Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21440 del 16/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 16/08/2019), n.21440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19749/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACINTO FAVALLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO PERITORE,

PAOLO ZUCCHINALI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/05/2015 R.G.N. 202/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega verbale Avvocato PAOLO

ZUCCHINALI;

udito l’Avvocato ORONZO MAZZOTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d’Appello di Firenze nel pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Siena di rigetto delle domande proposte da B.R. nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in parziale riforma della predetta decisione ed in accoglimento dell’appello incidentale della Banca, rigettava sia la domanda volta alla declaratoria di nullità del trasferimento disposto nell’ottobre 2007 dalla Banca nei confronti del B., proprio dirigente, con passaggio di questi dall’incarico di General Manager della Filiale di (OMISSIS) a Responsabile del Servizio Rete Estera di (OMISSIS) dell’Area Attività Internazionali, sia quella, riconosciutagli in prime cure e, quantificata in Euro 75.000,00, relativa al risarcimento del danno extrapatrimoniale subito;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto dell’ammissibilità di un controllo giudiziale della scelta aziendale che tenga conto della circoscritta censurabilità della stessa, essendo questa, in quanto riferita ad un dirigente, consentita intuitu personae, provata la sussistenza delle oggettive ragioni invocate dalla Banca date dalla necessità di presidiare adeguatamente, in ragione della professionalità acquisita, gli obiettivi di “business” di gruppo relativamente alle strutture della rete estera diretta, a fronte delle quali non possono trovare ingresso nel giudizio le censure sollevate dal B. circa la preordinata attribuzione di una propria autonomia al solo scopo di disporre il trasferimento del B., nè emerge la rilevanza dell’indagine sul permanere di esigenze organizzative presso la sede di provenienza, nè trova riscontro il lamentato carattere ritorsivo del trasferimento, nè può dirsi che lo stesso si concreti nell’assegnazione del B. a mansioni inferiori, nè risultano censurabili, come ritenuto dal primo giudice, le modalità attuative ed, in particolare, l’assoggettamento ad un periodo di affiancamento da parte di altro dirigente, conseguendone la riforma della condanna risarcitoria per tale ragione pronunciata a carico della Banca;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca Monte dei Paschi di Siena;

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale in ordine all’insindacabilità della scelta datoriale allorchè il trasferimento riguardi un dirigente;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 2, il ricorrente, lamenta l’incongruità logico-giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in rodine alla correttezza formale del provvedimento sotto il profilo della specificazione delle relative ragioni;

che nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2103, nonchè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è prospettato con riguardo all’orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’affermata irrilevanza dell’indagine in ordine alla permanenza di ragioni organizzative tali da giustificare il perdurare dell’impiego del ricorrente presso la sede di provenienza, orientamento ritenuto altresì non sostenibile in concreto ove non si fosse omessa la considerazione della dedotta condizione personale e familiare del ricorrente;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la carenza dell’esame compiuto e la superficialità del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine all’effettività delle funzioni assegnate al ricorrente nel ruolo di responsabile del Servizio Rete Estera;

che il quinto motivo è volto a denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativamente alla mancata considerazione di quanto emergeva dai regolamenti della Banca in ordine alla scarsa rilevanza del servizio affidato e del carattere solo formale dell’attribuzione delle relative funzioni, di fatto svolte da altre strutture;

che il medesimo vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in uno con la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2103, è denunciato nel sesto motivo con riguardo al giudizio conclusivo espresso dalla Corte territoriale in ordine alla congruità delle nuove mansioni assegnate al ricorrente rispetto all’inquadramento da questi rivestito;

che, con il settimo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1175,1218,2043, e 2103 c.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato laddove si è espressa nel senso che il ricorrente non avesse mai avanzato domanda risarcitoria in relazione all’illegittimità delle modalità del trasferimento;

che gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano infondati, se non addirittura inammissibili, limitandosi il ricorrente a censurare ogni passaggio del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, senza dar conto della decisività dei rilievi sollevati e della loro idoneità ad inficiare la conformità a diritto e la congruità logica degli orientamenti e delle valutazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio pronunciamento, che, viceversa, devono riconoscersi sia con riguardo alla premessa in diritto circa i limiti del sindacato del giudice in ordine alle scelte del soggetto datore quanto all’assegnazione di funzioni dirigenziali caratterizzate dall’intuitu personae e, così, all’estensione del medesimo alla sola effettività di quella scelta, da valutarsi in relazione alle esigenze della struttura di destinazione, a prescindere dalla situazione organizzativa della sede di provenienza, sia con riguardo al giudizio in fatto cui la stessa Corte perviene in ordine alla correttezza del provvedimento, tanto dal punto di vista formale, con riguardo alla quale il ricorrente non avanza alcuna censura in ordine alla violazione dei canoni di ermeneutica estensibili agli atti unilaterali, quanto dal punto di vista sostanziale, avendo la Corte territoriale espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza delle ragioni oggettive invocate dalla Banca all’esito di una valutazione comparativa di queste con le diverse ragioni che, a detta del ricorrente, motivavano il provvedimento stesso, condotta in sede di libero apprezzamento del materiale istruttorio, rimesso al giudice del merito e qui insindacabile ed altresì con riferimento al rispetto del dato dell’equivalenza professionale, valutato con riguardo al rilievo apicale del ruolo assegnato, non contraddetto, nè dalla preesistente documentazione aziendale sulla rilevanza della funzione, stante la disposta elevazione di essa a servizio autonomo in coincidenza con l’indicazione del ricorrente a responsabile della stessa, nè dall’affrancamento nell’esercizio della stessa con altro dirigente, plausibilmente giustificata dalla necessità di un adeguato scambio di consegne e, del resto, non valutabile con riferimento al contenuto professionale delle mansioni svolte in precedenza quale General Manager della filiale di (OMISSIS), per non aver il ricorrente dato qui conto della tempestiva specificazione in fatto di quel dato, sia, da ultimo, con riguardo al pronunciamento di rigetto della domanda risarcitoria, la cui motivazione non si arresta alla qualificazione della domanda come non proposta nei giudizio di primo grado, ma riflette l’esame nel merito della questione con esito che ne esclude la fondatezza sulla base di rilievi ancora una volta solo apoditticamente censurati;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA