Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21440 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21440 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 27477-2010 proposto da:
CARDELLI ANASTASIO CRDNTS36H04G005D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso
lo studio 4e-1…zs.r…a.t-,s1 GARDIN MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI PAOLO MASSIMO;
– ricorrente contro

ISTITUTI ASSISTENZIALI RIUNITI CASA DI RIPOSO PENNE
C.F. 91016979682, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ORVIETO 1, presso lo studio dell’avvocato CAUDULLO
RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANI

Data pubblicazione: 19/09/2013

FABRIZIO;
– controrícorrente nonchè contro

ALFERY ANNAMARIA;
– intimati –

di L’AQUILA, depositata il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato MASSIMO DI PAOLO difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FABRIZIO SILVANI difensore della
resistente che si è riportato al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 386/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
La società Savino Boutique di Massacesi e & snc., conduttrice dell’immobile
sito in Pescara al Viale Regina Elena Margherita n. 44 e 46 in forza di un
contratto di locazione stipulato con Alfery Domenico prima e Alfery

_

Assistenziali Riuniti, conveniva in giudizio questi ultimi e Alfery Annamaria
al fine di fare accertare il soggetto legittimato a ricevere i canoni di locazione.
Si

costituivano

gli

Istituti

Assistenziali

Riuniti

e

chiedevano

in

riconvenzionale che venisse dichiarata la loro proprietà degli immobili di cui
si dice, per averli ricevuti per legato a seguito del testamento del 18 settembre
1958, così come statuito dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 186 del
1972.
Si costituiva, altresì, Annamaria Alfery deducendo l’infondatezza della
,

domanda di Savino Boutique per

difetto di interesse e contestava la

legittimazione degli Istituti ad agire e a stare in giudizio.
Con ricorso, in data 21 marzo 1992, gli Istituti Assistenziali Riuniti
chiedevano ed ottenevano sequestro dell’immobile sito in Pescara Viale
Regina Elena n. 52 detenuto da Di Girolamo Gianfranco cessionario
dell’azienda Pizzoferrato Luigi, che lo aveva ricevuto in locazione da Cardelli
Vera cui era succeduto l’erede Cardelli Anastasio nei confronti del quale

veniva integrato il contraddittorio.
Si costituiva in giudizio Cardelli Anastasio e contestava ogni avversa pretesa.
Le due cause venivano riunite.

Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1873 del 2002 dichiarava la proprietà
dei negozio siti al pianterreno in Pescara viale Regina Elena n. 44 e 46 nonché
1

Annamaria dopo, avendo ricevuta richiesta di rilascio da parte degli Istituti

_

_
52 in capo agli Istituti Riuniti, qualificandoli legittimi destinatari delle rendite
,

relative agli stessi beni, rigettava le domande e le eccezioni svolte da Alfery
Annamaria e da Cardelli Anastasio.

Avverso tale sentenza interponeva appello Annamaria Alfery lamentando: a)

per difetto di identità, ovvero di comunanza di rapporto rispetto alla domanda
principale. B) del difetto del titolo di proprietà in merito all’acquisto della
proprietà non potendo costituire titolo la sentenza del Tribunale di Pescara c)
la carenza di legittimazione degli istituti Riuniti in quanto non successori
dell’Ospedale Penne, né della casa di Riposo di Penne destinatari effettivi del
legato. Proponeva domanda riconvenzionale di usucapione.
Si costituiva anche Cardelli Anastasio rilevando la nullità della sentenza
impugnata perché pronunciata nei confronti di un soggetto inesistente,
,

evidenziando altresì l’esatta portata del legato limitata ad una rendita per il
mantenimento di un posto letto, risultando per converso esso appellante
legittimo proprietario dei cinque ottavi dell’immobile di via Regina Elena n.
52. Formulava domanda di acquisto della proprietà dell’immobile per
usucapione, nonché domanda di risoluzione del legato per inadempimento
La Corte di Appello di L’Aquila„ con sentenza n.386 del 2009, in parziale

riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda di restituzione dei
canoni di locazione avanzata dagli Istituti Assistenziali Riuniti. A sostegno d
questa decisione la Corte aquilana osservava: a) l’infondatezza dell’eccezione
di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dagli Istituti
Assistenziali

Riuniti,

avanzata dagli appellanti perché

la domanda

riconvenzionale è ammissibile non solo quando dipende dallo stesso titolo,
2

l’inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dagli Istituti Riuniti

ma, anche, quando si renda opportuno la celebrazione di un simultaneus
processus; b) Infondata era la domanda di usucapione avanzata da Cardelli
Anastasio e da Alfery Annamaria perché, comunque, gli stessi non avevano
posseduto il bene per vent’anni continuativi. C) che la sentenza n. 186 del
1972 del Tribunale di Pescara, avendo statuito la consegna della piena e libera

disponibilità dei beni da parte di chi di ragione, agli Istituti Assistenziali
Riuniti, la stessa aveva come presupposto il riconoscimento della proprietà dei
beni immobili in contestazione in capo ai convenuti legatari. D) Quanto alla
carenza di legittimazione ad causarn osservava che dalla documentazione in
atti mostrava che gli istituti Assistenziali Riuniti Casa di Riposo di Penne
erano stati originariamente costituiti come Istituti Riuniti di Beneficenza con
RD. XVIII del 6 marzo 1939 che riconosceva la qualifica di Ente Morale
comprendente l’Ospedale civile San Massimo l’orfanatrofio De Sanctis e la
.

Casa di riposo, che successivamente con DPR del 26 agosto 1961 veniva
approvato il nuovo statuto dell’Ospedale civile attribuendo al Consiglio di
Amministrazione dello stesso la funzione di amministrazione anche
dell’Orfanatrofio e della Casa di Riposo:
l’amministrazione

Con DPR 24 luglio 1977

degli Istituti Assistenziali riuniti

è stata assunta

temporaneamente dal Comune di Penne fino alla costituzione del Consiglio di
,

Amministrazione in data 24 giugno 1989 con provvedimento del Prefetto di
Pescara e assunzione dell”attuale nome Istituti Assistenziali Riuniti a seguito
ill
della separazione dell’Ospedale e dagli altri Enti di Beneficenza.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila è stata

chiesta da Cardelli Anastasio con atto di ricorso affidato a dieci motivi,

.,

illustrati con memoria. Gli Istituti Assistenziali Riuniti hanno resistito con
3

controricorso.
All’udienza del 3 aprile 2012 questa Corte Suprema disponeva l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di Alfery Anna Maria, parte del giudizio di
_.
appello e rinviava la causa a nuovo ruolo. L’Arch. Anastasio Cardelli in data

_

Maria la quale in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale. In
prossimità dell’udienza odierna, Cardelli ha depositato una seconda memoria
illustrativa dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1.= Anastasio Cardelli lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cpc. con riferimento all’art. 360 n. 4 cpc. b) con il
secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.1 cod. civ. nonché
110, 161, 163, comma 3, n. 2, 164 e 299 cpc. Insufficiente motivazione su un
.

fatto controverso e decisivo per il giudizio.
a) Avrebbe omesso la Corte aquilana, secondo il ricorrente, di pronunciarsi in
merito all’eccezione di inesistenza della sentenza n.

186 del 1972 del

Tribunale di Pescara, considerato che all’epoca dell’atto di citazione
introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza indicata non esisteva
alcun ente denominato “Istituti Riuniti di Beneficenza di Penne”. Specifica il
ricorrente: a) che il giudizio davanti al Tribunale di Pescara conclusosi con la

sentenza n. 186/72, era iniziato con atto di citazione del 15 gennaio 1964; b)
che quantomeno all’epoca dell’atto di citazione, non esisteva alcun ente
denominato “Istituti Riuniti di Beneficenza di Penne”, c) di qui la
conseguenza dell’inesistenza della sentenza del Tribunale di Pescara n.
,
,

186/72..
4

25 maggio 2012 provvedeva a notificare il ricorso de quo ad Alfery Anna

.

b) Avrebbe errato la Corte aquilana -sempre secondo il ricorrente- nel non
aver considerato che a partire dal DPR del 26 agosto 1961 in poi gli Istituti

_

Riuniti di Beneficenza con sede in Penne “semplicemente non esistevano più
_
come mero organo di amministrazione e rappresentanza unitaria delle I.P.A.B.
.

della Casa di Riposo, per l’evidente motivo che non avevano alcuna IPAB da
amministrare e rappresentare.
c) Con il terzo motivo, l’insufficiente motivazione su fatti controversi e
decisivi per il giudizio. Avrebbe errato la Corte di appello Aquilana, secondo
il ricorrente- nell’aver ritenuto che gli “Istituti Riuniti di Beneficenza di
Penne” a favore dei quali è stata pronunciata sentenza del Tribunale di Pescara
n. 186 del 1972 e gli Istituti Assistenziali Riuniti casa di Riposo di Penne
fossero lo stesso soggetto ovvero che il primo fosse in qualche modo
succeduto al primo, perché gli “Istituti Riuniti di Beneficenza di Penne” non
esistevano come Ente a se stante ma come organo d amministrazione e di
rappresentanza di alcune IPAB.
1.1.= Questi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente
per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tale che l’uno appare una
specificazione dell’altro e tutti e tre sono infondati e non possono essere
accolti perché la Corte aquilana non ha tralasciato di esaminare l’eccezione

relativa alla dedotta inesistenza della sentenza n. 186 del 1972 del Tribunale
di Pescara ed ha compiutamente motivato la decisione del rigetto della stessa,
specificando

che

la

denominazione

“Istituti

Assistenziali

Riuniti”

rappresentava la trasformazione nominalistica dell’originaria denominazione
,

dell’ Ente morale “Istituti Riuniti di Beneficenza”, costituito con Regio
5

(Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) in particolare dell’Ospedale e

decreto del 6 marzo 1939 n. XVIII, (riportato dal ricorrente tra gli allegati del
ricorso).
1.1.a)

A ben vedere, il

Regio decreto del 6 marzo 1939 n. XVIII,

in

_
applicazione dell’art. 8 della legge n. 847 del 1937 (il quale disponeva che nel

_

termine di un anno dall’entrata in vigore della stessa legge le Istituzioni

.

pubbliche di assiste= e beneficenza, già amministrate dalle Congregazioni
di carità e che avevano fini diversi dalla assistenza generica, immediata e
temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, ecc.
potevano essere separate dall’Ente Comunale di assistenza) avendo decretato
il decentramento, dell’Ospedale civile San Massimo, della Casa di ricovero,
dell’Orfanatrofio de Sanctis, del Dispensario di igiene sociale, dall’Ente
Comunale di Assistenza, affidando gli stessi ad una amministrazione unica,
aveva elevato (o trasformato) i singoli Istituti di cui si dice ad (o in) un unico
Ente meglio denominato “Istituti Riuniti d Beneficenza (art. 1 Regio decreto
n. XVIII del 1939), così come veniva definitivamente chiarito con il Regio
decreto del 23 aprile 1942.
1.1.b).= Va qui precisato che la legge n. 847 del 1937 va ricollegata alla legge
del 3 agosto 1862, n.753. Quest’ultima legge aveva istituito presso ogni
comune del Regno una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i
beni destinati a beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata

affidata dal consiglio comunale. In particolare l’art. 1, designava con i termini

aveva come fine quello di “soccorrere le classi meno agiate, (…) di prestare

.

loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione”. Si

,

trattava di Enti (o persone giuridiche) le cui attività erano regolate in parte dal
6

9
,

di “opera pia” o “istituzione di assistenza e beneficenza” un ente morale che
,

diritto comune e in parte dal diritto pubblico Ora 10 \legge del 3 giugno 1937,
n. 847 nel sopprimere le congregazioni di carità, e affidando le loro
competenze ai nuovi enti comunali di assistenza, o ai nuovi Istituti di
beneficenza, sorti con il decentramento dagli Enti comunali di assistenza,
_
trasformava le Congregazioni di carità o in nuovi Enti comunali di assistenza

o in nuovi Istituti di beneficienza i quali mantenevano giuridicamente la veste
di Enti, cioè di persone giuridiche.
1.1.c).= A sua volta, come evidenzia la sentenza impugnata con
provvedimento del Prefetto di Pescara del 24 giugno 1989 in seguito alla
separazione dell’Ospedale dagli altri enti di beneficenza, l’originario Ente
“Istituti Riuniti di beneficenza” assumeva il nome di “Istituti assistenziali
Riuniti”. Pertanto, nel 1972, nel tempo in cui veniva instaurato il giudizio,
conclusosi con la sentenza n. 186 del 1972 del Tribunale di Pescara, era
esistente l’Ente cui si riferiva quella sentenza denominato Istituti Riuniti di
beneficenza. Né è pensabile che il DPR del 16 agosto 1961, il quale

_

approvava il nuovo Statuto dell’Ospedale civile San Massimo affidando ad un
stesso consiglio di amministrazione, non solo l’Ospedale San Massimo ma
anche la Casa di ricovero e l’Orfanatrofio de Sanctis, determinava la
soppressione dell’Ente “Istituti Riuniti di Beneficenza”, perché il mutamento
del consiglio di amministrazione, o il conferimento dell’amministrazione
dell’ente ad un Consiglio esterno allo stesso,

non incideva sulla giuridica

esistenza dell’Ente stesso.
2.= Il ricorrente lamenta, ancora: a) con il quarto motivo, la violazione

e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. con riferimento all’art. 360 n. 4 cpc.. b)
Con il quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. Civ.
7

k

_

e 324 cpc. nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio; c) con il sesto motivo l’insufficiente motivazione su un fatto

.

controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 n. 5 cpc
a) La Corte aquilana avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di pronunciarsi in

del legato,

richiamato nella sentenza n. 186 del 1972 del Tribunale di

Pescara, in favore degli Istituti Riuniti di beneficenza di Penne, sarebbe, non
la proprietà di beni immobili, bensì di soli mobili e cioè: 1) il letto oggetto di
legato; 2) quanto necessario al suo godimento (materasso, coperte, biancheria
ecc.) e onerati alla consegna dei suddetti beni mobili erano gli eredi del de
cuius.
b) Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto
che la sentenza n. 186 del 1972 del Tribunale di Pescara contenesse
_

l’indicazione dell’oggetto del legato in favore degli Istituti Riuniti di
beneficenza”, considerato che quella sentenza si era limitata ad accertare la
validità e l’efficacia di svariati legati e a disporre, in particolare, l’immissione
dei legatari, tra questi anche gli istituti Riuniti di Beneficenza nel possesso dei
legati medesimi come indicati per ciascuno di essi nel testamento del 19
settembre 1958.

c). Avrebbe errato la Corte aquilana per non aver tenuto conto che qualora
fosse esistito un giudicato, anche implicito concernente la proprietà e la
rendita degli immobili in questione (…) gli istituti non avrebbero certamente
iniziato il primo grado di codesto giudizio con atto di citazione nelle cui
_

conclusioni si legge testualmente ” Piaccia all’On. Tribunale convalidare il

_

sequestro giudizio concesso dal Presidente di codesto Tribunale con ordinanza
8

merito all’eccezione di cui al terzo motivo di appello secondo il quale oggetto

del 26-29/6/1992 in favore degli Istituti Assistenziali Riuniti

(….)

sull’immobile sito in Pescara alla via Regina Elena n. 52 nonché accertare e
dichiarare il diritto di proprietà degli attori sullo stesso immobile con
godimento libero e pieno.
2.1.= Anche questi motivi (quattro, cinque e sei) del ricorso possono essere

.

esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli
stessi, tale che l’uno appare una specificazione dell’altro e tutti e tre sono
infondati e non possono essere accolti non solo perché, sostanzialmente, si
risolvono in una richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati
processuali, inibita al Giudice di legittimità se —come nel caso in esame – il
ragionamento del Giudice di merito, è privo di vizi logici, ma, soprattutto,
perché la Corte aquilana ha compiutamente chiarito che la sentenza n. 186 del
1972 del Tribunale di Pescara, passata in giudicato, aveva riconosciuto in
favore degli Istituti Riuniti di beneficienza la proprietà dei beni immobili in
contestazione.
2.1.a).= L’interpretazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 186 del
1972, prospettata dalla Corte aquilana, non solo è chiara ed esaustiva, ma è
anche puntuale e convincente, soprattutto perché ha ritenuto che quella
sentenza ha riconosciuto la proprietà dei beni in contestazione in capo agli
Istituti Riuniti di Beneficenza, ripercorrendo l’intreccio tra domanda

principale e le domande riconvenzionali svolte dai vari convenuti legatari (tra
questi anche gli Istituti Riuniti di Beneficenza) e considerando che laddove la
sentenza qui richiamata ha disposto “la consegna della piena e libera
.

disponibilità dei

_

necessariamente il riconoscimento della proprietà dei beni immobili in

beni

da parte

di

9

chi

di ragione,

presupponeva

1

“(

contestazione” E di più, la Corte aquilana ha chiarito che allo stesso risultato,
ovvero, che oggetto del legato disposto dalla de cuius Vera Cardelli, fossero i
beni immobili in contestazione, si perveniva anche ripercorrendo la scheda
_
testamentaria considerato che i locali commerciali in contestazione siti in
_
figuravano sotto la lettera G

denominata “attribuzione immobili”, mentre la elencazione e la ripartizione
dei beni mobili era stata effettuata dalla de cuius in modo esaustivo e a
vantaggio di soggetti diversi dagli Istituti Assistenziali Riuniti. E di più, la
sentenza impugnata ha riconosciuto che “(….) sebbene la sentenza n.
186/1972 né nella motivazione, né nella parte dispositiva faccia esplicito
riferimento al contenuto del legato in favore degli istituti Assistenziali Riuniti,
vi è da dire che la stessa pronuncia ha per oggetto la domanda, svolta in via
principale degli attori, di nullità del testamento olografo della defunta Vera
Cardelli, nonché la nullità dei legati relativi ai beni immobili in esso contenuti
oltre che di reintegrazione della quota di legittima in favore del marito (…).
2.1.b).= Sotto altro aspetto non sembra che l’atto di citazione, richiamato dal
ricorrente, con il quale gli Istituti Assistenziali Riuniti chiedevano, tra l’altro,
che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di proprietà sugli immobili
oggetto della controversia, fosse la dimostrazione che gli stessi Istituti
assistenziali riuniti non ritenessero che la sentenza n. 186 del 1972 del

Tribunale di Pescara avesse già riconosciuto il loro diritto di proprietà
controverso, perché dalla lettura dell’atto di citazione, di cui si dice, possibile
perché inserito nell’atto di ricorso- emerge con evidenza che gli Istituti

assistenziali riuniti miravano ad ottenere una sentenza di accertamento della
proprietà dei beni immobili controversi. E, comunque, l’atto di citazione di
lo

Pescara via Regina Elena n. 44, 46, 52

cui si dice non solo conteneva un richiamo esplicito del testamento di Cardelli
,

Vera, quale fonte del loro diritto di proprietà, ma precisava che la sentenza
del Tribunale di Pescara, n. 186 del 1972. divenuta cosa giudicata, aveva
riconosciuto che il diritto di proprietà degli attori (Gli Istituti Assistenziali

giustificato dalla incertezza in ordine alla consegna dei beni e mirava alla
riconsegna degli stessi, considerato che gli Istituti Riuniti hanno iniziato
questo giudizio in forma cautelare per ottenere il godimento e l’uso degli
immobili ancora non ottenuto nonostante la sentenza del Tribunale di Pescara.
3.= Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 606 cpc. nonché omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte aquilana,
secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che la sentenza del Tribunale di
Pescara non avrebbe potuto disporre alcuna immissione in possesso con
_

riferimento alla mera costituzione di una rendita per il mantenimento di un
posto letto presso l’Ospedale di Penne, tra l’altro prevista nel testamento come
futura destinazione delle somme ricavate dalla locazione degli immobili
considerato che l’immissione in possesso sarebbe stata possibile riguardo a
quei beni mobili necessari all’individuazione del posto letto.
3.1.= Anche questo motivo è infondato e non può essere accolto sia per le
ragioni di cui si è già detto esaminando i motivi precedenti ma, soprattutto,
perché l’affermazione della Corte territoriale censurata dal ricorrente
rappresenta un argomento ad abundantiam a sostegno della decisione di
rigetto dei motivi di appello del Cardelli e dell’Alfery, in ordine all’oggetto
del legato, la cui mancanza non modificherebbe l’iter del ragionamento della
11

Riuniti) era pieno ed incondizionato. Per altro, il nuovo giudizio era

Corte aquilana, ovvero, la correttezza della decisione.
4.= Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 457,

comma 2, cc. nonché omessa e

insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

riconosciuto alcun diritto di proprietà all’odierno ricorrente come avente causa
dagli eredi legittimi ai quali sarebbero spettanti la proprietà e la rendita di tre
negozi. Ribadisce il ricorrente che la Arch. Cardelli aveva dedotto con il terzo
motivo di appello che la testatrice: non indicava né gli Istituti Di Beneficenza
Riuniti di Penne , né l’Ospedale civile di Penne, né il Ricovero per vecchi di
Penne quali legatari della proprietà dei negozi in questione e/o dei relativi
canoni ma si limitava a stabilire che presso l’Ospedale civile o presso il
Ricovero per anziani dovrà essere istituito e mantenuto un letto a lei intestato.
E di più con il quarto motivo di appello, l’attuale ricorrente, aveva dedotto che

.

rientrava nella successione legittima della dott.ssa Vera Cardelli la proprietà
di n. tre negozi di cu l’appellato pretendeva di essere il proprietario.
4.1.= Questo motivo rimane assorbito dai motivi precedenti e soprattutto dal
quinto e sesto motivo, considerato che il ricorrente censura la sentenza
impugnata per non avergli riconosciuto la proprietà dei negozi oggetto della
controversia, dando per scontato che oggetto del legato fossero beni mobili e

non i negozi in contestazione. Epperò, come si è detto in precedenza la Corte
aquilana ha esaminato quest’aspetto ed ha concluso che la sentenza del
Tribunale di Pescara la n. 186 del 1972, passata in giudicato, aveva

riconosciuto che oggetto del legato a vantaggio degli Istituti assistenziali
Riuniti, fossero i beni immobili controversi. In particolare, la Corte aquilana
12

Avrebbe errato la Corte aquilana, sempre secondo il ricorrente- per non aver

.

ha avuto modo di affermare che “Tenuto conto che la sentenza del Tribunale
di Pescara la n. 186 del 1972 —giusta o errata, condivisibile o meno che sia,
comunque, passata in cosa giudicata, ha disposto l’immissione degli Istituti
,
Riuniti nel possesso dei legati come indicati nel testamento (…) con la

incontrovertibile, la stessa ha come presupposto il riconoscimento della
proprietà dei beni immobili in contestazione e in capo ai convenuti legatari,
sia sotto il profilo della validità del legato e quindi della idoneità del
testamento a trasferire il diritto sia sotto il profilo dell’efficacia e quindi della
necessità del rilascio dei beni immobili sudditi in favore dei legatari (…..)”
5.= Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1371 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 cpc. Secondo il
ricorrente, stante l’ambiguità della disposizione testamentaria con la quale la
Cardelli Vera disponeva dei negozi in contestazione avrebbe dovuto rilevare

.

che nel caso di specie per obbligati dovevano intendersi i fratelli e le sorelle
della de cuius, ovvero i rispettivi aventi causa e che in base al criterio della
minore gravosità per gli obbligati, la proprietà dei tre negozi e la loro rendita
spettavano agli eredi legittimi, mentre al legatario veniva trasmesso solo il
letto da intestare alla de cuius e quanto necessario al suo mantenimento.
5.1.= Questa censura, ancorché infondata è inammissibile perché si risolve in
una richiesta di una nuova e diversa interpretazione del contenuto del
testamento con conseguente valutazione di merito, non proponibile con il
ricorso per cassazione, ma, soprattutto, perché la censura riguarda un aspetto
.

definito con sentenza passata in giudicato (ci si riferisce alla sentenza più
volte richiamata, la n. 186 del 1972 del Tribunale di Pescare). Al riguardo, la
13

consegna della piena e libera disponibilità dei beni da parte di chi di ragione, è

.

stessa Corte aquilana ha avuto modo di specificare che la sentenza n. 186 del
1972, passata in giudicato, avendo disposto la immissione degli Istituti Riuniti
nel possesso dei beni immobili in contestazione, come indicato nel testamento
lasciava intendere che la disposizione testamentaria, di cui si dice, non
presentava alcuna ambiguità.

.

6.= Con il decimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 648 cod. civ. nonché omessa motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte aquilana,
secondo il ricorrente, per non aver disposto la risoluzione del legato ex art.
648 cod. civ. per inadempimento degli Istituti Assistenziali Riuniti,
considerato che gli stessi non avrebbero mai istituito un letto intestato alla
testatrice, né avrebbe mai provveduto a redigerne lo Statuto. Secondo il
ricorrente il Custode giudiziario avrebbe consegnato agli Istituti Riuniti ed in
forza del richiamato legato la somma di lire 13.362.000 e anche versato
canoni di locazione nella misura di lire 14.690.680, epperò gli Istituti Riuniti
sempre a dire del ricorrente- non avrebbe adempiuto all’onere sugli stessi
gravante.
6.1.= Anche questa censura non ha ragion d’essere perché muove dal
presupposto —escluso dalla Corre aquilana- che oggetto del legato fossero le
somme necessarie per acquistare un letto ed i relativi accessori, quando la

Corte aquilana, e già prima il Tribunale di Pescara, ha accertato che oggetto
del legato in favore degli Istituti Assistenziali Riuniti era la piena proprietà dei
tre negozi di Pescara. Come ha affermato la Corte aquilana “(….) pur

.

.

ritenendo modale il legato di cui gli Istituti si sono resi beneficiari (…) detto

.

legato va interpretato come espressa volontà della testatrice di trasferire “i tre
14

Al

negozi” affittati al fine di creare presso l’Ospedale civile di Penne “un letto a
me intestato”, nel senso che il capitale dovrà rimanere in perpetuo inalienabile

< ed il reddito dovrà servire per rendere più confortevole gli ultimi anni a .. qualche vecchia donnetta". Sicché, ha aggiunto la Corte di merito, "(...) , . canoni di locazione al pagamento della retta per il mantenimento di un posto letto) solo alla condizione, non verificatesi, che detti canoni di locazione fossero stati percepiti dagli Istituti legatari". Né la Corte di merito avrebbe dovuto considerare ai fini dell'adempimento del modus la circostanza che erano state versate agli Istituti Riuniti delle somme eventualmente sufficienti ad acquistare un letto e i relativi accessori perché il modus conseguiva ad un legato il cui oggetto non erano le somme di denaro di cui si dice, ma la piena proprietà e il pieno possesso degli immobili che gli Istituti Riuniti non avevano ancora ottenuto. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 3.200,00 di cui E. 200,00 per esborsi. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della • . Corte Suprema di Cassazione il 27 giugno 2013. - Il Consigliere relatore avrebbe potuto esigersi l'adempimento del modo (e cioè la destinazione dei

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