Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21441 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 16/08/2019), n.21441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1780-2018 proposto da:

SITA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo

studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CAPPELLETTO;

– ricorrente –

contro

B.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SANTAMAURA 72, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALACCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO TUROLLA;

– controricorrenti –

e contro

T.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/07/2017 R.G.N. 628/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA RESTAINO per delega scritta Avvocato MARCO

CAPPELLETTO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO TUROLLA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 14 luglio 2017, la Corte d’Appello di Venezia, nel pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Padova di accoglimento della domanda proposta da B.F., + ALTRI OMESSI nei confronti della SITA S.p.A. in liquidazione, in parziale riforma della predetta decisione ed in accoglimento del motivo d’appello proposto dalla Società in punto di prescrizione dei crediti azionati dai lavoratori, condannava la Società al pagamento in favore dei ricorrenti di importi minori rispetto a quelli riconosciuti in prime cure a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento del diritto dei lavoratorirtransitati alle dipendenze della SITA per effetto del subentro di questa nella titolarità del complesso aziendale cui faceva capo la gestione del servizio di trasporto pubblico nella provincia di Padova e con anzianità di guida effettiva maturata nel corso dell’unico rapporto superiore a 16 anni; all’inquadramento nel V livello della classificazione del personale del CCNL di settore ed allo svolgimento di mansioni accessorie (lavaggio, rifornimento autobus e controllo livelli, con impegno pari a circa mezz’ora al giorno e a 135 ore annue, mentre disconosceva il diritto all’indennità giornaliera di conduzione autosnodati ed agli otto minuti per ogni corsa effettiva previsti da accordi aziendali conclusi con la Società cedente; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari ricorrenti;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e art. 2697 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver la stessa ammesso la CTU richiesta dagli originari ricorrenti in difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda e, dunque, nonostante il carattere esplorativo della CTU;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e L. n. 428 del 1990, art. 47,comma 5, la Società ricorrente prospetta due questioni che assume non essere state finora sottoposte al vaglio di questa Corte, la prima concernente l’applicabilità della deroga al disposto dell’art. 2112 c.c. prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, (nella formulazione in essere ratione temporis) alla fattispecie de qua, connotata dalla ricorrenza di tutti i presupposti per l’operatività della deroga in questione dati dal versare l’impresa cedente in una situazione di crisi aziendale o di sottoposizione ad una procedura concorsuale, dal non essere stata disposta nei confronti di questa la continuazione dell’attività, dall’essere stato raggiunto in sede di consultazione sindacale un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione; la seconda, sempre relativa all’inapplicabilità nella specie dell’art. 2112 c.c., ma motivata dalla circostanza per cui il subentro della SITA nella titolarità dell’azienda non sarebbe derivato da un accordo di cessione tra imprese, implicante dunque la successione nei rapporti di lavoro in essere, ma dall’aver la SITA rilevato la gestione del servizio dalla CO.ATP, società cooperativa che, cessata l’attività dell’ATP, impresa cui in precedenza faceva capo quella gestione, era stata costituita, nell’aprile del 1993, tra gli ex dipendenti dell’ATP, i quali, in quella forma societaria e non in virtù di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’impresa datrice, avevano curato direttamente, fino al novembre dello stesso anno, la gestione medesima;

che, conformandosi alle pronunzie già rese da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili dal punto di vista oggettivo che vedono protagonista la medesima Società in qualità di ricorrente con impugnazioni basate sulle medesime argomentazioni difensive (cfr. Cass. 22.5.2018, n. 12546, pure allegata alla memoria degli odierni controricorrenti) il Collegio ritiene il primo motivo inammissibile, non dando conto la Società ricorrente, che si limita a richiamare l’eccezione sul punto dalla stessa tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione in primo grado, delle specifiche carenze di allegazione e prova degli elementi costitutivi della domanda rilevate con riguardo al ricorso introduttivo, da cui desume il carattere esplorativo e, dunque, la nullità della richiesta CTU per poi imputare alla Corte territoriale, relativamente alla disposta ammissione della stessa, il denunciato error in procedendo;

che, sempre richiamandosi ai ricordati precedenti, si ritiene il secondo motivo, nella parte in cui assume la ravvisabilità nella specie di tutti i requisiti legittimanti l’applicabilità della deroga all’operatività dell’art. 2112 c.c. prevista dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, infondato, in primo luogo in ragione dell’irrilevanza nella specie del requisito della soluzione di continuità nell’attività ceduta, atteso che la statuizione, ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr., da ultimo, la sentenza 20.11.2003, C – 340/01), di applicabilità della Direttiva n. 77/187 (oggi direttiva n. 2001/23/CE) anche ai trasferimenti di azienda che avvengano in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo, diverso da cedente e cessionario, oppure attraverso successivi procedimenti di assegnazione di un appalto pubblico di servizi, introduce logicamente la possibilità di soluzioni di continuità anche temporale e questa Corte ha già riconosciuto “come la giurisprudenza comunitaria ammetta che possa esservi un periodo di sospensione tra l’attività del primo e del successivo imprenditore, dovendosi semmai valutare l’entità del medesimo” (cfr. Cass. n. 21278/2010), nella specie non superiore a tre mesi e, comunque connotato da “infruttuose trattative con la Curatela fallimentare per l’eventuale affidamento L. Fall., ex art. 81 del servizio a SITA (come la stessa dichiara a pag. 10 del ricorso), in secondo luogo stante la non riconducibilità all’art. 47, comma 5, citato dell’accordo aziendale concluso il 2.11.1994 tra la SITA S.p.A. e le OO.SS., non risultando questo raggiunto “nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi” secondo la formula della disposizione da ritenersi, diversamente da quanto qui sostenuto dalla Società ricorrente, di stretta interpretazione e non essendo ravvisabile l’eadem ratio rispetto alla fattispecie contemplata dalla norma, data l’intermediazione nella specie dell’ente di diritto pubblico e del procedimento di assegnazione alla SITA S.p.A. dell’appalto per la gestione del servizio di trasporto, il cui bando di gara prevedeva l’obbligo di assunzione di tutti i soci della CO.ATP.;

che è da ritenersi ancora inammissibile lo stesso secondo motivo nella parte in cui contesta l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in ragione del subentro della SITA alla CO.ATP società cooperativa costituita tra gli ex dipendenti della ATP che, nella diversa qualità di soci cooperatori, aveva gestito il servizio, allegazione questa rimasta del tutto sfornita di specificazione e prova, carenza per sopperire alla quale non può essere invocata la tesi apoditticamente sostenuta in diritto dalla Società ricorrente per la quale, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, gli statuti delle cooperative non potessero prevedere da parte dei soci la contestuale assunzione del ruolo di lavoratori dipendenti; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA