Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21442 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 27/07/2021), n.21442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17813-2018 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO FERRARO,
ANTONELLA TERRANOVA e DANIELA AGNELLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3583/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,
depositata il 06/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 3583/2017 depositata il 6.12.2017, non
notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30 aprile 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
che:
– La Commissione Tributaria Provinciale di Bari pronunciava sentenza con la quale rigettava il ricorso proposto da C.D. avverso avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse (ex D.Lgs. n. 504 del 1998), per l’anno 2007.
– Tale sentenza, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata il contribuente propone ricorso (Ndr: Testo originale non comprensibile) con memoria, al quale resiste con controricorso – illustrato da memoria – l’Agenzia delle Dogane.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con la citata memoria, l’Ufficio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a ragione dell’intervenuto annullamento, in via di autotutela, dell’atto impositivo, come provvedimento allegato.
– Ritiene il collegio di decidere in conformità. Spese compensate, attesi gli interventi, risolutivi, della Corte Costituzionale e della (Ndr: Testo originale non comprensibile).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021