D. e l’amministratore giudiziale, in persona dell’avv. Matteo Cinque, chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta del contratto con il quale S.A. aveva trasferito il fondo alla D.;

– il Tribunale, con sentenza del 19/12/1999, dichiarò la domanda improponibile;

– la Corte d’appello, con sentenza del 17/10/2000, dopo aver affermato, in contrasto con la prima sentenza, la proponibilità della domanda, la rigettò nel merito, assumendo l’insussistenza della dedotta simulazione, in quanto la cessione era stata effettivamente voluta, dichiarando, altresì, inammissibile, perchè nuova, la domanda con la quale gli appellanti avevano chiesto accertarsi il contenuto della contro-scrittura (quella della D. in favore del S.), da qualificarsi quale negozio di ritrasferimento;

– il Tribunale penale, con provvedimento n. 331 del 19/11/2007, investito, in sede d’incidente d’esecuzione, secondo quel che riporta la sentenza oggi impugnata aveva osservato che “solo in via incidentale la Corte di Appello aveva interpretato come retrovendita la scrittura privata per cui è causa, essendo quindi necessario che vi fosse un accertamento in senso proprio da parte del giudice civile, accertamento pregiudiziale rispetto ad ogni decisione da prendersi da parte del Tribunale penale”;

– notificato nuovo atto di citazione, il Tribunale civile rigettò la domanda, rilevando che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2, la proprietà del terzo estraneo alla procedura doveva risultare da epoca preesistente al sequestro ed essere opponibile a quest’ultima e che sulla base dei detti presupposti spettava al giudice penale verificare se il bene si appartenesse a terzo estraneo al procedimento di prevenzione, soggiungendo che la confisca dava luogo ad un acquisto a titolo originario da parte dello Stato;

– affermava, altresì, il Tribunale che la scrittura privata: “non costituisce affatto un atto di retrocessione della proprietà contestualmente compravenduta, tant’è che in essa si prevede viceversa l’obbligazione per l’acquirente D. di ritrasferire il possesso e stipulare il necessario atto pubblico di vendita entro 10 giorni dalla richiesta formulata a mezzo raccomandata dall’alienante S.”;

– la scrittura, senza data certa, non era opponibile alla procedura di prevenzione e, pertanto, priva di efficacia rispetto alla confisca;

– la domanda ex art. 2932 c.c., veniva disattesa poichè il bene era stato oggetto di sequestro e poi di confisca ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, (Cass. n. 6661, 30/3/2005);

– il preteso diritto d’uso e di abitazione non aveva rilievo alcuno;

– la Corte d’appello con la sentenza qui gravata rigettò l’impugnazione dei S. sulla base di quanto segue:

a) non si configurava giudicato a riguardo della natura del contratto di retrovendita menzionato nella precedente sentenza d’appello, stante che in quella sentenza si era inteso esclusivamente escludere che “la scrittura privata per cui è causa possa qualificasi come controdichiarazione simulatoria (…) L’affermata natura giuridica di tale contratto come atto immediatamente traslativo non costituisce, quindi, presupposto logico della decisione del giudice del gravame ai fini del rigetto della domanda di simulazione”;

b) la domanda era, tuttavia, fondata, laddove affermava la natura immediatamente traslativa e non meramente obbligatoria della predetta scrittura;

c) però una tale scrittura era inopponibile alla confisca perchè priva di data certa e perchè la domanda giudiziale non risultava anteriormente trascritta, soggiungendo che: “ciò che rileva, ai finì del giudizio penale di esecuzione relativo alla misura della confisca, non è solo la titolarità preesistente al sequestro del diritto di proprietà in capo a al soggetto e straneo alla vicenda penale, ma anche l’opponibilità di tale titolarità alla procedura cautelare”;

ritenuto che i S. ricorrono con cinque motivi e che l’Agenzia del demanio e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, hanno depositato “atto formale di costituzione”, senza svolgere difese, non avendo provveduto a notificare nei termini di legge controricorso;

ritenuto che il Procuratore generale ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali chiede rigettarsi il ricorso;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 263 e 676 c.p.p., L. 31 maggio 1975, n. 575, art. 2, commi 3, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la Corte d’appello, dopo aver correttamente affermato l’efficacia traslativa della contro-scrittura, invece che limitarsi ad accertare la proprietà dei beni richiesti in capo agli appellanti, “rimettendo alla sezione M.P. del Tribunale la valutazione della prevalenza o meno della confisca sull’accertata proprietà e l’acquisita proprietà sul bene da parte dell’Agenzia”, aveva rigettato la domanda; difatti, il Tribunale penale, adito in sede d’incidente d’esecuzione, aveva devoluto al giudice civile l’accertamento concernente la natura della scrittura di cui si discute, riservando a sè stesso la successiva rivalutazione di un tale accertamento;

ritenuto che con il secondo motivo i S. deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che con la domanda introduttiva essi avevano “chiesto l’accertamento (non della prevalenza del loro diritto rispetto al provvedimento di confisca, ma) del loro diritto di proprietà” e l’eccesso di pronuncia della Corte locale trovava conferma nel fatto che il giudice penale aveva rimesso le parti “dinanzi al giudice civile per l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà”;

considerato che i primi due motivi, fra loro correlati, debbono essere disattesi per le convergenti e autonome ragioni di cui appresso:

a) non consta che sul punto i ricorrenti abbiano avanzato specifico motivo d’appello al fine di censurare sotto tale specifico profilo, che involge vizio di ultrapetizione, la sentenza di primo grado, alla quale dovrebbe addebitarsi l’esubero di decisione, e questa Corte non è in condizione di far luogo ad ulteriori verifiche, stante che, enucleati i motivi d’appello dalla Corte locale a pag. 7 e segg., i ricorrenti non deducono erronea interpretazione di essi da parte del Giudice di secondo grado, sia pure implicitamente, trascrivendone il contenuto;

b) l’accertamento della titolarità devoluto dal Tribunale penale in sede di esecuzione (decreto del 19/11/2007) al giudice civile, tenuto conto della domanda attorea successivamente formulata, con la quale avevano chiesto (siccome si trae dal loro stesso narrato in ricorso) accertarsi la proprietà in capo ad S.A., in virtù della vendita di cui alla scrittura privata dell'(OMISSIS), il diritto di abitazione in favore di S.C. e, in subordine disporre il trasferimento ex art. 2932 c.c., necessitava statuirsi con attitudine al giudicato nei confronti di tutti i soggetti in causa, fra i quali la convenuta Agenzia;

b1) di conseguenza, quale che fosse il valore da attribuirsi alla scrittura privata di cui s’è detto (contratto preliminare o definitivo), l’accertamento della titolarità non avrebbe potuto prescindere dalla verifica dell’opponibilità della stessa alla procedura, la quale, come si è detto, era parte in causa;

b2) proprio per quanto sopra, l’aver predicato, sia pure ad abundantiam, che l’acquisto, da intendersi a titolo originario da parte della procedura, la rendeva “insensibile alle vicende traslative del diritto”, non esorbita dal perimetro decisorio assegnato al Tribunale e, quindi, alla Corte locale, oltre a risultare conforme al principio in questa sede, assai di recente, condivisamente enunciato, secondo il quale l’acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca “ex lege” n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, cit. L. n. 228, ex art. 1, comma 194, la stessa, in base al principio “tempus regit actum” (Sez. 2, n. 12586, 18/05/2017, Rv. 644278);

ritenuto che con il terzo motivo si allega violazione e falsa applicazione dell’art. 2704, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, affermandosi che i ricorrenti avevano, con il primo motivo d’appello, contestato la sentenza di primo grado per avere affermato la inopponibilità e inefficacia della scrittura a riguardo della misura di prevenzione; la sequenza dei dati fattuali (elencati a pag. 16 del ricorso), messi a disposizione della Corte d’appello, dimostravano, ai sensi dell’art. 2704, c.c., l’anteriorità della scrittura rispetto alla confisca;

ritenuto che con il quarto motivo viene prospettata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la sentenza aveva finito per travisare la prova, avendo affermato l’assenza di certezza della data, invece, inequivocamente dimostrata dall’attestazione del Comune di Castelvolturno, recante la data del 21/4/1989, posta in calce alla scrittura privata dell’8/5/1985;

ritenuto che con il quinto motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2653 c.c., comma 1, n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto segue: a) la questione della mancanza di preventiva trascrizione della domanda giudiziale non aveva costituito ratio decidendi, perchè priva di autonomia; b) qui non soccorreva l’effetto prenotativo di cui all’art. 2653 c.c., in quanto non si trattava di risolvere un conflitto fra più titolari del medesimo diritto (uno derivante da contratto e l’altro dalla sentenza);

considerato che i motivi da tre a cinque, a parte ogni altra considerazione, alla luce del riportato indirizzo di legittimità, fatto proprio dal Collegio, secondo il quale l’acquisto per confisca opera a titolo originario, sono privi di rilevanza;

considerato che non v’è luogo a regolare il capo delle spese poichè le controparti sono rimaste intimate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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