Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21445 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28361-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 10.6.08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 44 in data 10-6-2008 depositata il 28- 10-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermativa nella parte che interessa della sentenza della CTP di Genova che aveva annullato l’atto di accertamento dell’Ufficio nei confronti di D.U., relativo alla mancata applicazione di IVA sulla vendite di autovetture usate, ritenendo che il contribuente correttamente avesse applicato la esenzione derivante dal cd. “regime del margine” di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito nella L. n. 85 del 1995.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo l’Ufficio deduce vizio di motivazione asserendo che la CTR aveva ritenuto sussistente il requisito soggettivo per la applicazione del regime del margine sul solo rilievo della annotazione sulla fattura da parte del cedente comunitario che la cessione non era sottoposta a tasse di trasferimento con mancata indicazione di IVA. Rileva che a tutte le cessioni intracomunitarie anche in regime di IVA ordinano non si applica l’IVA, per cui la mera dizione di cui sopra era inidonea a provare che il cedente non aveva potuto detrarre l’IVA sul proprio acquisto.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 36 cit.) in quanto la natura di soggetto passivo IVA in capo al cedente comunitario derivava dall’avere egli presentato il modello “intrastat” proprio delle cessioni ordinarie.

Il primo motivo pare fondato.

Infatti, la mera menzione sulla fatture di vendita dell’autoveicolo al contribuente della esenzione da IVA non è sufficiente a dare la prova della sussistenza del requisito soggettivo per usufruire del “regime del margine” in quanto tale esenzione è propria anche delle cessioni ordinarie, laddove il requisito specifico da provare consiste in un fatto “a monte” ovvero la mancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente (v. Cass. n. 3427 del 2010).

Il secondo motivo peraltro carente di autosufficienza rimane assorbito.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Liguria che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e, rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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