Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21441 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21441 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

usucapione
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4289/12) proposto da:
COSTAGLIOLA

di

MIGNOVILLO

MICHELE

ARCANGELO

(C.F.

CSTMAL51CO3A535C), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’
Avv. Gaetano Montefusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Claudio Ronchietto, in Roma, Via Virgilio, n. 8; – ricorrente contro
ICE SNEI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa,
giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. Luigi Mastursi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Barucco, in Roma, Piazza Cavour, n.
– controricorrente –

17;

1

Data pubblicazione: 19/09/2013

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2794/2011, depositata il 31
agosto 2011 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3 luglio 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Gaetano Montefusco, per il ricorrente;

Costantino Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 19 gennaio 2003, la Ice Snei S.p.a. conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, il sig Costagliola
di Mignovillo Michele Arcangelo, perché fosse dichiarato che il fondo agricolo sito in
Bacoli, contrada “Gavitello”, era di sua esclusiva proprietà ed affinché il convenuto
venisse condannato al rilascio della porzione di detto fondo di cui si era impossessato,
e da lui trasformata in un Bar-Pizzeria-Ristorante, denominato “Giardino degli Aranci”.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, il convenuto formulava domanda
riconvenzionale di acquisto per usucapione della porzione di terreno contestata; in via
gradata, chiedeva che fosse accertato l’avvenuto incremento di valore del compendio
immobiliare e che l’Ice Snei S.p.a. fosse condannata, in caso di accoglimento della
domanda di restituzione, al pagamento in proprio favore, a titolo di indennità ovvero di
risarcimento danni, della somma da determinare in corso di causa.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 225/06, in accoglimento della domanda dell’attrice,
dichiarava la Ice Snei S.p.a. proprietaria del terreno sito in Bacoli, alla contrada
“Gavitello”, con annessi manufatti; condannava, inoltre, il convenuto a rilasciare detto
immobile in favore della società ed al pagamento delle spese di lite, rigettando le
domande riconvenzionali dallo stesso avanzate.

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Interposto appello, con atto notificato il 20 ottobre 2006, da Costagliola di Mignovillo
Michele Arcangelo, nella costituzione dell’appellata, la Corte d’Appello di Napoli, con
sentenza n. 2794 del 2011, depositata il 31 agosto 2011 e non notificata, rigettava
l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al
pagamento, in favore della società, delle spese del grado.

essendo state oggetto di contestazione le asserzioni sulla proprietà fatte dall’attrice in
citazione, la stessa era esonerata dal darne prova; in secondo luogo, sottolineava che
la decisione a cui era pervenuto il giudice di primo grado era supportata da corrette e
legittime argomentazioni in fatto e in diritto avuto riguardo alla mancata configurazione,
in capo all’appellante, delle condizioni necessarie per la declaratoria di intervenuto
acquisto per usucapione dell’immobile dedotto in controversia.
Il sig. Costagliola di Mignovillo Michele Arcangelo ha impugnato la citata sentenza con
un ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, al quale, la Ice Snei S.p.a. ha resistito
con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1387, 1362 e 2697 c.c., 115, 116, 163, 167 e 112 c.p.c.,
nonché per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia, omesso esame di documenti e prove decisive per la lite, il tutto in
relazione all’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale aveva deciso
una delle questioni di diritto sull’onere probatorio in modo difforme dalla giurisprudenza
di legittimità, secondo cui i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, qualora
non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non
richiedenti una specifica dimostrazione.

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A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale rilevava, innanzitutto, che, non

1.1. Rileva il collegio che il motivo è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere
rigettato.
Al di là del profilo che, con la censura in esame, il ricorrente tende, sostanzialmente, a
risollecitare una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttore nella presente
sede di legittimità, occorre evidenziare che la Corte di appello ha fatto buon governo

motivazione certamente sufficiente e logica in ordine alla ricostruzione della condizione
giuridica ascrivibile al ricorrente nel suo rapporto con l’immobile dedotto in controversia,
la cui proprietà era stata rivendicata dalla Ice Snei s.p.a., con conseguente richiesta
dell’ottenimento del rilascio dello stesso in suo favore.
Infatti la Corte partenopea — riconfermando il percorso logico compiuto dal giudice di
primo grado — ha adeguatamente valorizzato tutti i riscontri probatori relativi alle vicende
che avevano interessato il fondo in questione, rimarcando come lo stesso fosse stato,
precedentemente, oggetto di un contratto di affitto tra la dante causa della Ice Snai
s.p.a. e tale Vitiello Luigi e che quest’ultimo lo aveva affidato — coevamente alla
gestione dell’attività di ristorazione ivi esercitata – al Costagliola nella persistenza del
predetto rapporto contrattuale, che lo stesso attuale ricorrente non poteva disconoscere
e senza che la suddetta società avesse mai inteso riconoscere al medesimo Costagliola
la qualità di possessore dell’immobile per cui è controversia (dovendosi, all’evidenza,
interpretare il termine “impossessamento” inserito nell’originario atto introduttivo in
senso atecnico, ovvero con un significato corrispondente a quello di occupazione senza
idoneo titolo o, comunque, non riconducibile a quello di un possesso qualificabile in
termini propriamente giuridici).
Del resto, la Corte territoriale ha congruamente posto in evidenza come la
consapevolezza delle condizione giuridica del pregresso detentore dell’immobile che
gliela aveva trasferita fosse desumibile dalla stesse complessive difese operate dal
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delle regole di apprezzamento delle emergenze probatorie, fornendo al riguardo una

Costagliola, alla stregua delle quali (ivi compreso, quale ulteriore elemento di conforto
probatorio, il contenuto della lettera del difensore del ricorrente del 30 luglio 2002) si era
potuto evincere che lo stesso aveva ricevuto il fondo “in regalo” (ovvero a titolo gratuito)
dal precedente affittuario, con la conseguente esclusione, in capo al medesimo, della
possibilità della configurazione dell’insorgenza originaria di un autonomo possesso,

affittuario), rimanendo irrilevante, a tal fine, la circostanza relativa alla sopravvenuta
realizzazione, sullo stesso fondo, di altri manufatti da parte del Costagliola.
Sulla scorta di tali elementi (e concretandosi tutte le altre argomentazioni in censure di
merito in questa sede inammissibili) deve, perciò, affermarsi che la Corte di secondo
grado ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio dando
rilevanza e traendo il suo convincimento dal materiale acquisito, in virtù del quale ha
tratto l’adeguata conclusione che il rapporto tra il Costagliola ed il fondo non era
qualificabile in termini di possesso, ma, tutt’al più, di detenzione qualificata (in virtù di un
contratto di comodato intercorso con il precedente affittuario, per come qualificato già
dal primo giudice), come tale inidoneo a poter comportare l’usucapibilità del bene, che
era stata invocata dal Costagliola con apposita domanda riconvenzionale (senza,
peraltro, contestare la sussistenza del titolo di proprietà dell’immobile in capo alla
società attrice).
Oltretutto, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 24222 del
2009), è risaputo che il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non
può acquistare il possesso “ad usucapionem” senza prima avere mutato,
mediante una “interversio possessionis”, la sua detenzione in possesso, per
causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il
possessore;

tale prova, però (per come bastevolmente accertato dalla Corte

napoletana), non risulta che sia stata fornita, nel caso di specie, dal Costagliola
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rispetto alla detenzione “nomine alieno” trasferitagli dall’originario conduttore (o

(osservandosi, peraltro, che può non ritenersi pertinente il riferimento — operato dal
difensore del ricorrente in sede di discussione orale — al recente precedente di questa
Sezione costituito dalla sentenza n. 14115 del 2013, laddove si è affermato il diverso
principio che, ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquistato anche
a seguito di atto traslativo della proprietà che risulti nullo, poiché, anche dopo l’invalido

possedere il bene animo domini).
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1803, 1809, 1810, 2556 e 2725 c.c., nonché il vizio di contraddittoria ed
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, congiuntamente
all’omesso esame di documenti e alla mancata ammissione di prove orali decisive per
la lite, il tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. . In particolare, ha rilevato che
avendo il giudice di merito proceduto di propria iniziativa a qualificare illegittimamente,
ed in contrasto con le evidenze processuali e con gli insegnamenti della Cassazione, la
situazione possessoria quale detenzione, la decisione della lite si sarebbe dovuta
considerare del tutto incompatibile con la motivazione secondo cui tali beni sarebbero
stati oggetto di comodato tra il ricorrente ed il conduttore e/o i conduttori originari del
fondo.
2.1. Anche questo motivo — evidentemente connesso al primo — è destituito di pregio
giuridico e deve essere respinto.
Occorre, in primo luogo, chiarire che il motivo difetta della necessaria specificità, dal
momento che l’esame della censura in questione implica che, avendo già il giudice di
primo grado qualificato il pregresso rapporto tra l’originario affittuario e lo stesso
Costagliola in termini di comodato, l’attuale ricorrente avesse specificamente impugnato
anche tale qualificazione giuridica (e la ritenuta sussistenza delle inerenti condizioni),

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trasferimento della proprietà, che abbia comportato la traditio del bene, l’accipiens può

riportando, nel corpo del ricorso, il testo del relativo motivo di gravame, che, invece, non
risulta appropriatamente richiamato.
Ad ogni modo, in virtù della complessiva ricostruzione dell’iter processuale, si desume
che la società originariamente attrice aveva agito nei confronti del Costagliola
invocando il rilascio del fondo di sua proprietà non in forza di un rapporto di comodato,

idoneo titolo opponibile alla società proprietaria. E, del resto, proprio in dipendenza di
tale impostazione della controversia, il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non aveva
dedotto l’esistenza di un rapporto contrattuale che giustificasse la disponibilità
materiale, da parte dello stesso, dell’immobile oggetto della proposta azione di
rivendicazione, ma aveva domandato, a titolo di domanda riconvenzionale,
l’accertamento del suo intervenuto acquisto della titolarità dell’immobile medesimo per
usucapione. E, a fronte di tali prospettazioni, la Corte partenopea ha rigettato la
suddetta domanda riconvenzionale avendo accertato che il Costagliola aveva solo
detenuto (e non posseduto) l’immobile in questione in virtù di un contratto di comodato
intercorso con l’affittuario della società attrice, senza che fosse sopravvenuta alcuna
idonea “interversio possessionis”. Pertanto, la valutazione dell’esistenza di un rapporto
di comodato tra il precedente affittuario dell’immobile ed il Costagliola aveva
rappresentato (donde l’inconferenza della censura in esame) un elemento fondante per
l’esclusione della configurazione di un possesso “ad usucapionem” ma non aveva
costituito la “causa petendi” della domanda di rivendicazione formulata dalla Ice Snei
s.p.a. .
3. Con il terzo motivo ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2730 e ss. e 2697 c.c., 1140 e ss. e 1167 c.c., in relazione agli
artt. 769,782,1803, 1804, 2730 e 2731 c.c., nonché la contraddittoria ed insufficiente

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bensì sul presupposto che l’immobile fosse stato occupato dal convenuto senza un

motivazione su un punto decisivo della controversia, omesso esame di documenti e
prove decisive per la lite, in relazione all’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. .
3.1. Anche quest’ultimo motivo è infondato e va, quindi, rigettato.
Al di là della parziale reiterazione di doglianze riguardanti le valutazioni di merito delle
risultanze probatorie già dedotte con le due precedenti censure, il ricorrente si sofferma,

lettera del 30 luglio 1992, con la quale il difensore di esso ricorrente si era dichiarato
disponibile ad un incontro volto alla quantificazione con esattezza delle migliorie dei
beni goduti in locazione.
Diversamente dalla riferita prospettazione, la Corte di appello di Napoli (così come il
giudice di prime cure) si è limitata, nella sentenza impugnata, a valorizzare il contenuto
della richiamata missiva quale ulteriore elemento di convincimento (non riconducibile a
quello di una confessione stragiudiziale) da valutare insieme alle altre risultanze
istruttorie già congruamente apprezzate, al fine di escludere che al Costagliola potesse
essere riconosciuta la qualità di possessore dell’immobile, avendo, in particolare, la
suddetta Corte di secondo grado logicamente evidenziato come il tenore di detta
missiva si ponesse in un rapporto di incompatibilità con la formulata domanda
riconvenzionale di usucapione.
Per il resto la censura (che contiene il riferimento anche a questioni – come tali
inammissibili – del tutto nuove, come quella relativa alla supposta configurabilità di una
donazione del fondo da parte del precedente affittuario in favore dello stesso ricorrente)
si compendia nella confutazione di apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al
giudice di merito, adeguatamente e logicamente motivati nella fattispecie.
Al riguardo è noto che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede
di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di
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in particolare, sulla ritenuta erroneità dell’assunto valore confessorio conferito alla

punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma
non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di

controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
4. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente
rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi
parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140
(applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n.
17405 del 2012).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4,700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 3 luglio 2013.

individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove,

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