Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21441 del 24/10/2016

Cassazione civile sez. III, 24/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 24/10/2016), n.21441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5235/2015 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore e per esso il Dott.

Z.G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B.

BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO SILLITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO MARCHESELLI,

PAOLO PONZIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1586/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso in via principale a nuovo ruolo,

in attesa della decisione Sezioni Unite in subordine accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che: Equitalia Nomos s.p.a., nel (OMISSIS), sulla base del mancato pagamento di 20 cartelle esattoriali, sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute al sig. S.A.O. da Rete Ferroviaria italiana s.p.a.;

Il S. proponeva opposizione sia ex art. 615, che ex art. 617 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Alessandria;

quest’ultimo, con decisione pubblicata il 20 marzo 2012, dichiarava inammissibile, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, l’opposizione proposta da S.A.O. avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura tributaria e rigettava l’opposizione proposta dallo stesso debitore esecutato avverso il pignoramento presso terzi per crediti di natura non tributaria, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Nomos s.p.a.;

avverso la sentenza di primo grado, il S. ha proposto due distinte impugnazioni: ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi, quanto alla opposizione agli atti esecutivi (il procedimento è stato definito con sentenza di questa Corte n. 9246 del 2015, con la quale il ricorso dell’esecutato è stato rigettato);

il S. ha invece proposto appello avanti la Corte d’Appello di Torino chiedendo la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale di tutti i crediti di natura non tributaria, quale opposizione all’esecuzione; l’appello del S. è stato accolto in larga parte dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1586/2014, depositata il 13 agosto 2014, qui impugnata, con la quale la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato l’intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti di natura non tributaria facenti capo ad S.A.O. e azionati esecutivamente da Equitalia Nord s.p.a. indicati sulle cartelle di pagamento notificate prima del 3.9.2003.

Equitalia Nord S.P.A., già Equitalia Nomos S.P.A., ha proposto un motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c., da parte della corte d’appello laddove ha ritenuto che il “giudicato” formatosi a seguito della mancata opposizione della cartella di pagamento non sia equiparabile a quello di una sentenza divenuta definitiva per mancanza di impugnazione e pertanto che il disposto dell’art. 2953 c.c., non possa essere applicato fuori dell’ambito giurisdizionale. Ha escluso di conseguenza che una volta divenuto definitivo il titolo, costituito dalla cartella esattoriale, tornasse ad applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, con prevalenza sul più breve termine di prescrizione eventualmente discendente dalla natura del tributo o del contributo.

Resiste il S. con controricorso illustrato da memoria.

Ritenuto che:

sezione lavoro della Corte, con ordinanza n. 1799 del 2016, ha rimesso al Primo Presidente, affinchè valuti l’opportunità di sottoporla alle Sezioni Unite, quanto meno come questione di massima di particolare importanza, la questione se la cartella esattoriale non opposta nei termini, con conseguente intangibilità della pretesa contributiva, abbia o meno attitudine ad acquistare efficacia di giudicato o ad essa equiparabile e se di conseguenza si applichi o meno, dopo che la medesima cartella sia divenuta intangibile per scadenza del termine per impugnare, il termine decennale di prescrizione dettato dall’art. 2953 c.c., per i diritti rispetto ai quali la legge prevede un termine di prescrizione più breve, dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato;

la predetta questione coincide con quella che la Corte sarebbe chiamata oggi a decidere, e pertanto si ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione sul punto delle Sezioni Unite.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 1799 del 2016.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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