Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21445 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21445 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOFIND s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 23, presso l’avv. Cinzia De
Micheli, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Mario
Menghini, Gianpaolo Alice e Luigi Paolo Comoglio, giusta delega in atti;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE;

intimati

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.
58/36/06, depositata il 19 febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

Data pubblicazione: 10/10/2014

udito l’avv. Gianpaolo Alice per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per il rinvio della causa al primo giudice.
Ritenuto in fatto
1. La Sofind s.r.1., già Sofind di Berlini Claudio e C. s.a.s., ha proposto
ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la

legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della
contribuente a titolo di ILOR per gli anni 1996 e 1997.
Il giudice d’appello, dopo aver respinto, in conformità alla decisione di
primo grado, alcune censure procedimentali sollevate dalla contribuente e
riproposte in appello, ha ritenuto fondati i recuperi effettuati dall’Ufficio,
concernenti sia l’indebita deduzione di costi riferiti ad operazioni inesistenti
o non inerenti, sia l’omessa contabilizzazione di ricavi.
2. Gli intimati Ministero dell’economia e delle finanze ed Agenzia delle
entrate non si sono costituiti.
Considerato in diritto
1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la
ricorrente, premesso che all’epoca dei fatti cui si riferiscono gli avvisi di
accertamento impugnati (anni 1996 e 1997) la stessa era una società in
accomandita semplice, chiede che venga rilevata la nullità dell’intero
giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci,
litisconsorti necessari e destinatari di separati atti impositivi ai fini
dell’IRPEF sul reddito di partecipazione.
Il rilievo è fondato.
Premesso che è pacifico, come risulta dalla stessa sentenza impugnata,
che l’attuale Sofind s.r.l. negli anni — oggetto di accertamento — 1996 e 1997
era una società di persone denominata Sofind di Berlini Claudio e C. s.a.s.,
occorre fare applicazione del consolidato principio secondo il quale
l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica
delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di
cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
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quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la

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indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci
o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo
il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,

all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario: pertanto, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al
giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 111, secondo comma, Cost.,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass.,
sez. un., n. 14815 del 2008 e succ. conff.).
2. Pertanto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero
giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta
anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria
provinciale di Vercelli.
3. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di proposizione
del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per disporre la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero
giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione
tributaria provinciale di Vercelli.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERR

bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto

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