Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21442 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22286-2009 proposto da:

COMUNE DI CASERTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

PAUSELLI CARLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRELLA

VINCENZO, giusta determina dirigenziale n. 1717 del 15.7.09 e giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 22.10.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Il Comune di Caserta propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 92-3-08 in data 22-10-08, depositata il 12-12-08, confermativa della sentenza della CTP di Caserta che giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 809 del 2005, aveva annullato l’avviso di pagamento per il canone di fognatura e deputazione di acque reflue inviato dal Comune a D.S. C. per gli anni dal 1994 al 1997, ritenendo che l’atto costituisse accertamento e non riscossione.

La contribuente non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo il Comune deduce insufficiente motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, sostenendo che questa Corte con la citata sentenza, premesso il principio di diritto che, anteriormente al 31 gennaio 1999, in materia di fognatura e depurazione di acque reflue le relative entrate avevano natura tributaria, e pertanto l’ente impositore doveva notificare avviso di accertamento osservando il termine di decadenza di cui all’art. 290 TUFL, laddove il rinvio contenuto nella L. n. 319 del 1976, art. 17 alla disciplina dei canoni di acqua potabile (che non implica tale decadenza) si riferisce solo alla riscossione in senso proprio, aveva demandato al giudice di rinvio di accertare se l’atto in contestazione avesse natura di atto di accertamento ovvero di atto di riscossione, laddove la CTR nella impugnata sentenza non aveva risposto al quesito limitandosi a prendere atto che gli avvisi di cui è causa non erano stati – preceduti da atti di accertamento.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 17 cit., art. 290 TUFL, art. 2948 c.c.) deducendo che solo in presenza di contribuenti non allacciati alla rete dell’acquedotto può aversi accertamento, laddove in caso contrario, in cui rientra il caso in questione, può aversi solo riscossione, derivando il quantitativo consumato da semplice misurazione. Il primo motivo sembra infondato.

Come si evince chiaramente dal principio di diritto enunciato da questa Corte, nel caso concreto, un atto di accertamento era necessario ed indefettibile. Il compito demandato al giudice di rinvio teneva ben fermo tale principio e si limitava alla verifica se nel termine di cui all’art. 290 TUFL fosse stato notificato valido avviso di accertamento ammettendo la possibilità che l’avviso di pagamento fosse atto di riscossione successivo ad un valido atto di accertamento. In tale ipotesi, infatti, era possibile che l’accertamento fosse stato tempestivo ai sensi del citato art. 290, con conseguente salvezza della pretesa impositiva esercitata con distinto atto di riscossione.

Il Giudice di appello ha adempiuto a quanto demandatogli in sede di rinvio ed ha ritenuto, con motivazione analitica e non censurata nel motivo, che l’atto in questione aveva anche natura di atto di accertamento e pertanto, implicitamente, che non vi era un diverso ed anteriore atto di accertamento, con conseguente verificazione della decadenza di cui al R.D. n. 1175 del 1931, art. 290.

Il secondo quesito in dipendenza di quanto sopra pare inammissibile perchè tendente ad una rivalutazione di questioni precluse nella sede di rinvio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso del Comune deve essere rigettato;

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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