Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21443 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23191-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione distaccata di MESSINA del 16.5.08,

depositata il 05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 127/26/08 in data 16-5-08 depositata il 5-9-08, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado della CTP di Messina, disponeva il rimborso dell’IRPEF in eccedenza trattenuto e versato dalla Amministrazione Provinciale di Messina sulla indennità di fine rapporto spettante al contribuente Z.A..

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 esponendo che la CTR aveva escluso la sussistenza della decadenza della istanza di rimborso del contribuente in relazione al termine di 18 mesi, portato ” ratione temporis” dalla norma citata.

Sostiene che al contribuente il trattamento di fine rapporto era stato corrisposto in due soluzioni successive, e che la prima era stata disposta con delibera dell’ente datore di lavoro in data 8-12- 2006, laddove la istanza di rimborso era stata avanzata dallo stesso in data 29-10-1988, con conseguente superamento del termine decadenziale, che ad avviso dell’Ufficio decorre dalla data della delibera.

L’assunto non è fondato. Per giurisprudenza costante della Corte (v.

Cass. 12808 del 2000, Cass. n. 2282 del 2011) il termine di decadenza, versandosi in tema di “versamento diretto” da parte dell’ente sostituto di imposta della ritenute IRPEF sulle spettanze del lavoratore, decorre dalla data di detto versamento, che non coincide con la data della deliberazione, essendo evidentemente un adempimento esecutivo necessariamente successivo.

Ne consegue che non risultando la data esatta di tale versamento, non è possibile operare un calcolo attendibile, ed il motivo sul punto manca di autosufficienza”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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