Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21444 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10626-2015 proposto da:

COMUNE TRAPANI in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MILAZZO;

– ricorrente –

contro

RIFUGIO MIMIANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE EROI 8, presso lo studio

dell’avvocato LARA CARNEVALI, rappresentato e difeso dall’avvocato

IGNAZIO SCARDINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Trapani, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani il 19.2.200/ con il quale, ad istanza della società “Rifugio Mimiani s.r.l.”, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 130.817,02 a titolo di oneri e competenze maturate fino al 31/12/2006 per il servizio di custodia dei cani oggetto del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani in data 11/02/200.

Espose che, a margine del procedimento penale aperto nei confronti di R.G. per il reato di maltrattamento di animali, in data 11.2.2005, il GIP del Tribunale di Trapani aveva disposto il sequestro preventivo del canile sito in c/da (OMISSIS) e degli animali in esso illecitamente detenuti, con affidamento di questi ultimi in giudiziale custodia al responsabile di idonea struttura della Pubblica Amministrazione, e, poichè il Comune di Trapani non disponeva di struttura idonea ad accogliere i cani in sequestro, il GIP aveva autorizzato il loro trasferimento presso una struttura privata convenzionata con il Comune, individuata nel “Rifugio Mimiani s.r.l.”.

Oppose l’Ente che nessuna responsabilità giuridica era sorta per il Comune di Trapani, in quanto al momento del sequestro, i cani non si trovavano in condizione di randagismo, essendo ricoverati nella struttura del R., il quale si occupava – sia pure in maniera ritenuta non adeguata – della loro cura e nutrizione, e che, in ogni caso; non erano opponibili al Comune di Trapani i provvedimenti giudiziari di sequestro,Q successivo ricovero dei cani, trattandosi di oneri soggetti ad anticipazione a carico dell’erario a norma dell’art. 265 c.p.p..

La società Rifugio Mimiani s.r.l., costituitasi in giudizio, contestò il fondamento dell’opposizione e ne chiese il rigetto.

Il Tribunale di Trapani, con sentenza dei 4/11.5.2009, accoglieva la proposta opposizione, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo, e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Trapani, la società Rifugio Mimiani srl, erroneamente, faceva discendere dalla convenzione stipulata con il Comune di Trapani in data 2/3/2004, avente ad oggetto “il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi”, l’obbligo per quest’ultimo ente di corrispondere il compenso per il servizio di custodia effettuato su disposizione dell’A.G. penale. Ometteva, però, di considerare che la condizione nella quale versavano gli animali in sequestro non era riconducibile a quella di cani randagi, dal momento che gli animali trovavansi da tempo ricoverati ed accuditi in una apposita struttura, gestita dal R., il quale, peraltro, all’esito del procedimento penale celebrato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Trapani, era stato mandato assolto dal reato di maltrattamento di animali ascrittogli.

Sotto altro profilo, evidenziava che l’affidamento in custodia degli animali de quibus era stato disposto, non già in esecuzione della convenzione con il Comune di Trapani – che perciò non era stato in alcun modo coinvolto nella procedura di sequestro – bensì per ordine impartito da organi statali (la Questura di Trapani, con avallo dell’A.G. procedente), in esecuzione di un provvedimento di sequestro penale.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società Rifugio Mimiani srl, sostenendo che i cani di che trattasi erano stati catturati e ricoverati in struttura privata gestita da R. ed altri associati e, pertanto, il Rifugio Mimiani avrebbe dovuto prendere in consegna cani già catturati e ricoverati, ma pur sempre randagi e, dunque, la custodia rientrava nel contenuto dei patti contrattuali, contenuti nelle convenzioni tra il canile Rifugio Mimiani e Comune.

La Corte di Appello di Palermo accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Secondo la Corte di Palermo andava, anzitutto, considerato che il GIP aveva disposto l’affidamento dei cani in custodia cautelare ad una Struttura della Pubblica Amministrazione e che solo successivamente considerata, su segnalazione della Questura dell’insufficiente capacità recettiva del canile comunale, aveva disposto la custodia in strutture in convenzione con l’Ente pubblico e presso la struttura privata Rifugio Mimiani srl. E, comunque, la situazione dei cani di che trattasi che vivevano in deplorevoli condizioni non era molto dissimile dalla situazione dei cani randagi, pertanto, il costo di tale custodia, giusta la Convenzione stipulata tra la struttura privata e il Comune, ricadeva sul Comune di Trapani.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Trapani con ricorso affidato a quattro motivi. La società Rifugio Mimiani srl ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso il Comune di Trapani lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte distrettuale, nel ritenere che il Comune di Trapani fosse, obbligato a corrispondere le competenze per la custodia dei cani disposta dal GIP nel procedimento penale a carico del signor R., gestore del canile privato in Trapani, non avrebbe tenuto conto che una spesa, anche quella di cui al caso in esame, non può essere posta a carico dell’Ente pubblico senza l’osservanza del procedura prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 e, cioè, se non sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5. Con l’ulteriore precisazione che (….) nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni (…)”.

1.1. = Il motivo è inammissibile perchè prospetta una questione nuova la cui soluzione implicherebbe una valutazione di accertamento in fatto, non proponibile e, comunque, non esigibile nel giudizio di cassazione.

Vero è che la nullità di un impegno di spesa di un Ente pubblico perchè non assunto secondo la procedura D.Lgs. n.. n. 267 del 2000, ex art. 191 sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, anche nel giudizio di cassazione. Epperò, non è rilevabile d’ufficio, come nel caso in esame, la nullità che presuppone l’accertamento di ulteriori dati di fatto la cui esistenza richiederebbe ulteriori indagini non esperibili nel giudizio di legittimità. Nel caso specifico, il ricorrente afferma che la spesa di che trattasi non risulta sia stata assunta dal Comune di Trapani, secondo la procedura D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 191 ma non specifica se e in quali termini nel giudizio di merito sia stata, accertata la mancata assunzione della spesa di cui si dice, dovendosi considerare che, nel caso in esame, andava escluso che l’impegno economico, quale che fosse, assunto con la Convenzione intervenuta tra la società Rifugio Mimiani e il Comune di Trapani, non avesse trovato riscontro nel competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 153, comma 5. Piuttosto, a tal fine, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire, e non lo ha fatto, il mancato inserimento nel programma di bilancio di previsione del Comune di Trapani, dell’impegno economico assunto con la Convenzione intercorsa tra il Comune e la società Rifugio Mimiani perchè il diritto fatto valere dalla società discendeva direttamente dalla Convenzione di cui si dice, e già esistente, ancor prima che il diritto di che trattasi fosse esercitato.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il rapporto di custodia, come risulta dal verbale di affidamento in custodia, era intercorso direttamente con la società Rifugio Mimiani, senza che fosse direttamente interessato il Comune di Trapani.

2.1.= Il motivo è infondato.

Come emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata il GIP nel disporre il sequestro degli animali, uniformandosi alla normativa di cui alla L. n. 281 del 1991, recepita dalla Regione Siciliana con L. n. 15 del 2000, aveva demandato la custodia ad idonea struttura della Pubblica Amministrazione e, soltanto, in un secondo tempo, avendo constatato l’insufficiente capacità recettiva del canile comunale, aveva autorizzato il trasferimento dei cani presso la struttura privata di pertinenza del Comune di Trapani, affinchè espletasse, anche. con riguardo ai cani in sequestro, l’attività di custodia e cura degli animali randagi, ordinariamente svolta sulla base della convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale. E’ evidente& che il Gip ha disposto la custodia nei confronti di una società perchè ha accertato che il Comune, per assolvere i propri impegni di custodia dei cani randagi e privi di proprietario, aveva affidato il relativo servizio, in parte o totalmente, a privati, stipulando con gli stessi una Convenzione. In buona sostanza, l’affidamento disposto dal GIP nei confronti della società Rifugio Mimiani deve essere inteso come affidamento disposto nei confronti del Comune, avendo lo stesso affidato il compito, che lo stesso per legge doveva svolgere, a privati mediante convenzione.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata, che il Collegio condivide, ha avuto modo di chiarire, “(….) in definitiva sul Comune gravava, a prescindere dal provvedimento di sequestro, l’obbligo di custodire i cani de quibus e, quindi, di affidarli nell’accertata impossibilità di adempiere a tale specifica incombenza per l’acclarata insufficienza delle strutture di cui aveva la diretta disponibilità alla struttura, gestita dalla società Rifugio Mimiani, con la quale del resto aveva stipulato apposita convenzione (…) Il Procuratore della repubblica di Trapani, con nota del 7 giugno 2005 aveva invitato il Sindaco di Trapani a prendere in carico il soggiorno dei cani trasferiti presso la struttura del Rifugio Mimiani e che l’anzidetto Sindaco aveva manifestato la disponibilità a prendere in carico gli animali sottoposti a sequestro (….)”..

3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 4,58 e 168 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente, la decisione della Corte di Appello sarebbe erronea perchè da un lato determinerebbe il compenso al custode giudiziario in misura diversa rispetto alle tabelle e agli usi richiamati dal D.P.R. n. 115 del 2000, art. 58 e, dall’altro, sottrae la liquidazione delle spettanze del custode alla competenza funzionale del magistrato che procede per attribuirla a quella dell’incompetente giudice civile.

3.1.= Il motivo rimane assorbito dal rigetto dei precedenti motivi, perchè la censura presuppone che, onerato del pagamento delle spettanze della società Rifugio Mimiani, fosse l’Amministrazione giudiziaria e non, invece, come già si è detto il Comune di Trapani.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che i cani sequestrati provenivano, anche da territori limitrofi e, dunque, avrebbe dovuto essere interessati, anche, i Comuni limitrofi.

4.1.= Il motivo è inammissibile per novità.

E’ ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Ora, nel caso in esame, non risulta dalla sentenza impugnata che la questione relativa alla circostanza che i cani rinchiusi nel canile tenuto dal R., provenivano, anche, da territori limitrofi, nonostante il ricorrente specifica che tale circostanza risulterebbe dalla sentenza penale a carico di R. e dalla lettera del Sindaco di Trapani del 1 luglio 2015, tuttavia, non sembra che nel giudizio di appello la questione sia stata eccepita almeno nel senso di una solidarietà passiva del Comune di Trapani con altri Comuni limitrofi per il pagamento dell’indennità di custodia richiesta dalla società Rifugio Mimiani srl.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.800,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA