Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21440 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27279/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO, ANTONINO

RECCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Catania, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi presentata da B.C.A. per l’anno di imposta 1998, chiedendo il pagamento di maggiori imposte IRPEF ed IRAP, oltre sanzioni. L’Ufficio recuperava a tassazione maggiori rimanenze finali non dichiarate e costi indeducibili;

che il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Catania eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, in quanto l’atto impositivo era stato notificato oltre il termine quadriennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1. Nel merito, contestava la pretesa fiscale, producendo a sostegno del proprio assunto una consulenza tecnica di parte;

che si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate sostenendo la tempestività dell’avviso di accertamento, poichè, nella specie, trovava applicazione la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10;

che la commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso aderendo all’eccezione pregiudiziale di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento e ritenendo, comunque, infondata la ripresa a tassazione delle maggiori rimanenze finali e dei costi indeducibili; che, con sentenza del 25 ottobre 2011, la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’appello dell’Ufficio, aderendo in toto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata;

che avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi;

che il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione formulata dal contribuente di inammissibilità del ricorso per cassazione per essersi formato un giudicato interno sul merito della controversia. Sostiene il controricorrente che l’Ufficio, già nel proprio atto di costituzione del giudizio di primo grado, si era limitato ad esplicare le proprie difese limitatamente alla questione pregiudiziale di inapplicabilità della proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 10, senza operare alcun riferimento al merito della controversia. Con i motivi di impugnazione, poi, l’appellante non aveva censurato la pronuncia di primo grado, che aveva affrontato anche il merito della vicenda, operando soltanto un mero rinvio alle controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio;

che l’eccezione è infondata;

che va, al riguardo, osservato che la specificità del processo tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (in termini, Cass. n. 13834 del 2014);

che dall’atto di appello emerge che l’Ufficio non si era limitato a contestare la decisione di primo grado riguardo alla statuizione di decadenza dal potere di accertamento per la ritenuta inapplicabilità della proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 10, avendo affrontato, con l’ultimo motivo di gravame, anche il merito della vicenda, rilevando – tra l’altro – che “la CTP ha annullato anche nel merito l’accertamento, rifacendosi acriticamente alla perizia di stima” e sostenendo che “l’avviso di accertamento annullato è legittimo nonchè fondato nel merito”;

che con i primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10 e difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, deducendo che la conclusione cui era pervenuta la C.T.R. si poneva in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la proroga biennale prevista dal citato art. 10 opera, in assenza di deroghe contenute nella legge, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso – ricorrente nella specie – in cui non abbia potuto farlo perchè colpito da una causa ostativa prima dell’entrata in vigore del condono;

che i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, alla luce del consolidato principio in forza del quale, in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte (Cass. civ., sez. trib., 11-08-2016, n. 16964);

che resta assorbito il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di merito attribuito efficacia probatoria alla consulenza tecnica di parte prodotta dal contribuente;

che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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